Misure fiscali - Sisma in Centro Italia 24 agosto 2016

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ASSICA
Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi aderente a Confindustria area economica
www.assica.it comunicazione riservata alle aziende associate circolare n. 16/395/RM
Roma, 23 dicembre 2016 Misure fiscali ‐ Sisma in Centro Italia 24 agosto 2016 DL n. 189/2016 – 17 ottobre 2016 Facendo seguito alle nostre precedenti circolari in materia, in allegato trasmettiamo una nota della
Comunità “fisco” di Confindustria, per aggiornarvi sulle principali misure fiscali introdotte dal DL n. 189/2016, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”. Con il Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 1891, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016,
n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2016, n.294, sono state emanate le prime misure urgenti per la ricostruzione e il sostegno alla ripresa economica delle zone del Centro Italia
colpite dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Il decreto in esame risponde, oltre alle necessità delle fasi immediatamente collegate alla gestione dell’emergenza, soprattutto alle indifferibili esigenze di recupero e adeguamento del patrimonio immobiliare esistente, nonché di ripresa delle attività socio‐economiche delle zone colpite dal recente evento sismico. Nel provvedimento è confluito il contenuto del decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, recante
disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale situazione determinata dal reiterarsi degli eventi sismici
dopo il 24 agosto 2016.Restiamo a disposizione per i chiarimenti e le ulteriori necessità del caso. Cordiali saluti. Il Direttore Davide Calderone Per maggiori informazioni: contattare: Giovanni Pallavicini – Cristina Albini riferimenti: 06 5915041 – mail: [email protected] [email protected] Altre circolari in materia: 16/285/RM 1
DL n. 189: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/10/18/16G00205/sg sede di Milanofiori strada 4 ‐ palazzo Q8 20089 Rozzano (MI) tel. (02) 892590.1 ‐ fax (02) 57510607 [email protected] ufficio di Roma
viale Pasteur, 10 00144 Roma tel. (06) 5915041 ‐ fax (06) 5915044 [email protected] ufficio di Bruxelles avenue de la Joyeuse Entrée, 1 B‐1040 Bruxelles tel +32 2 28 61 223 ‐ fax +32 2 230 63 36 [email protected] 1
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DL Sisma
Decreto legge 17 ottobre
2016, n. 189, recante
“Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dal
sisma del 24 agosto 2016”
Misure fiscali
23 dicembre 2016
Decreto-legge Sisma Misure fiscali
Premessa
Con il Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla
Legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17
dicembre 2016, n.294, sono state emanate le prime misure urgenti per la
ricostruzione e il sostegno alla ripresa economica delle zone del Centro Italia
colpite dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.
Il decreto in esame risponde, oltre alle necessità delle fasi immediatamente
collegate alla gestione dell’emergenza, soprattutto alle indifferibili esigenze di
recupero e adeguamento del patrimonio immobiliare esistente, nonché di ripresa
delle attività socio-economiche delle zone colpite dal recente evento sismico.
Nel provvedimento in commento è confluito il contenuto del decreto legge 11
novembre 2016, n. 205, recante disposizioni urgenti per fronteggiare
l'eccezionale situazione determinata dal reiterarsi degli eventi sismici dopo il 24
agosto 2016.
Ambito territoriale
L’articolo 1 individua l’ambito territoriale di applicazione delle disposizioni
contenute nel Decreto legge distinguendo tra:
-
-
comuni c.d. di fascia A, inclusi negli allegati 1 e 2 (riportati in calce
alla nota), per i quali le disposizioni contenute nel decreto in esame
sono integralmente applicabili. L’allegato 1 riguarda i comuni
interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, mentre l’allegato 2
reca l’elenco dei comuni interessati dagli eventi sismici successivi a
tale data, individuati nell’ordinanza del Commissario straordinario n. 3
del 15 novembre 20161;
comuni c.d. di fascia B (Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata,
Fabriano e Spoleto), inclusi nell’allegato 2, per i quali le misure in
materia fiscale e contributiva2 si applicano esclusivamente in favore
dei soggetti danneggiati che presentino una apposita dichiarazione di
inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio
professionale o dell’azienda. Restano da individuare le modalità con
cui tali dichiarazioni dovranno essere trasmesse da tali soggetti agli
uffici territorialmente competenti dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS.
