imu e tasi 2016: saldo alla cassa prima del

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Mercoledì,21Dicembre2016-Direttore:AntonioGigliotti
FISCO
16DICEMBRE2016
IMUETASI2016:SALDOALLACASSAPRIMADEL
RAVVEDIMENTO
Premessa – Possessori di immobili all’appello per il
versamento del saldo IMU e TASI riferite all’anno d’imposta
2016,scade,infatti,oggiilterminedipagamento.Dadomani,
perchinonhaversato,sipotràsolorimediarericorrendoal
ravvedimentooperoso.
Perquantoriguardaifabbricati,traisoggettinoninteressati
al versamento rientrano i possessori della sola abitazione
principale(purchéappartenenteacategoriacatastalenondi
lusso,ossiaA2,A3,A4,A5,A6eA7)erelativepertinenze(nel
limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria
catastale C2, C6 e C7). Occorre altresì tener conto delle
nuove agevolazioni previste dalla Legge di Stabilità 2016,
quali,adesempio,loscontodel50%pergliimmobiliceduti
incomodatotragenitoriefiglieloscontodel25%perquelli
che risultano locati a canone concordato. Si tenga altresì,
conto, delle eventuali assimilazioni ad abitazioni principali
(come, ad esempio, la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento,scioglimentoocessazionedeglieffetticivilidelmatrimonio;l’ununicoimmobile,iscrittooiscrivibile
nelcatastoediliziourbanocomeunicaunitàimmobiliare,posseduto,enonconcessoinlocazione,dalpersonale
appartenente alle forze armate e di polizia; oppure, se prevista dalla delibera comunale, l'unità immobiliare
possedutaatitolodiproprietàodiusufruttodaanzianiodisabilicheacquisisconolaresidenzainistitutidiricovero
osanitariaseguitodiricoveropermanente,acondizionechelastessanonrisultilocata).
Perilcompartoagricolo,siricordachelaTASInonèdovuta,mentreconriferimentoall’IMU,questaèdovutadai
soloipossessoriditerrenichenonrientranoneicasidiesenzione.Inparticolare,sonoesentiiterrenipossedutie
condotti da coltivatori diretti o IAP ovunque ubicati; i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui
all’allegatoAannessoallalegge28dicembre2001,n.448;iterreniagricoliaimmutabiledestinazioneagro-silvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; i terreni (da chiunque posseduti) ricadenti in uno dei
comuni di cui all’elenco della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel
supplementoordinarion.53allaGazzettaUfficialen.141del18giugno1993(tuttavia,occorretenerpresenteche
seilcomunericadentenell’elencoècontrassegnatodallasiglaPD–“parzialmentedelimitato”-l’esenzionesiha
soloseilterrenosiritrovanellazonaterritorialeperlaqualelostessocomunehafissatol’esenzione).Sial’IMUsia
la TASI, sono, invece, dovute per le aree edificabili, con l’unica eccezione del caso in cui l’area sia posseduta e
condottadauncoltivatorediretto/IAP.
Altracosadatenerpresenteèchedaquest’annosonouscitifuoridallastimacatastaledegliimmobilidicategoria
DedE,ic.d.imbullonatiecheperquelligiàaccatastatierapossibilepresentaredomandadiaggiornamentoentro
il15giugnoscorsoconeffettoretroattivodal1gennaio.Seciònonèstatofatto,IMUeTASI2016sonodeterminate
sullabasedellarenditanonancoraaggiornata.
Sono,invece,esentidaIMUeTASItuttiipossessoridegliimmobiliricadentideicomuniinteressatidalterremoto
del 24 agosto scorso nelle regioni di Umbria, Marche, Lazio ed Abruzzo. A tal fine, però occorre presentare
un’autocertificazionealcomune(entroil28/02/2017)incuisiautocertifical’inagibilità/inabitabilitàdell’immobile.
