Comunicazione delle liquidazioni IVA

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Transcript Comunicazione delle liquidazioni IVA

Nuovo spesometro e nuova
comunicazione delle liquidazioni
IVA dal 2017
Milano, 6 dicembre 2016
Dott. Stefano Setti
I due nuovi adempimenti IVA
Dal 1°gennaio 2017 per i soggetti passivi IVA
torna l’obbligo di comunicazione telematica :
• della comunicazione dei dati delle fatture
emesse e ricevute nonché note di variazione:
nel
dettaglio
dovranno
trasmettere
telematicamente i dati di tutte le fatture emesse
nonché di quelle ricevute e registrate ai sensi
dell’articolo 25 del DPR n. 633/1972, ivi incluse le
bollette doganali, nonché i dati delle relative
variazioni;
• della comunicazione dei dati delle liquidazioni
periodiche IVA.
Scadenze
Scadenze a regime delle nuove comunicazioni
1° trimestre
31 maggio
2° trimestre
16 settembre
3° trimestre
30 novembre
4° trimestre
Entro l’ultimo giorno del mese di
febbraio dell’anno successivo
Scadenze 2017 comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nonché
note di variazione
1° e 2° trimestre (1° semestre)
25 luglio 2017
3° trimestre
30 novembre
4° trimestre
Entro l’ultimo giorno del mese di
febbraio dell’anno successivo (28
febbraio 2018)
Scadenze 2017 comunicazione delle liquidazioni IVA
1° trimestre
31 maggio 2017
2° trimestre
18 settembre 2017 (in quanto il 16 cade
di sabato)
3° trimestre
30 novembre 2017
4° trimestre
Entro l’ultimo giorno del mese di
febbraio dell’anno successivo (28
febbraio 2018)
Sanzioni
Comunicazione
dei dati delle
fatture emesse e
ricevute nonché
note di
variazione
Comunicazione
delle liquidazioni
IVA
• Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture
emesse e ricevute torna applicabile la sanzione
amministrativa di 2 Euro per ciascuna fattura, comunque
entro il limite massimo di 1.000 Euro per ciascun trimestre.
• Tenendo presente, comunque, che la sanzione è ridotta alla
metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione
è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
stabilita dalla norma ovvero se, nel medesimo termine, è
effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Per l’omessa incompleta o infedele comunicazione dei dati
delle liquidazioni periodiche IVA la sanzione va da un minimo
di Euro 500 ad un massimo di Euro 2.000, inoltre, la sanzione è
ridotta alla metà se la comunicazione dei dati delle liquidazioni
avviene entro 15 giorni dalla scadenza stabilita dalla norma.
Criticità dei due nuovi adempimenti
Comunicazione
dei dati delle
fatture emesse e
ricevute nonché
note di
variazione
Comunicazione
delle liquidazioni
IVA
• Stante il contenuto della norma l’adempimento riguarda
tutti i soggetti passivi IVA ad eccezione degli agricoltori
esonerati di cui all’art. 34 comma 6 del D.P.R. n. 633/1972
che operano su terreni situati nelle zone montane ad
un’altitudine non inferiore a 700 metri e per quelli
rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto
in parte alla predetta altitudine;
• l’invio deve avvenire per tutte le fatture in forma “analitica”,
senza limiti di importo minimo;
• la comunicazione delle fatture deve avvenire a prescindere
dallo “status” del soggetto acquirente.
• L’invio deve avvenire anche qualora la liquidazione IVA
presenti un saldo a credito;
• l’invio deve avvenire trimestralmente, a prescindere dalla
periodicità delle liquidazioni periodiche del contribuente
(mensili o trimestrali);
• sono esonerati i soggetti non obbligati a presentare la
dichiarazione IVA.