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ATTO DI AMMINISTRATIVO – A CURA DELL’AVV. SIMONA FELL
ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER ____________ - ________
RICORSO
del signor Caio, nato a ______, il ________, residente in_____ via_____, c.f.________________
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dall’avv.____________,
elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in ___________, Via ________, n. _____
CONTRO
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nella persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentato, ope legis, dall’Avvocatura___________;
PER L’ANNULLAMENTO (previa sospensione)
- dei provvedimenti emessi in data 25 ottobre 2016 con i quali l’Amministrazione ha dichiarato di
voler esercitare il diritto di prelazione, ai sensi delle disposizione di cui al d.lgs. n. 42/2004;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale a questo, dal quale possa derivare una lesione
agli interessi dell’odierna ricorrente;
Si premette in
FATTO
Con atto n. di rep. ____ e n. di racc. ____, registrato in _____ in data 23 aprile 2016, veniva rogato
dinanzi al notaio ______ in _____, la vendita, da parte del signor Tizio, a favore dell’odierno
ricorrente di un immobile dichiarato di particolare interesse storico-artistico, ai sensi della Legge
1089/1939 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il citato rogito veniva sottoposto alla condizione sospensiva che nessuno degli enti, aventi per legge
diritto a prelazione ai sensi del d.lgs. n.42 del 22 gennaio 2004, esercitasse nei termini di legge tale
diritto.
L’alienante, in data 2 maggio 2016, nel rispetto dei termini e di quanto previsto all’art. 59 del citato
decreto, notificava alla Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali competente il relativo atto
di denuncia, trasmettendo copia autentica dell’atto di compravendita ed individuando espressamente
il domicilio in Italia di ciascuna delle parti contraenti.
Decorsi 60 gg per esercitare il diritto di prelazione, nessuno degli enti abilitati dalla legge
all’esercizio di tale diritto manifestava la volontà di acquisire il bene.
In data 4 novembre 2016 (quindi ben oltre il termine prescritto dalla normativa in esame), il
Ministero per i beni e le attività culturali notificava alla odierna parte ricorrente ed all’alienante i
provvedimenti oggetto del presente gravame.
In dette delibere parte resistente si limitava a inserire un generico riferimento all’interesse pubblico
sotteso alla necessità di esercitare il diritto di prelazione.
I provvedimenti citati in epigrafe sono illegittimi per i seguenti motivi di
DIRITTO
I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 59, 60 E 61 DEL D. LGS. N. 42/2004 E SS.
MMM. II. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO
DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE E/O FALSA PPLICAZIONE DEL PRINCIPIO
DI STRUMENTALITÀ DELLE FORME
- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE
L’art. 59 del d.lgs. n. 42/2004 prevede che colui che aliena un bene immobile (cfr. lett. a) del primo
comma della disposizione in esame) deve, entro 30 gg dall’avvenuta sottoscrizione dell’atto di
compravendita, effettuare una denuncia di alienazione alla competente Soprintendenza, contenente,
obbligatoriamente:
“a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti
legali;
b) i dati identificativi dei beni;
c) l’indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d)
l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento; e) l’indicazione del
domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.”
Come succintamente esposto in fatto, l’alienante aveva, in data 2 maggio 2016, quindi entro 30 gg
dalla data di sottoscrizione dell’atto di compravendita, trasmesso alla competente Soprintendenza la
denuncia della compiuta alienazione.
La raccomandata in esame conteneva: copia autentica dell’atto notarile e l’indicazione espressa
dell’elezione di domicilio di entrambe le parti contraenti.
Orbene, secondo l’articolo 61 del medesimo decreto legislativo, l’Amministrazione ha 60 giorni,
decorrenti dal momento del ricevimento della denuncia di avvenuta alienazione, per esperire il suo
diritto di prelazione sul bene avente rilevanza storica artistica.
Come messo in evidenza in premessa, però, l’odierna parte resistente, ritenendo la denuncia come
non esistente, ha ritenuto di poter azionare il suo diritto alla prelazione sulla vendita entro 180 gg
dall’avvenuta ricezione della raccomandata.
Ed, invero, secondo quanto prescritto dall’art. 61 del d.lgs. n. 42/2004 “La prelazione è esercitata
nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall’articolo 59.
Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta,
la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha
ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai
sensi dell’articolo 59, comma 4.”
