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AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI

Monaldi-Cotugno-CTO Sede: Via Leonardo Bianchi 80131 NAPOLI

Servizio proponente

: UOC Servizio Gestione Risorse Umane

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n° 1264 del 21/12/2016 OGGETTO

:

Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente ed assoluta al servizio e proficuo lavoro del dipendente matricola n. 150118. Corresponsione delle relative indennità sostitutive di preavviso e di ferie.

Il Direttore Generale Dott. Giuseppe Longo

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI

Monaldi-Cotugno-CTO Sede: Via Leonardo Bianchi 80131 NAPOLI

Servizio proponente

: UOC Servizio Gestione Risorse Umane

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE OGGETTO

:

Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente ed assoluta al servizio e proficuo lavoro del dipendente matricola n. 150118. Corresponsione delle relative indennità sostitutive di preavviso e di ferie. REGISTRAZIONE CONTABILE

☐ Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda ☐ Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda come da allegata scheda computerizzata

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio proponente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore del Servizio a mezzo di sottoscrizione della presente

-

Premesso

che il sig. G. C., nato a Brusciano (NA) il 30.11.1950, dipendente matricola n. 150118 titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale, ebbe a produrre al protocollo generale aziendale n. 0007992 in data 03.05.2016 istanza di collocamento in quiescenza per inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’art. 2, co. 12, L. n. 335/95 e s.m.i.; -

Rilevato

che, ricevuta la succitata istanza, l’Amministrazione giusta nota prot. n. 0008462 del 09.05.2015 ha provveduto ad inoltrare alla competente Commissione Medica di Verifica, unitamente all’allegata documentazione medica, specifica richiesta di visita medico – collegiale nei confronti del precitato dipendente finalizzata all’accertamento della sussistenza, in capo al medesimo, dell’assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa non dipendente da causa di servizio; -

Dato atto

che la competente Commissione Medica di Verifica, all’esito degli accertamenti di competenza, ha espresso il seguente giudizio medico – legale relativo al dipendente in parola, come si evince dall’estratto del verbale modello BL/G n. 24807/2016, acquisito al protocollo generale n. 0020402 in data 19.12.2016 ed allegato alla presente:

a) inidoneità permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della P.A. ai sensi dell’art. 55 – octies D. Lgs. n. 165/2001 ed al proficuo lavoro laddove previsto; b) insussistenza di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, co. 12, L. n. 335/95;

-

Letto

il Decreto Ministeriale 08.05.1997 n. 187 regolante le modalità applicative delle disposizioni contenute all’art. 2, comma 12, della L. n . 335/95; -

Visto

altresì il Regolamento ex D.P.R. n. 171 del 27.07.2011 disciplinante l’attuazione a norma dell’art. 55 – octies D. Lgs. n. 165/2001 della risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle PP.AA. in caso di permanente inidoneità psicofisica ed in ispecie l’art. 8 dello stesso laddove si prescrive l’obbligo in capo all’Amministrazione della risoluzione del rapporto di lavoro, con conseguente corresponsione della relativa indennità sostitutiva del preavviso, del dipendente nei cui confronti sia stata accertata la permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio; -

Letto

infine l’art. 55 – octies D. Lgs. n. 165/2001; -

Dato atto

preavviso; che per le succitate motivazioni l’Azienda deve risolvere immediatamente il rapporto di lavoro del sig. G. C., nato a Brusciano (NA) il 30.11.1950, dipendente matricola n. 150118 titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale, senza l’osservanza dei termini di preavviso di cui al’art. 39, co. 1 CCNL comparto Sanità 1994/1997, con conseguente corresponsione dell’indennità sostitutiva del

segue deliberazione n. [] – pag 2

-

Considerato

pertanto che in conformità con l’art. 39, co. 4 CCNL comparto Sanità 1994/1997 l’Azienda è tenuta a corrispondere al dipendente un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso; -

Letto

il succitato art. 39, commi 1 e 4, in materia di termini di preavviso e di modalità di corresponsione dell’indennità spettante per il periodo di mancato preavviso; -

Precisato

anni dieci; che in conformità con le succitate previsioni contrattuali al suddetto dipendente spetta una indennità sostitutiva del preavviso pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso corrispondente, nel caso di specie, a mesi quattro in quanto in possesso, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, di un’anzianità di servizio superiore ad -

Dato atto

che l’ammontare dell’indennità in parola deve essere determinata con riferimento alle voci fisse e ricorrenti proprie della retribuzione spettante al dipendente in ragione del profilo professionale nonché del trattamento economico in godimento all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, come qui di seguito specificato:

Trattamento economico mensile

Trattamento tabellare iniziale Valore comune dell’indennità di q.p.

