Casse previdenziali private, tavola rotonda a Roma

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Casse previdenziali private, tavola rotonda a Roma
13/12/2016 - Si è parlato anche degli effetti della legge di bilancio appena approvata dal Parlamento.
Tavola rotonda, oggi a Roma, sul ruolo delle casse previdenziali regolate dal decreto legislativo n. 103,
a
vent'anni
dalla
loro
nascita.
Tra i partecipanti, Mario Schiavon, presidente dell'Enpapi, e Ausilia Pulimeno, presidente del collegio
dei
revisori
dei
conti
della
Federazione
Ipasvi.
Tracciato il quadro di un graduale percorso di crescita che ha portato gli enti previdenziali a essere veri
e propri enti polifunzionali, con ambiti di intervento che investono anche il fronte dell'assistenza e del
welfare in generale. Questo in virtù delle innovazioni introdotte dalla legge n. 243 del 2004.
All'ordine del giorno, anche le politiche a favore della libera professiona, ovvero contributi e
agevolazioni per gli iscritti che abbiano intrapreso questo percorso e che per questo abbiano bisogno di
finanziamenti
per
avviare
l'attività
in
proprio.
Tutte le Casse riunionite oggi a Roma, poi, sono associate a Emapi (ente di mutua assistenza per i
professionisti italiani), che offre tutela per i grandi interventi chirurgici e i gravi eventi morbosi, così
come
per
le
ipotesi
di
invalidità
permanente
da
infortunio.
Si è parlato anche degli effetti della legge di bilancio appena approvata dal Parlamento.
Uno di questi riguarda la ricongiunzione dei contributi versati a casse diverse, finalmente cumulabili
gratuitamente ai fini pensionistici. In pratica, chi ha versato contributi, relativi a periodi non coincidenti,
in diverse forme pensionistiche obbligatorie, può dal primo gennaio 2017 cumularli gratuitamente, in
alternativa agli attuali istituti della ricongiunzione onerosa o della totalizzazione.
La norma riguarda sia i lavoratori dipendenti o che i lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti in
regimi
Inps,
ma
anche
a
Casse
professionali
obbligatorie.
La Legge di Bilancio approvata dal Senato il 7 dicembre e in attesa di essere pubblicata in Gazzetta ha
infatti previsto al comma 195 la possibilità di ricongiunzione anche ai contributi versati agli enti di
previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996,
n. 103, estendendo l'istituto del cumulo ai periodi contributivi maturati presso le forme pensionistiche
obbligatorie di base relative a lavoratori autonomi e gestite da persone giuridiche di diritto privato.
A differenza che nella totalizzazione (anch'essa gratuita) dove i periodi contributivi danno luogo a quote
di trattamento pensionistico calcolate secondo il sistema contributivo, nell'istituto del cumulo ogni quota
di trattamento è determinata mediante i criteri di calcolo inerenti (secondo la rispettiva disciplina) alla
corrispondente
quota
di
anzianità
contributiva.
La possibilità di accesso al cumulo dei contributi è prevista in favore dei soggetti che abbiano
conseguito il requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendente dall'età anagrafica,
requisito attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne.