Lezione 1 L`imprenditore e le tipologie di impresa

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Percorso A L’imprenditore e l’azienda
Lezione 1 L’imprenditore e le tipologie di impresa
L’impresa illecita
Può accadere che un’attività imprenditoriale (che presenta, cioè, tutte le caratteristiche
di cui all’articolo 2082 c.c.) sia svolta in contrasto con norme imperative, con l’ordine
pubblico o il buon costume; si parla in questo caso, comunemente, di impresa illecita
e si fanno gli esempi del contrabbando, della fabbricazione e dello smercio di droga,
nonché di ogni attività svolta in violazione di norme che subordinano l’accesso all’attività stessa al rilascio di una concessione, un’autorizzazione o una licenza (art. 2084 c.c.).
Si pensi all’ipotesi di un’organizzazione dedicata alla masterizzazione e alla vendita di Cd
rom falsi: è probabile che l’attività sia svolta con l’uso di mezzi e persone altamente
qualificate (organizzazione), in maniera stabile e continuativa (professionalità), per la
realizzazione di un profitto (economicità) ricavabile dalla produzione e dalla vendita dei
cd (attività produttiva).
Ma si tratta di una vera e propria attività imprenditoriale anche se vietata? In proposito
si sono a lungo contrapposte due tesi:
• alcuni hanno sostenuto che l’impresa illecita sarebbe inesistente, cioè che l’esercizio
di una attività illecita non basterebbe ad attribuire ad un soggetto la qualità di imprenditore e il conseguente conferimento di diritti ed obblighi, perché ciò che è giuridicamente illecito non può ricevere protezione giuridica né per l’imprenditore, né per
i terzi (sarebbe assurdo, infatti, ritenere che un contrabbandiere possa chiedere l’applicazione delle norme in materia di concorrenza sleale);
• altri, invece, hanno affermato che l’impresa illecita è comunque esistente, in quanto
l’attività umana caratterizzata dalla presenza dei requisiti richiesti dall’articolo 2028
c.c. dà luogo alla nascita di un’impresa indipendentemente dall’intento di frode del suo
titolare.
Quale opinione è più convincente? Forse una terza, una sorta di «via di mezzo» tra quelle che abbiamo esposto. Chi svolge un’attività illecita, infatti, deve considerarsi a tutti
gli effetti un imprenditore, esposto a tutti i rischi cui espone l’attività di impresa, primo
fra tutti il fallimento (oltre che naturalmente alle sanzioni eventualmente previste dalla
legge per quella specifica attività). Egli, però, non potrà mai chiedere l’applicazione di
quelle norme che sono dirette a tutelare l’imprenditore, perché da un comportamento illecito non possono mai derivare conseguenze favorevoli.
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Percorso A L’imprenditore e l’azienda
Le professioni intellettuali
L’art. 2238 c.c. dispone che le norme sull’impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se «l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in
forma d’impresa». In caso contrario si applicheranno ai liberi professionisti solo le norme
sul rapporto di lavoro, non già l’intera disciplina dell’impresa, e ciò quand’anche essi
utilizzino collaboratori o ingenti apparati strumentali.
Perché i liberi professionisti — ed anche gli artisti e gli inventori — possano assumere lo
stato giuridico d’imprenditori è necessario che la professione intellettuale sia esplicata
nell’ambito di un’altra attività di per sé qualificabile come attività d’impresa (ad esempio, il
docente che dirige l’istituto scolastico privato in cui insegna). In tal caso l’organizzazione di
mezzi non sarebbe soltanto funzionale al lavoro intellettuale del professionista, ma verrebbe
a prevalere su esso.
Alla base della diversa disciplina c’è la particolare importanza sociale delle libere professioni; a riprova di ciò basta pensare alla speciale disciplina prevista nel codice civile: iscrizione in appositi albi (art. 2229, 1° comma, c.c.); potere disciplinare degli ordini professionali (art. 2229, 2° e 3° comma, c.c.); carattere rigorosamente personale della prestazione (art.
2232 c.c.).
Si parla perciò di professioni protette.
A dirla tutta, non è cosa semplice distinguere quando una data attività possa qualificarsi
come intellettuale e rientrare perciò nella previsione dell’art. 2238 c.c. Si preferisce correttamente il criterio sostanziale della natura dell’attività svolta a quello formalistico
dell’appartenenza o meno ad un determinato ordine professionale del soggetto che la
esercita: si riconosce così unanimamente la qualità d’imprenditore al farmacista, benché
convenzionalmente qualificato professionista intellettuale, in quanto oggetto prevalente
della sua attività è la vendita al pubblico di prodotti farmaceutici preacquistati (attività
di compravendita quindi e non prestazione di opera intellettuale).
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