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CORTE FEDERALE D’APPELLO
IaSEZIONE
RIUNIONE GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE 2016
1. Ricorso PROCURATORE FEDERALE
avverso il proscioglimento della società U.S. Latina
Calcio S.r.l. dagli addebiti contestati seguito proprio
deferimento per rispondere a titolo di responsabilità
diretta, ex art. 4 comma 1 C.G.S., e a titolo di
responsabilità propria per violazione di cui all’art. 10
comma 3 C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera B),
paragrafo VI e VII delle N.O.I.F. - nota n. 241/1221
pf15-16 SP/blp del 5.7.2016 - nota n. 242/1222 pf1516 SP/blp del 5.7.2016 (Delibera del Tribunale
Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff.
n. 15/TFN del 20.9.2016)
ACCOLTO ai sensi di cui in motivazione e
rimette gli al Tribunale Federale Nazionale,
previo annullamento della decisione di cui al
Comunicato Ufficiale del 20.9.2016
2. Ricorso
Sig.
VINELLA
FRANCESCO
(all’epoca dei fatti Amministratore Unico della
Società AS BARI SPA)
avverso le sanzioni:
- inibizione per anni 1;
- ammenda di € 10.000,00;
inflitte al reclamante seguito deferimento del
Procuratore Federale per violazione dell’art. 1bis,
comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 21, commi 2 e 3
NOIF, nonché all’art. 19 Statuto FIGC – nota n.
15216/701/494 pf 13-14 AM/SP/ma del 21.6.2016
(Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione
Disciplinare - Com. Uff. n. 16/TFN del 23.9.2016)
ACCOLTO e, per l’effetto, annulla la
decisione impugnata, dichiarando estinto il
giudizio.