R.I.A.

Fascia Retributiva Indennità di vacanza contrattuale Indennità P.O.

Assegni fissi e ricorrenti Rateo 13^

Totale lordo Importo

€. 1.769.63

€. 71,53 €. 111,68 €. 392,20 €. 16,17 €. 774,68 €. 144,40 €. 208,80

€. 3.489,09

x n. 4 mensilità = €. 13.956,36

-

Letto

altresì il parere prot. DFP n. 0040033 del 08/10/2012 reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alla non applicabilità in caso di dispensa dal servizio del lavoratore del divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi di ferie non godute introdotto a decorrere dal 07.07.2012 dall’art. 5, co. 8, del D. L. n. 95 del 06.07.2012 in materia di riduzione di spese delle PP.AA., convertito con modificazioni nella L. n. 135 del 07.08.2012; -

Constatato

parola; all’uopo che all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro il precitato dipendente vanta un residuo ferie maturate e non fruite per motivi di salute con conseguente diritto alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva in ragione della non imputabilità o riconducibilità alla volontà del dipendente stesso della mancata fruizione dei congedi in -

Dato atto

per l’effetto che, a fronte del rispettivo residuo ferie quantificato all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente in oggetto ha diritto ai sensi del vigente art. 19, co. 15, C.C.N.L. comparto Sanità 94/97 ad un’indennità sostitutiva delle stesse quantificata in riprodotto:

€. 6.575,80

alla stregua delle modalità di calcolo di cui all’art. 8 CCNL Integrativo del CCNL comparto Sanità 1998/2001, come qui di seguito analiticamente

segue deliberazione n. [] – pag 3

Indennità sostitutiva anni pregressi €. 2.684,00 Indennità sostitutiva corrente anno TOTALE lordo €. 6.575,80

-

Ritenuto

pertanto, stante l’urgenza, di dover proporre l’adozione del presente provvedimento riportante: la presa d’atto del giudizio medico – legale espresso dalla competente Commissione Medica di Verifica con verbale modello BL/G n. 24807/2016, acquisito al protocollo generale n. 0020402 in data 19.12.2016 ed allegato alla presente, nei confronti del sig. G. C., nato a Brusciano (NA) il 30.11.1950, dipendente matricola n. 150118 titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale; la risoluzione automatica del rapporto di lavoro del sopracitato dipendente con conseguente collocamento a riposo del medesimo a decorrere dal 20.12.2016 per inidoneità permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della P.A. ai sensi dell’art. 55 – octies D. Lgs. n. 165/2001 ed al proficuo lavoro laddove previsto; la corresponsione nei confronti del dipendente sia dell’indennità sostitutiva del preavviso pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso corrispondente ad

€. 13.956,36

ad che dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruite per le su esposte motivazioni e pari, a sua volta, ad

€. 20.532,16 €. 6.575,80

( di cui €. 2.684,00, relativi a residuo ferie anni pregressi, ed €. 3.891,80, relativo a ferie anno in corso) per una somma complessiva lorda pari da imputare sulla competente voce di bilancio dell’esercizio di rispettiva competenza; la precisazione

,

ai fini previdenziali, che la succitata Commissione Medica ha giudicato che nei confronti del dipendente in parola “

non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, co. 12, L. n. 335/1995

”; Il Direttore dell’U.O.C.