Aliquote–Incertezzasieracreatainmeritoallealiquotedaapplicareperladeterminazionedelsaldo(l’acconto
andavadeterminatoconlealiquote2015)eciòinconsiderazionedelfattochelaLeggediStabilità2016hafissatoil
bloccodell’aumentodeitributilocaliperquest’annoedinvirtùdelfattocheladelibera2016(peressereefficace)
dovevaessereadottatadalcomuneentroil30/04/2016epubblicatasulsitodelMEFentroil28/10/2016.Achiarire
lecosecihapensatoilComunicatostampadelMEFemanatoil2dicembrescorso(atalpropositosivedailrelativo
articolopubblicatosulnostroquotidianoilgiornosuccessivo),dacuisievinceche(fermorestandocheilcomune
poteva deliberare per quest’anno solo aliquote più basse rispetto al 2015 ed eventualmente confermare la
maggiorazionedello0,8%perlaTASI),ilsaldovacalcolatosullabasedellealiquotedeliberateperl’anno2016,ma
ciòacondizioneche:
ladeliberasiastataadottataentroil30aprile2016(adeccezionedeicomunidelFriuliVeneziaGiulia,peri
qualièstatostabilitoal30giugno2016epoiulteriormentedifferitoal31luglio2016limitatamenteaicomuni
interessatidalleultimeelezioniamministrative);
ladeliberasiastatapubblicatasulsitointernetwww.finanze.itentroil28ottobre2016;
lanuovaaliquota2016nonsiapiùelevatarispettoaquelladel2015.
Fannoeccezioneallepredettecondizioniicomunichehannodichiaratoildissesto(opredissesto)finanziario.
In merito a chi sono i soggetti passivi dei due tributi ed in merito alle responsabilità, in primo luogo bisogna
ricordareperl’IMUlosonoilproprietario;iltitolaredeldirittodiusufrutto,uso,abitazione,enfiteusi,superficie;l’ex
coniuge assegnatario della casa coniugale. Per la TASI il possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale
(usufrutto,uso,abitazione,superficie,ecc.);ildetentoreaqualsiasititolo(es.inquilino,comodatario,ecc.).Laquota
TASIacaricodelpossessoreèquellafissatadalladeliberacomunale(senullaprevedeladeliberalaquotaèdel
90%)mentrelarestantequotaèacaricodell’inquilino,perilqualepuòoscillaretrail10%edil30%(sel’immobile
occupatoèperl’inquilinolasuaabitazioneprincipaleedèapparteneteacategoriacatastalenondilusso,questi
nondeveversarelasuaquotaTASI).Entrambiitributisonodovutiinbaseallapercentualeedaimesidipossesso
(siconsideraperinteroilmeseincuiilpossessosiprotraeperpiùdi15giorni).Adifferenzadell’IMU,incuiogni
comproprietarioèresponsabileautonomamentedellapropriaobbligazionetributaria,perlaTASIicomproprietari
sonoresponsabilisolidalmente.Proprietarioeinquilinorispondono,invece,ciascunoperlapropriaquotaTASInon
versataoversatainmanierainsufficiente,senzaresponsabilitàsolidaletradiessi.Quindi,adesempio,incasodi
comproprietàtramaritoemogliediunimmobilesucuièdovutaIMUeTASI,seilmaritononversalasuapartedi
entrambiitributi,lamoglieNONrispondeperlaquotaIMUomessadalmarito,mentrerispondeperl’omessaquota
TASI.
Infine, ultima cosa utile da tener presente è che, in seguito alla Legge Cirinnà (unione civile tra persona dello
stesso),ladisciplinaIMU/TASIprevistapericoniugisiapplicaancheallenuovecoppiecivili.
Ilravvedimentodelsaldo–Comeanticipatoinpremessa,chisaltalascadenzadioggipuòravvedersielopotrà
farealmassimoentrounanno,ossiaentroil16/12/2017(l’accontoèravvedibileentroil30/06/2017).Diseguitosi
riportaunatabellariepilogativadellesanzioniapplicabili(cuioccorrepoiaggiungeregliinteressialtassoannuo
legaleperognigiornodiritardo).
AUTORE:PASQUALEPIRONE
CATEGORIE:IMPOSTELOCALI>IMU
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