Secondo il Ministero, pertanto, la mera raccomandata a cui era allegata copia autentica dell’atto di
compravendita e che conteneva l’indicazione dell’elezione di domicilio in Italia di ciascuna delle
parti contraenti, non può essere assimilata alla denuncia di alienazione di cui all’art. 59 del d.lgs. in
parola.
Pertanto, secondo l’Amministrazione, troverebbe applicazione il secondo comma dell’articolo 61
sopra citato e, dunque, l’esercizio del diritto di prelazione sarebbe avvenuto nei termini prescritti
dalla legge.
Al fine di comprendere se effettivamente la mera trasmissione dei documenti prima meglio descritti
consenta di ritenere integrati i requisiti individuati dall’articolo 59 d.lgs. n. 42/2004 e, pertanto,
consenta di ritenere che la denuncia sia stata effettuata nei termini ed in maniera completa, donde
l’applicabilità del primo comma dell’articolo 61 e non del secondo comma circa il termine per
l’esercizio del diritto di prelazione, occorre soffermarsi sulle esigenze tutelate dalla normativa in
esame e sugli obiettivi che essa persegue.
Invero, diversamente da quanto ritenuto dall’Amministrazione, la ratio della norma in esame è da
ricercare nella esigenza di assicurare la tempestiva conoscibilità per la P.A. degli atti di alienazione
o disposizione dei beni aventi rilevanza storico artistica onde consentire alla stessa di poter
intervenire al fine di tutelare l’esigenza pubblica ovvero evitare che si disperdano dei beni che
possono restare nella disponibilità degli Enti pubblici. Onde evitare, però, che tale azione possa
incidere sulle prospettive circolatorie del bene, svilendone il valore commerciale, il diritto di
prelazione ha un termine di decadenza entro il quale va esercitato.
Tale termine è di 60 gg che decorrono dal momento in cui l’Amministrazione è messa nelle
condizioni di poter esercitare il diritto di prelazione, ovvero riceve tutti gli elementi idonei a
consentirgli di valutare l’effettiva utilità del bene (donde la necessità di inserire il luogo in cui si
trova e di individuarne la natura e le condizioni in cui si trova al momento dell’atto di trasferimento,
cfr. lett. b) c) e d) dell’art. 59 citato) nonché i dati identificativi delle parti (cfr. lett. a) dell’art. 59 in
esame), l’individuazione del domicilio in cui trasmettere loro delle comunicazioni (lett. e) art. 59) e
la conoscibilità degli stessi dell’avvenuta comunicazione della denuncia (cfr. lett. a) dell’art. 59).
Ed infatti, le disposizioni normative sopra riportate, prevedono che l’alienante e/o l’acquirente
provvedano tempestivamente alla trasmissione di una denuncia che metta nelle condizioni
l’Amministrazione di esperire tale diritto. Viceversa, in caso di mancata effettuazione della
denuncia, l’Amministrazione competente avrà 180 gg, decorrenti dal momento in cui ha “ricevuto
la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi
dell’articolo 59, comma 4.”.
A tal proposito, alcune pronunce giurisprudenziali, chiariscono che la denuncia deve ritenersi
incompleta solo se il contenuto dell’atto non consente di individuare le caratteristiche del bene per il
quale esercitare la prelazione. Con particolare riferimento poi alla trasmissione del rogito notarile,
recentemente, il Consiglio di Stato ha affermato che «...siffatta trasmissione può considerarsi
equivalente alla denuncia…. L’esercizio, poi, del diritto di prelazione è l’intrinseca dimostrazione
che il rogito notarile conteneva tutti i requisiti indicati dalla norma per l’individuazione del bene»
(Cons. Stato, sez. VI, 15 maggio 2012, n. 6637).
Secondo il Supremo Collegio, infatti, «la formale ricezione del rogito notarile produce i medesimi
effetti della denuncia …, come è riconosciuto dalla giurisprudenza per la quale “scopo della
normativa in esame è, infatti, quello di consentire alle Autorità competenti di valutare l’opportunità
di acquisire al patrimonio pubblico determinati beni, in considerazione del peculiare interesse
storico o artistico dei medesimi”». Ebbene, per il medesimo collegio, le indicazioni sopra elencate
sono contenute tutte nell’atto di compravendita anche perché «in tale situazione, deve ritenersi che
l’invio dell’atto in questione potesse equivalere alla trasmissione di un diverso documento,
formalmente qualificato come “denuncia ai sensi dell’art. 59 d.lgs. n. 42/2004”, non risultando
specificate a livello normativo primario le modalità formali, con cui la denuncia stessa avrebbe
dovuto essere redatta ed essendo, in linea di principio, dette modalità libere, ove non diversamente
prescritto» (Cons. Stato, sez. VI, 15 maggio 2012, n. 6637).