Gestione Risorse Umane Avv. Vittorio Vittoria

IL DIRETTORE GENERALE

Letta la proposta di cui innanzi; Ritenuto di provvedere in conformità; Acquisiti, in merito, i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

-

di prendere atto

riprodotto: del giudizio medico – legale espresso dalla competente Commissione Medica di Verifica con verbale modello BL/G n. 24807/2016, acquisito al protocollo generale n. 0020402 in data 19.12.2016 ed allegato alla presente, nei confronti del sig. G. C., nato a Brusciano (NA) il 30.11.1950, dipendente matricola n. 150118 titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale, qui di seguito

segue deliberazione n. [] – pag 4

-

a) inidoneità permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della P.A. ai sensi dell’art. 55 – octies D. Lgs. n. 165/2001 ed al proficuo lavoro laddove previsto; b) insussistenza di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, co. 12, L. n. 335/95;

di risolvere

per l’effetto Il rapporto di lavoro del sopracitato dipendente con conseguente collocamento a riposo del medesimo a decorrere dal 20.12.2016 per inidoneità permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della P.A. ai sensi dell’art. 55 – octies D. Lgs. n. 165/2001 ed al proficuo lavoro laddove; -

di corrispondere

nei confronti del dipendente sia dell’indennità sostitutiva del preavviso pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso corrispondente ad

€. 13.956,36

ad che dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruite per le su esposte motivazioni e pari, a sua volta, ad

€. 20.532,16 €. 6.575,80

( di cui €. 2.684,00, relativi a residuo ferie anni pregressi, ed €. 3.891,80, relativo a ferie anno in corso) per una somma complessiva lorda pari da imputare sulla competente voce di bilancio dell’esercizio di rispettiva competenza; -

di precisare,

ai fini previdenziali, che la succitata Commissione Medica ha giudicato che nei confronti del dipendente in parola “

non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, co. 12, L. n. 335/1995

;

-

di

i

mputare

la somma complessiva lorda pari ad

€. 20.532,16

a titolo di indennità sostitutive sulla competente voce di bilancio dell’esercizio di rispettiva competenza; -

di rendere

immediatamente esecutiva, per l’urgenza, la presente deliberazione; -

di trasmettere

copia della presente deliberazione a

:

Collegio Sindacale per l’esercizio del proprio mandato; Servizio G.E.F. per l’annotazione della spesa; Servizio G.R.U. per il seguito di competenza.

Dipendente interessato per notifica.

Il Direttore Sanitario Dr. Giuseppe Matarazzo Il Direttore Amministrativo Dott. Germano Perito Il Direttore Generale Dr. Giuseppe Longo

Funzionario Estensore Dott. Gaetano Falcone segue deliberazione n. [] – pag 5

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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE OGGETTO

:

Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente ed assoluta al servizio e proficuo lavoro del dipendente matricola n. 150118. Corresponsione delle relative indennità sostitutive di preavviso e di ferie.

☐ X

REGISTRAZIONE CONTABILE

Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda come da allegata scheda computerizzata

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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n° 1264 del 21/12/2016 OGGETTO

:

Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente ed assoluta al servizio e proficuo lavoro del dipendente matricola n. 150118. Corresponsione delle relative indennità sostitutive di preavviso e di ferie. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è formato da n. pagine e n. allegati , è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line di questa Azienda, ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 10 gg. consecutivi a decorrere dal

21/12/2016

ed è divenuto esecutivo il

21/12/2016

- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo - è pervenuto ex L.R. 52//94 al Collegio Sindacale il - è stato notificato in data alle seguenti UU.OO.CC.

Prot.

Il Responsabile del procedimento ________________________

Elenco firmatari Questo documento è stato firmato da:

Vittoria Vittorio - UOC Servizio Gestione Risorse Umane Amodio Fabrizio - UOC Servizio Gestione Economico Finanziaria Perito Germano - Direzione Amministrativa Matarazzo Giuseppe - Direzione Sanitaria Longo Giuseppe - Direzione Generale Palma Franco - Ufficio Determine                                                      

segue deliberazione n. [] – pag 2

A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI - COTUGNO - CTO Via Leonardo Bianchi NAPOLI (NA), ITALIA, CAP: 80131 C.F. e P.IVA 06798201213 http:\\www.ospedalideicolli.it

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