Viene precisato che le disposizioni contenute nel decreto sono applicabili,
anche con riferimento ad immobili distrutti o danneggiati, localizzati in
comuni diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, purché venga
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L’elenco è stato redatto dal Commissario straordinario del Governo sulla base delle motivate segnalazioni
pervenute dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in relazione ai Territori di propria
competenza che hanno subito consistenti danni diffusi a causa del reiterarsi degli eventi sismici, valutandone la
congruità in relazione ai danni riscontrati. In particolare, l'elenco indica i Comuni ai quali, tenuto conto
dell'impatto dei danni medesimi sul tessuto economico-sociale, sull'identità dell'aggregato urbano e
sull'omogeneità delle caratteristiche socio-economiche del territorio interessato.
2
Si tratta, in particolare, dei seguenti articoli: 45 (Sostegno ai lavoratori), 46 (Perdite d’esercizio anno 2016),
47 (Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti).
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Decreto-legge Sisma Misure fiscali
dimostrato, con perizia asseverata, il nesso di causalità diretto tra i
danni e gli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016.
Disposizioni fiscali
Credito di imposta per i beneficiari di finanziamenti agevolati
L’articolo 5 individua gli ambiti di intervento per i quali sono riconosciuti
contributi pari al 100% delle spese occorrenti alla ricostruzione
privata.
I contributi saranno erogati per:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa a
uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture,
dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in
relazione al danno effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive
(industriali, agricole, turistiche, ecc.) incluse quelle relative a enti non
commerciali, soggetti pubblici, ecc. previa presentazione di perizia
asseverata;
c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione o stoccaggio
ai sensi del Reg. UE 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari;
d) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e
socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
f) oneri dei soggetti che abitano in locali sgomberati, per l’autonoma
sistemazione, traslochi, alloggi temporanei, ecc.;
g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive o
dei servizi pubblici per danneggiati dal sisma per garantirne la
continuità;
h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase
dell’emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio
domicilio;
i) interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie
e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende
pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine
di lucro.
Per le fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) è previsto il ricorso
al meccanismo del finanziamento agevolato, assistito da garanzia dello
Stato, erogato – a valere su provvista Cassa Depositi e prestiti (CDP),
secondo contratti tipo definiti con l’ABI e sulla base di stati di
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Decreto-legge Sisma Misure fiscali
avanzamento nell’esecuzione degli interventi – dagli enti creditizi operanti
nei territori colpiti ai soggetti danneggiati.
Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10
novembre 2016 sono stati definiti i criteri di concessione delle garanzia
dello Stato sui finanziamenti erogati dalla Cassa Depositi e prestiti, mentre
in data 18 novembre 2016 è stata siglata la Convenzione tra l’ABI e la
Cassa Depositi e prestiti per regolare le modalità operative di erogazioni
di tali finanziamenti.
Nel merito, si prevede il riconoscimento in capo ai beneficiari dei
finanziamenti di un credito di imposta pari, a ogni scadenza del
rimborso, alla somma della quota capitale, degli interessi dovuti e delle
spese strettamente necessarie alla gestione del finanziamento.
Con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n.
186585 del 4 novembre 2011 è stato stabilito che tale credito di imposta
è utilizzabile dal beneficiario esclusivamente per il pagamento delle rate di
rimborso del finanziamento agevolato.
Tale modalità di utilizzo, come indicato nel parere della 6a Commissione
Finanze del Senato dell’8 novembre 2016, consente di scongiurare
l’eventualità che il beneficiario del finanziamento non possa fruire del
credito di imposta per incapienza (assenza di debiti tributari
compensabili), ovvero che debba versare le rate nell’attesa che il credito
di imposta maturi in dichiarazione.
Pertanto, spetterà al soggetto finanziatore il recupero del credito di
imposta ceduto dal beneficiario mediante l’istituto della compensazione,
ai sensi dell’art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero
mediante la cessione del credito, secondo quanto previsto dall’articolo 43ter del DPR 29 settembre 1973, n. 602.
È prevista la revoca del credito di imposta al venir meno del finanziamento
agevolato. Il soggetto erogatore dei finanziamenti è tenuto a comunicare
in via telematica all’Agenzia delle entrate gli elenchi dei beneficiari,
l’ammontare del finanziamento concesso, il numero e l’importo delle
singole rate ed i dati di eventuali risoluzioni.