Infine, conclude il collegio, «Sempre in rapporto alla formulazione dei più volte citati articoli 59 e
61 del d.lgs. n. 42/2004, peraltro, non può non ritenersi applicabile il principio di strumentalità
delle forme, secondo cui le modalità e il contenuto della denuncia di cui trattasi debbono ritenersi
viziate, in modo tale da rendere la denuncia tamquam non esset, solo quando i dati trasmessi non
consentano l’apprezzamento discrezionale, cui la comunicazione è finalizzata» (Cons. Stato, sez.
VI, 27 febbraio 2008, n. 713).
A supporto della tesi dello scrivente, oltre alle riflessioni emergenti dal dettato legislativo, vi è,
pertanto, un granitico orientamento giurisprudenziale che, con inconfutabile rigidità e chiarezza, ha
chiarito che l’obiettivo dell’articolo 59 dlgs n. 42/2004 è raggiunto tutte le volte in cui
l’Amministrazione è messa nelle condizioni di conoscere il bene che è stato alienato e potere valutare
l’opportunità di esercitare la prelazione sullo stesso onde destinarlo a finalità pubbliche.
Tanto premesso, può ragionevolmente affermarsi che, nel caso di specie, la denuncia trasmessa dal
signor Tizio contenesse tutte le informazioni necessarie per permettere al Ministero di effettuare le
valutazioni prodromiche al fine dell'esercizio del diritto di prelazione.
Di non secondaria rilevanza è, peraltro, la circostanza che l’esercizio stesso della prelazione è la
dimostrazione intrinseca che il rogito notarile conteneva tutti i requisiti indicati dalla norma per
l’individuazione del bene, posto che, nei provvedimenti non c’è traccia di una eventuale ricerca
effettuata sul punto dal Ministero presso le Autorità competenti.
Del resto, un'implicita conferma di quanto osservato, si trae tanto dall'assoluta genericità, sul punto
nel quale parte resistente si è limitata a contestare l’inesistenza della denuncia, senza, tuttavia,
indicare quali fossero le informazioni mancanti rispetto a quelle imposte dal richiamato articolo 59.
I provvedimenti in esame sono pertanto illegittimi per difetto di motivazione in quanto in essi
l’Amministrazione avrebbe dovuto chiarire sotto quali profili la comunicazione formulata
dall’alienante doveva intendersi come incompleta o addirittura come tamquam nonn esset.
Donde il presente motivo di ricorso.
II. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
ART. 62 D.LGS. N. 42/2004 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. SOTTO
IL PROFILO DEL BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE DELLA P.A.
Secondo l’articolo 62 del codice dei beni culturali “Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto
soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici
territoriali nel cui ambito si trova il bene. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine
di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta motivata di prelazione,
corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio
dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di
valorizzazione culturale del bene”.
Secondo quanto previsto dalla normativa in esame, pertanto, l’Amministrazione ha l’onere di fornire
una adeguata motivazione, individuando anche le specifiche finalità di valorizzazione culturale del
bene.
Come brevemente segnalato in fatto, invece, nel caso in esame, l’Amministrazione non ha fornito
alcuna motivazione in ordine alle specifiche finalità di valorizzazione del bene, limitandosi solamente
a fare affermazioni generiche sul punto.
Diversamente da quanto ritenuto da controparte, però, secondo la normativa in esame e secondo un
consolidato orientamento giurisprudenziale, l'Amministrazione deve esternare gli interessi di rilievo
pubblico che la hanno mossa ad avvalersi del diritto di prelazione, con ragioni che giustificano
ampiamente l'opportunità di dar luogo all'acquisizione del bene.
Dello stesso avviso è la giurisprudenza sul tema.
