bonus mobili. proroga anche per il 2017

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Transcript bonus mobili. proroga anche per il 2017

Mercoledì,21Dicembre2016-Direttore:AntonioGigliotti
FISCO
16DICEMBRE2016
BONUSMOBILI.PROROGAANCHEPERIL2017
Ilbeneficioècollegatoadinterventidirecuperodelpatrimonioedilizioiniziatiadecorreredal1°
gennaio2016
Premessa – La Legge di bilancio 2017 proroga fino al 31
dicembre 2017 il bonus per lavori di ristrutturazione
confermandone la maggiore percentuale di detrazione al
50%.Collegatoataletipodiinterventièilc.d.bonusmobili;
anchepertaletipodibeneficiofiscalelaprossimamanovra
prevedeappositaderogaal31dicembredel2017.
Ilbonusmobili-Ilbonussiconfiguradalpuntodivistafiscale
comeunadetrazionericonosciutaperl’acquistodimobiliedi
grandielettrodomesticidiclasseenergeticanoninferiorealla
A+(Aperiforni),perleapparecchiatureperlequalièprevista
l’etichettaenergetica,finalizzatiall’arredodiimmobilioggetto
di ristrutturazione. La detrazione pari al 50%, va ripartita in
dieci quote annuali di uguale importo e calcolata su un
ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Il
bonus mobili, coma da indicazioni della Legge di bilancio
2017 spetta solo se collegato ad interventi di recupero del
patrimonioedilizioiniziatiadecorreredal1ºgennaio2016.Ladetrazionecalcolatasuunammontarecomplessivo
non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell’anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel
medesimoannoeproseguitinel2017,alnettodellespesesostenutenell’anno2016perlequalisièfruitodella
detrazione.
L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un
ambientediversodellostessoimmobileoggettodiinterventoedilizio,macosaancorapiùrilevanteècheladatadi
iniziodeilavoridiristrutturazionesiaanterioreaquellaincuisonosostenutelespeseperl’acquistodimobiliedi
grandielettrodomestici.
Precisazioni-Icontribuentiammessiabeneficiaredelbonusarredisonoglistessichefruisconodelladetrazione
con la maggiore aliquota e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibile , ossia le ristrutturazioni
edilizieconspesesostenutedal1gennaio2016.Ladatadiavviopotràessereprovatadalleeventualiabilitazioni
amministrativeocomunicazionirichiestedallenormeedilizie,dallacomunicazionepreventivaall’Asl(indicantela
datadiiniziodeilavori)seobbligatoria,oppure,perlavoriperiqualinonsianonecessariecomunicazioniotitoli
abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal
provvedimentodeldirettoredell’AgenziadelleEntratedel2novembre2011-pdf.
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate in diversi interventi di prassi, rientrano tra i mobili agevolabili: letti,
armadi,cassettiere,librerie,scrivanie,tavoli,sedie,comodini,divani,poltrone,credenze,nonchéimaterassiegli
apparecchidiilluminazionechecostituisconounnecessariocompletamentodell’arredodell’immobileoggettodi
ristrutturazione.
Nonsonoagevolabili,invece,gliacquistidiporte,dipavimentazioni(adesempio,ilparquet),ditendeetendaggi,
nonché di altri complementi di arredo. Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati,
purchélespesestessesianostatesostenuteconlemodalitàdipagamentorichiesteperfruiredelladetrazione
(bonifico,cartedicreditoodidebito).
L’acquistodigrandielettrodomesticisprovvistidietichettaenergeticaèagevolabilesoloseperquellatipologianon
siaancoraprevistol’obbligodietichettaenergetica.Rientrano,peresempio,fraigrandielettrodomestici:frigoriferi,
congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche,
forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il
condizionamento.
Nell’importodellespesesostenuteperl’acquistodimobiliegrandielettrodomesticipossonoessereconsiderate
anchelespeseditrasportoedimontaggiodeibeniacquistati,purchélespesestessesianostatesostenuteconle
modalitàdipagamentorichiesteperfruiredelladetrazione(bonifico,cartedicreditoodidebito).
Lespesesostenutedevonoessere“documentate”conservandoladocumentazioneattestantel’effettivopagamento
(ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito,
documentazionediaddebitosulcontocorrente)elefatturediacquistodeibeniconlausualespecificazionedella
natura,qualitàequantitàdeibenieserviziacquisitiogliscontriniparlanti(Cfr.circolarin.29/Edel2013e11/Edel
2014).
Bonusmobilielavoridiristrutturazionesuparticondominiali–Pergliinterventidiristrutturazionediparticomuni
condominiali, ai singoli condomini che usufruiscono pro quota della relativa detrazione, il bonus mobili viene
riconosciuto solo per le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure
l’appartamentodelportiere,manonvieneconsentitalorolapossibilitàdidetrarrelespeseperl’acquistodimobilie
grandielettrodomesticiperlapropriaunitàimmobiliare.
Naturalmentefadaseche,qualoral’interventodiristrutturazioneriguardisolol’unitàimmobiliarediproprietàdel
condòmino,ilbonusmobilitrovapienaoperatività.
Infine,pareopportunoprecisare,chelespeseperl’acquistodimobilisonocalcolateindipendentementedaquelle
sostenuteperilavoridiristrutturazione,ossialespeseperl’acquistodimobilipossonoancheesserepiùelevatedi
quelleperilavoridiristrutturazione,fermorestandoiltettodei10.000euro.
AUTORE:ANDREAAMANTEA
CATEGORIE:IRPEF>DETRAZIONE
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