I finanziamenti agevolati possono avere durata massima di 25 anni e
coprire anche spese ammissibili già anticipate dai beneficiari. Sono
oggetto di revoca in caso di mancato utilizzo anche parziale o per finalità
diverse da quelle indicate.
Si precisa, inoltre, che l’ammontare delle agevolazioni destinate alle
imprese deve conformarsi ai limiti e alle condizioni definite
all’interno dell’articolo 50 del Regolamento generale di esenzione
(Reg. UE n. 651/2014) relativo agli aiuti di Stato concessi per ovviare ai
danni provocati da calamità naturali.
Per espressa previsione normativa, l’importo complessivo dei crediti di
imposta erogabili a fronte dei finanziamenti agevolati è determinato nella
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Decreto-legge Sisma Misure fiscali
Legge di Bilancio 2017, in funzione della quantificazione dei danni e delle
risorse necessarie per gli interventi di ricostruzione.
Al riguardo, il comma 362, lettera a) dell’art. 1 della Legge 11 dicembre
2016, n. 262 (c.d. Legge di Bilancio per il 2017), il cui testo è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, autorizza una
spesa complessiva per gli interventi di ricostruzione privata nella misura
complessiva di 6,1 miliardi di euro (ripartiti in 100 milioni di euro per
l’anno 2017 e 200 milioni di euro annui per le annualità successive
fino al periodo 2047).
Detassazione dei contributi, indennizzi e risarcimenti
L’articolo 47 dispone, l’esclusione dalla base imponibile ai fini delle
imposte sui redditi e dell’IRAP dei contributi, indennizzi e
risarcimenti, connessi agli eventi sismici - indipendentemente dalle
modalità di fruizione e contabilizzazione - a favore di soggetti aventi
sede o unità locali nei territori inclusi nel cratere che abbiano subito danni
verificati con perizia asseverata.
Al comma 2 si sottolinea che l’agevolazione sarà concessa nel rispetto
della normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.
Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e
di versamenti tributari e contributivi
L’articolo 48, comma 1, dispone a favore dei soggetti, persone fisiche e
imprese, localizzate nei comuni interessati dal sisma di cui agli allegati 1 e
2, la sospensione fino al 31 dicembre 2016 di una serie di adempimenti
tributari ed amministrativi, tra i quali si segnalano, in particolare:

il versamento del diritto annuale alla Camere di commercio;

i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione
degli avvisi di accertamento “esecutivi”, di cui all’art. 29 del D.L. n.
78/2010;

le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di
prescrizione e di decadenza dell’attività degli uffici finanziari, degli enti
locali e delle Regioni;

il pagamento delle rate di mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere;

i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le
amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti,
consulenti e centri di assistenza fiscale, che abbiano sede o operino
nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge, per conto di
aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi
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Decreto-legge Sisma Misure fiscali
e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma
rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
Tale disposizione si aggiunge alla sospensione degli adempimenti e dei
versamenti tributari - disposta dal decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze del 1° settembre 2016 – a favore dei soggetti residenti
o aventi la sede legale o operativa nei comuni interessati dal sisma.
Il citato decreto ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei
versamenti tributari con scadenza nel periodo compreso tra il 24 agosto
2016 ed il 16 dicembre 2016, e la loro effettuazione in un’unica soluzione
entro il 20 dicembre 2016.
Per effetto delle modifiche contenute nei commi da 10 a 12, accogliendo
una precisa richiesta di Confindustria, la data di scadenza della
sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari è stata
prorogata al 30 settembre 2017 per i soggetti aventi residenza legale o
sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1 e 2.
La data di decorrenza della sospensione è stata, invece, individuata
nel:

24 agosto 2016, per i comuni di cui allegato 1;

26 ottobre 2016, per i comuni di cui allegato 2.
La ripresa della riscossione dei tributi sospesi fino al 30 settembre
2017 dovrà avvenire - senza applicazione di sanzioni ed interessi secondo le modalità individuate da un successivo decreto del MEF, anche
mediante rateizzazione fino ad un massimo di 18 rate mensili, a
decorrere dalla data di scadenza della sospensione (vale a dire dal
mese di ottobre 2017).