Ed, invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'atto di esercizio della prelazione
in ordine alle alienazioni di beni di interesse storico-artistico necessita di congrua motivazione che
dia conto degli interessi pubblici attuali all'acquisizione del bene, senza, peraltro, che si esiga un
particolare rigore nella puntuale definizione degli scopi cui il bene stesso è destinato (Cons. St., VI,
30 settembre 2004, n. 6350 e 29 maggio 2012, n. 3209).
Ebbene, nel caso in esame, l’Amministrazione lungi dall’aver fornito una, seppur minima,
argomentazione circa l’interesse pubblico sottostante l’acquisizione.
Donde il presente motivo di annullamento.
III. ISTANZA CAUTELARE
La presente domanda di sospensione dell’atto impugnato, oltre ad essere assistita dal fumus boni
juris, è giustificata dal danno grave e irreparabile che subirebbe l’odierna parte ricorrente nel caso
in cui gli effetti degli atti impugnati non venissero sospesi.
Ed invero, parte ricorrente, ha intrapreso delle opere di ristrutturazione e restauro del bene acquistato
oggetto del presente gravame, investendo, a tal fine, ingenti somme finanziarie, come da
documentazione prodotta agli atti.
Ora, appare evidente che i provvedimenti impugnati, ove non venissero sospesi, determinerebbero un
gravissimo nocumento a parte ricorrente che non potrebbe, nelle more della definizione del presente
procedimento, definire i lavori già avviati e per i quali ha sottoscritto diversi contratti con ditte
specializzate per la realizzazione delle opere richieste.
Posto che, la mancata conclusione dei lavori determina in capo a parte ricorrente una responsabilità
contrattuale nei confronti delle ditte che ha assunto, da ciò discende un ingente danno economico in
capo alla stessa, che, qualora si dovesse accertare l’illegittimità del provvedimento, potrebbe
difficilmente essere in alcun modo restaurato.
Per i su esposti motivi, voglia
L’ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE _______– ________
- in via preliminare, accogliere la domanda cautelare e per gli effetti sospendere l’efficacia dei
provvedimenti impugnati;
- nel merito, accogliere il ricorso e, per gli effetti, annullare i provvedimenti oggetto del presente
ricorso.
Con ogni conseguenza di legge sulle spese e gli onorari del presente giudizio.
Ai fini del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad
euro 650,00.
________, 15 dicembre 2016.
avv. ________________
IL ricorso è stato scritto dall’Avv. Simona Fell
RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto Avv. _______________ (cf. ____________), in virtù dell’autorizzazione del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di _________, del ________, ha notificato per conto del
signor Caio_____________ il suesteso ricorso dinanzi al TAR_______, facendone consegna di
copia a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. spedita dall’Ufficio Postale di
_________n.______ in data corrispondente a quella del timbro postale:
1) previa iscrizione al n.
del registro cronologico, al Ministero per i beni culturali e le
attività produttive, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato, difeso e domiciliato ex
lege presso l’Avvocatura _____________, con sede in _____________, via__________, n._____,
cap_______, consegnandone copia mediante servizio postale.
Raccomandata A.R. n.___________________
Avv.________________
PROCURA ALLE LITI
Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a a ________________, il
____________________________
ed
residente
in
_____________________
via______________________________, C.F. ______________________________
nomino e costituisco procuratore e difensore in ogni fase, stato e grado
del presente procedimento gli avv.ti _________ conferendo loro ogni facoltà e potere di legge, ivi
compresa quella di transigere, conciliare, pretendere e ricevere l’adempimento di obbligazioni, anche
pecuniarie, chiamare terzi in causa, anche garanti, modificare le originarie domande, proporre e
sollevare domande ed eccezioni riconvenzionali, ricorsi incidentali, nominare, sostituire a sé avvocati
e procuratori, nonché ogni altro potere e facoltà per la migliore esecuzione del mandato, ivi compresa
l’esecuzione dei provvedimenti favorevolmente ottenuti anche in corso di lite, dichiarando sin d’ora
rato e valido il loro operato e di non aver corrisposto acconti.
Eleggo domicilio presso lo studio degli stessi sito in___________, via_____________, n._______.
Per le finalità funzionali all’esercizio dei diritti ed all’adempimento degli obblighi scaturenti dal
presente mandato, esprimo consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ed
autorizziamo il trattamento dei medesimi, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
da me conosciuto.
Firma