Codice della strada

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COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Staff Comandante
Ufficio Informazioni Istituzionali
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Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada
Ripassiamo il Codice della Strada.-
Art. 172. Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini.-
Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie:
L6e (quadricicli leggeri) dotati di carrozzeria chiusa;
M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere
oltre al sedile del conducente);
N1(veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t)
N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma
non superiore a 12 t) ed
N3 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.),
muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi
situazione di marcia.
Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini:
- gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale
nell'espletamento di un servizio di emergenza;
- gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle
situazioni di emergenza.
-i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di
intervento di emergenza;
- i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto
di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attivita' di
igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e
artigianali;
-gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che
effettuano scorte;
-gli istruttori di guida nell’esercizio delle loro funzioni;
-le persone cui l’uso delle cinture è controindicato per patologie particolari o
condizioni fisiche come da certificazione Usl o di Stato UE, indicante la durata di
validità e recante il simbolo di cui alla direttiva 91/671/CEE, cioè sagoma stilizzata
con cintura sbarrata da una X
-le donne in stato di gravidanza munite di certificazione rilasciata dal ginecologo
curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle
cinture di sicurezza;
-i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed
adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana.
Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei
dispositivi .
I bambini di statura inferiore a 150 cm devono essere assicurati al sedile con un
sistema di ritenuta (la legge intende "un dispositivo di sicurezza che limita i danni in
caso di urti e collisioni.") per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato
pena la confisca.
I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto
all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag
medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
AUTOVETTURE PRIVATE (con cinture di sicurezza)
I bambini di statura inferiore a 150 cm e di peso inferiore a 36 kg devono essere
sempre assicurati con sistemi di ritenuta regolarmente omologati ed adeguati al loro
peso, sui seguenti veicoli muniti di cinture di sicurezza:
Autovetture per uso privato
Autocaravan derivanti dalle categorie internazionali
M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere
oltre al sedile del conducente) e
N1(veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t)
In caso di mancanza del sistema di ritenuta, i bambini NON possono essere
trasportati
AUTOVETTURE PRIVATE (senza cinture di sicurezza)
Riguarda i veicoli di vecchia costruzione omologati secondo criteri che non
prevedevano ancora l’obbligo delle cinture di sicurezza e quindi privi fin
dall’immatricolazione e sui quali le stesse non possono essere montate neanche
successivamente
I bambini di età inferiore a 3 anni non possono viaggiare, sui seguenti veicoli NON
muniti di cinture di sicurezza:
Autovetture per uso privato
Autocaravan derivanti dalle categorie internazionali
M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere
oltre al sedile del conducente) e
N1(veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t)
AUTOCARRI
Sui veicoli catalogati come autocarri (categorie N1 N2 N3) possono prendere posto
unicamente le persone addette al trasporto o all’uso delle merci trasportate .
I bambini non possono prendere posto su tali veicoli.
TAXI ED AUTOVEICOLI DA NOLEGGIO
I bambini di statura inferiore a 150 cm sono esentati dall’utilizzo dei sistemi di
ritenuta quando sono a bordo di:
Taxi (autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza)
autoveicoli adibiti al noleggio con conducente
a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno
un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
AUTOBUS E MINIBUS
I bambini di età inferiore a 3 anni possono essere trasportati sui bus e sui minibus
(categorie M2 e M3) senza particolari accorgimenti
I bambini di età superiore a 3 anni, invece, devono essere trasportati utilizzando i
sistemi di ritenuta di cui l’autobus o il minibus è dotato e per i quali sia compatibile
l’impiego da parte dei bambini stessi .
SANZIONI
Chi non fa uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 81 euro a
326 euro e della decurtazione di cinque punti dalla patente di guida.
Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente
ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto chi è tenuto alla sorveglianza del
minore stesso.
Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni
di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici
giorni a due mesi senza la riduzione del trenta per cento della sanzione pecuniaria.
Chi, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale
funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 40 euro a 163 euro.
Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi
commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 848 euro a 3.393 euro.