Per effetto di tali modifiche, a titolo esemplificativo, sono oggetto di
sospensione i seguenti versamenti tributari scadenti nel periodo
agevolato:
-
le somme dovute a titolo di acconto e saldo delle imposte dirette
(IRPEF e relative addizionali, IRES, IRAP),
le somme dovute a titolo di acconto e saldo delle imposte locali;
i versamenti periodici IVA, nonché il relativo acconto dovuto per
l’anno 2016;
le somme dovute per effetto di importi iscritti a ruolo derivanti da
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
gli importi risultati da accertamenti esecutivi, di cui all’art. 29 del
DL n. 78/2010.
Gli adempimenti tributari sospesi dovranno comunque essere effettuati
entro il mese di ottobre 2017.
La sospensione degli adempimenti tributari, disposta dal decreto del MEF
del 1° settembre 2016, non riguardava gli obblighi dei sostituti di
imposta di effettuazione delle ritenute alla fonte che risultavano dovuti.
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Decreto-legge Sisma Misure fiscali
Con il nuovo comma 1-bis, inserito in fase di conversione del DL n. 189, è
stato previsto che i sostituti di imposta, fiscalmente residenti nei comuni
del cratere di cui agli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati, non
devono applicare le ritenute a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30
settembre 2017 (c.d. busta paga pesante).
Sulla base dell’interpretazione letterale della disposizione, risulterebbero
ammessi al beneficio i lavoratori dipendenti, residenti o meno nel cratere,
che prestano la loro attività a favore di datori di lavoro, aventi la sede
legale o operativa nei comuni del cratere. Viceversa, ne sarebbero esclusi
i dipendenti con la residenza nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, impiegati
in imprese localizzate fuori dalle aree colpite dal sisma.
Si osserva che tale formulazione non appare coerente con la finalità
perseguita dal legislatore di sostenere finanziariamente esclusivamente i
lavoratori residenti nei comuni interessati dal sisma.
Peraltro, dalla scelta di fare riferimento alla residenza del datore di lavoro,
in luogo di quella del lavoratore, dovrebbe derivare che il successivo
comma 1-ter – il quale vincola la fruizione del beneficio da parte dei
soggetti residenti nei comuni c.d. di fascia B (Teramo, Rieti, Ascoli Piceno,
Macerata, Fabriano e Spoleto) alla dimostrazione dei danni subiti –
dovrebbe intendersi riferita al sostituto e non al dipendente.
Sarebbe auspicabile, sul punto, un intervento correttivo della misura volto
a renderla conforme alle finalità originali.
Parimenti, appare necessario un chiarimento, da parte dell’Agenzia delle
entrate, riguardo la possibilità del sostituto di imposta di non applicare le
ritenute alla fonte sulle retribuzioni di competenza del mese di dicembre
2016, corrisposte entro il 12 gennaio 2017.
Infatti, in conformità al principio di “cassa allargata” di cui al comma 1
dell’art. 51 del TUIR, sulle somme erogate entro tale data si dovrebbero
applicare le medesime regole di tassazione vigenti sugli emolumenti
corrisposti entro il 31 dicembre 2016, con il conseguente obbligo di
applicazione delle ritenute da parte del datore di lavoro.
Tale interpretazione, però, penalizzerebbe i dipendenti che ricevono la
retribuzione spettante nel mese successivo a quello di competenza,
rispetto ai lavoratori che percepiscono le somme spettanti nel medesimo
mese di maturazione.
Infatti, i primi soggetti potrebbero fruire del beneficio della non
applicazione delle ritenute per un periodo inferiore rispetto a quello
riconosciuto dalla disposizione, posto che la retribuzione maturata nel
mese di settembre 2017 e corrisposta nel mese successivo, risulterebbe
in ogni caso esclusa dal beneficio fiscale.
In questa ottica, il riconoscimento del beneficio anche sulla mensilità di
dicembre erogata entro il 12 gennaio 2017 riconoscerebbe il beneficio
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Decreto-legge Sisma Misure fiscali
fiscale per il medesimo arco temporale a tutti i lavoratori dipendenti, a
prescindere dalle tempistiche aziendali di pagamento delle retribuzioni.
Considerate la finalità della misura di volere erogare un sostegno
immediato ai dipendenti residenti nei comuni colpiti dal sisma, sarebbe
auspicabile estendere tale beneficio fiscale anche alle citate retribuzioni.
Il comma 3 dell’articolo in commento, accogliendo una precisa richiesta di
Confindustria, esclude dalla determinazione del reddito imponibile ai fini
fiscali e previdenziali, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali e i
benefici di qualsiasi genere, corrisposti dai datori di lavoro privati entro il
31 dicembre 2016 a favore dei lavoratori.
