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CORTE FEDERALE D’APPELLO
IVSEZIONE
RIUNIONE MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2016
1. Ricorso PROCURATORE FEDERALE
INAMMISSIBILE
avverso la declaratoria di irricevibilità del deferimento
a carico del Sig. Vito Vincenzo all’epoca dei fatti
Direttore Sportivo della società U.S. Avellino 1912
S.r.l., seguito proprio deferimento per violazione
dell’art1bis, comma 5 C.G.S. e art. 1bis, comma 3 –
nota n. 572/360 pf15-16 AM/SP/ma del 12.07.2016
(Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione
Disciplinare - Com. Uff. n. 27/TFN del 27.11.2016)
SOSTITUTO
PROCURATORE
2. Ricorso
FEDERALE DELEGATO
avversola declaratoria di improcedibilità del
deferimento nei confronti di:
- sig. Michelacci Claudio all’epoca dei fatti
allenatore della Pol. Chianti Nord ASD, per
violazione dell’art.1 bis, c. 1, del C.G.S.;
- Pol. Chianti Nord ASD,per la conseguente
responsabilità di cui all’art. 4, c. 2, del C.G.S.;
- calc. Natale Giuseppe, all’epoca dei fatti tesserato
per la società Pol. D. Casolese, violazione dell’art.
1bis, c. 1, in riferimento all’art. 12, commi 5 e 6, del
C.G.S.;
- Pol. D. Casolese, in applicazione del disposto
dell’art. 4, c. 2, del C.G.S. per effetto di quanto
contestato al proprio calciatore,
seguito proprio deferimento – nota n. 2779/1141 pf15-
ACCOLTO e, per l’effetto, annulla la
decisione impugnata.
Rinvia il procedimento al Tribunale Federale
Territoriale presso il Comitato Regionale
Toscana per l’esame del merito.
16GC/vdb del 19.09.2016 (Delibera del Tribunale
Federale Territoriale c/o il C.R. Toscana L.N.D. Com. Uff. n. 23 del 3.11.2016)
PARZIALMENTE ACCOLTO e, per
3. Ricorso ASD SPORTING AUGUSTA
avversole sanzioni:
l’effetto, riduce le sanzioni:
- della ammenda di € 1.800,00 alla reclamante;
- dell’ammenda a € 500,00 inflitta alla
- dell’inibizione, ex art. 19 n° 1 lett. h) C.G.S., di reclamante;
mesi 18 inflitta al signor Giovanni Casertano;
- dell’inibizione a mesi 6 inflitta al sig.
seguitodeferimento del Procuratore Federale per Giovanni Casertano.
violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione
all’art. 43 commi 1, 2,3 e 5 N.O.I.F., art. 4, commi 1
e2 C.G.S. – nota n. 13799/848pf 15-16Ms/ag del
21.09.2016 (Delibera del Tribunale Federale
Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com.
Uff. n. 129/TFT del 03.11.2016)
4. Ricorso
PROCURATORE
FEDERALE
INTERREGIONALE
avverso la declaratoria di irricevibilità del deferimento
ai sensi dell’art. 32, ter, comma 4 C.G.S. a carico dei
sig.ri Visalli Andrea, Bellamacina Michelangelo e
della società A.S.D. Real Ramet seguito deferimento
del Procuratore Federale - nota 2845/1337 pf15-16
AA/ac del 21.09.2016 (Delibera del Tribunale
Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia –
Com. Uff. n. 150TFT 17 del 15.11.2016)
ACCOLTO e, per l’effetto, annulla la
decisione impugnata.
Rinvia il procedimento al Tribunale Federale
Territoriale presso il Comitato Regionale
Sicilia per l’esame del merito.