In assenza di tale disposizione, tali erogazioni liberali avrebbero concorso
a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente, in forza del principio
generale di onnicomprensività di cui all’articolo 51 del TUIR.
Nel merito, il beneficio fiscale si rende applicabile alle somme corrisposte
a favore dei dipendenti:

residenti nei territori colpiti dal sisma, a prescindere dalla circostanza
che il datore di lavoro operi o meno nei comuni colpiti dal sisma,

non residenti nei territori colpiti dal sisma, esclusivamente nei casi in
cui il datore di lavoro sia operante nei comuni colpiti dal sisma.
Merita osservare che un’analoga disposizione di esclusione da
imposizione fiscale era stata introdotta in via temporanea dall’articolo 8,
comma 3-bis del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, in occasione
degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e il
29 maggio 2012.
Tali disposizioni prevedevano l’esclusione da imposizione fiscale e
previdenziale delle erogazioni liberali e dei sussidi corrisposti dalle
imprese a favore dei lavoratori dipendenti dalla data di entrata in vigore
della disposizione (4 agosto 2012) al 31 dicembre 2012.
A differenza della citata disposizione, la norma in commento non prevede
un termine iniziale di applicazione, ma sembra ragionevole supporre che
la disciplina sia applicabile alle erogazioni effettuate a decorrere
dall’entrata in vigore del decreto-legge in commento (19 ottobre 2016).
Il comma 7 prevede l’esenzione dell’imposta di bollo sulle istanze
presentate dalle persone fisiche o da persone giuridiche, aventi sede
legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma, alla pubblica
amministrazione fino al 31 dicembre 2016.
Il comma 13 dispone, inoltre, la sospensione dei termini relativi agli
adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e del premio
INAIL in scadenza nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016, ovvero il
26 ottobre 2016, ed il 30 settembre 2017.
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Decreto-legge Sisma Misure fiscali
Le somme sospese sono corrisposte, senza applicazione di sanzioni ed
interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 18 rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.
Il successivo comma 14 precisa che le diverse sospensioni dei termini
disposte dalle norme recate dai precedenti commi da 4 a 13, trovano
applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di
lavoro che, alla data del 24 agosto 2016 (ovvero del 26 ottobre 2016 per
comuni ricompresi nell’allegato 2), erano assisiti da professionisti
operanti nei comuni nel cratere.
Infine, con il comma 16 si prevede l’esenzione totale ai fini IMU e TASI
dei fabbricati distrutti, oggetto di ordinanze di sgombero da parte dei
sindaci, adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto parzialmente o
totalmente inagibili a causa dei danni provocati dagli eventi sismici.
Tale regime si applica a decorrere dalla rata in scadenza al 16 dicembre
2016 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati danneggiati
e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, indipendentemente dal
requisito della residenza per le persone fisiche o della sede legale o
operativa per le persone giuridiche.
Ai fini dell’esenzione, il contribuente potrà dichiarare entro il 28 febbraio
2017 la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato al comune
che, nei successivi venti giorni, dovrà trasmettere copia dell’atto di
verificazione
all’ufficio
dell’Agenzia
dell’entrate
territorialmente
competente.
Per completezza, si segnala che i fabbricati danneggiati, inagibili e non
abitabili sono già esclusi dell’applicazione TARI per assenza del
presupposto oggettivo.
I redditi relativi ai fabbricati di cui sopra sono, parimenti, esclusi dalla
formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF o IRES, fino alla definitiva
ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e, comunque, fino al 31
dicembre 2017.
Art-bonus
L’articolo 17 modifica la disciplina dell’Art-bonus, introdotta dall’articolo
1, comma 1, del D.L. n. 83/2014 e, successivamente, resa permanente
dalla Legge di Stabilità 2016 (cfr. art. 1, comma 318, legge n. 208/2015).
Si ricorda che l’Art-bonus consiste in un credito di imposta, pari al 65%
delle somme erogate, riconosciuto ai soggetti (persone fisiche o
giuridiche) che effettuano donazioni per interventi di manutenzione,
protezione, restauro e sostegno di beni e luoghi culturali di appartenenza
pubblica.
Il comma 1 estende la disciplina dell’Art-bonus alle erogazioni liberali in
favore del MiBACT, finalizzate ad interventi di manutenzione, protezione e
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Decreto-legge Sisma Misure fiscali
restauro di beni culturali di interesse religioso, presenti nel cratere,
appartenenti ad enti e istituzioni religiose riconosciute. Tali interventi,
finanziati con risorse pubbliche, saranno assimilati a lavori pubblici ai
sensi della specifica disciplina prevista dall’art. 11, comma 11-bis, del D.L.
n. 78/2015.
Parimenti, il comma 2 estende la disciplina alle erogazioni liberali,
effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (19 ottobre
2016), in favore dell’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro,
l’Opificio delle pietre dure e l’Istituto centrale per il restauro e la
conservazione del patrimonio archivistico e librario, utilizzati per interventi
di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi.
Si evidenzia che questa modifica sembra avere portata generale – e non
limitata al solo evento calamitoso del 24 agosto 2016 – e non vincola il
riconoscimento dell’Art-bonus ad interventi dei predetti istituti sul
patrimonio culturale pubblico.
Trattamento fiscale delle donazioni ed erogazioni liberali
L’articolo 4, comma 7, stabilisce che le donazioni effettuate mediante il
numero solidale 45500, sulla base della Convenzione stipulata tra
Protezione civile e operatori di telefonia fissa e mobile, sono detraibili dalle
imposte sui redditi e deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative
imposte.
In deroga alla disciplina ordinaria dettata dal comma 4 dell’art. 27 della
Legge 13 maggio 1999, n. 133, viene riconosciuta la deduzione integrale
dal reddito di impresa delle erogazioni liberali effettuate verso tali soggetti,
anche in assenza dei decreti prefettizi volti a individuare gli enti
“autorizzati” alla raccolta di fondi in caso di calamità naturali.
L’articolo 17-bis, mediante l’inserimento della lettera m-bis) all’articolo
100 del TUIR (oneri di utilità sociale), introduce la possibilità per le
imprese di dedurre integralmente le erogazioni liberali in denaro,
effettuate a favore dello Stato e dei comuni, a seguito di eventi sismici
o calamitosi che hanno colpito l’ente pubblico a cui si effettua il
versamento.
Si prevede, inoltre, che con successivo decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, in seguito ad eventi sismici o calamitosi, siano individuati:
-
gli enti beneficiari delle erogazioni liberali, secondo criteri che
saranno stabiliti sentita la Conferenza unificata;
le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario, a valere
sulla somma allo scopo indicata;
gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei
soggetti beneficiari;
le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'elenco
dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da
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Decreto-legge Sisma Misure fiscali
essi effettuate, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento.
Disposizioni urgenti per l’impiego del volontariato di protezione
civile
L’articolo 38 introduce la possibilità per i datori di lavoro, pubblici e
privati, che abbiano tra i dipendenti soggetti impegnati nel servizio di
volontariato della protezione civile di fruire del rimborso, a far data
dall’entrata in vigore del decreto legge, anche nella forma di un credito di
imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.lgs. n.
241/1997.
Il credito di imposta è cedibile ad intermediari finanziari, bancari o
assicurativi, che possono utilizzarlo in compensazione delle proprie
imposte, previa comunicazione al dipartimento della protezione civile.
I termini e le modalità di applicazione del credito di imposta dovranno
essere stabiliti con DPCM, in concerto con il MEF; lo stesso decreto
dovrà, altresì, disciplinare il riversamento periodico da parte della
Protezione Civile delle risorse relative ai crediti di imposta da fruire.
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Decreto-legge Sisma Misure fiscali
Allegato 1
Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
REGIONE ABRUZZO.
Area Alto Aterno – Gran Sasso Laga:
1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).
REGIONE LAZIO
Sub ambito territoriale Monti Reatini:
9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant’Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).
REGIONE MARCHE
Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:
19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
11
Decreto-legge Sisma Misure fiscali
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant’Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).
REGIONE UMBRIA
Area Val Nerina:
49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant’Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).
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Decreto-legge Sisma Misure fiscali
ALLEGATO 2
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016
REGIONE ABRUZZO
1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo;
REGIONE LAZIO
7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI);
REGIONE MARCHE
12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D’esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
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Decreto-legge Sisma Misure fiscali
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC);
REGIONE UMBRIA
69. Spoleto (PG).
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