Circolare n.68 Invio trimestrale dei dati delle

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CIRCOLARE N. 68 DEL 07 NOVEMBRE 2016
INVIO TRIMESTRALE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI IVA E DELLE FATTURE
EMESSE/RICEVUTE
Rif. normativi
art. 4, Decreto legge 193/2016
e di prassi:
In sintesi
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 193/2016 viene introdotto l’obbligo, in luogo della
presentazione dello “spesometro” su base annuale, di trasmissione telematica con cadenza trimestrale, dei
dati di tutte le fatture emesse, ricevute e registrate, e delle liquidazioni IVA periodiche.
Questo nuovo adempimento si sostanzia, di fatto, nella trasmissione di quattro dichiarazioni IVA periodiche,
in aggiunta alla dichiarazione IVA annuale; tale ulteriore obbligo dichiarativo, pur essendo stato introdotto
con il dichiarato intento di ridurre le frodi IVA, mal si concilia con le “semplificazioni” annunciate dal
Legislatore.
Cosa comunicare
Con riferimento a ciascuna operazione rilevante ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto,
dovranno essere trasmessi:
• i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni,
• la data e il numero della fattura,
• la base imponibile,
• l’aliquota applicata e
• la tipologia dell’operazione.
I dati comunicati confluiscono, a titolo riepilogativo, nella liquidazione IVA periodica, anch’essa
soggetta a trasmissione telematica.
La previsione di questo nuovo adempimento non incide in alcun modo sui termini di versamento
dell’imposta, che restano invariati.
Soggetti obbligati ed esoneri
Il nuovo adempimento riguarda tutti i soggetti passivi IVA, a prescindere dalla forma giuridica
adottata, ad eccezione dei seguenti esoneri espressamente previsti:
Tipologia di soggetto
Contribuenti minimi
Contribuenti forfettari
Soggetti
esonerati
dalla
presentazione della dichiarazione
IVA, tra cui soggetti che effettuano
solamente prestazioni esenti o
soggetti che applicano la disciplina
ex L. 398/91
Esonero dalla trasmissione
liquidazione IVA
Sì
Sì
Esonero dalla trasmissione degli
elenchi fatture emesse/ricevute
Sì
Sì
Sì
No
1
Scadenze
La trasmissione delle fatture e delle liquidazioni deve avvenire entro il secondo mese successivo
a ciascun trimestre; di seguito si riportano in tabella le scadenze previste per l’anno d’imposta 2017
Comunicazione dati, fatture e variazioni per l’anno d’imposta 2017
Trimestre
Scadenza
Gennaio – marzo 2017
31 maggio 2017
Aprile – giugno 2017
31 agosto 2017
Luglio – settembre 2017
30 novembre 2017
Ottobre – dicembre 2017
28 febbraio 2018
Il controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate
Ricevuti i dati, l’Amministrazione provvederà ad una valutazione della coerenza dei dati
comunicati con i versamenti di imposta effettuati; qualora dai controlli emergessero incoerenze ne sarà
data comunicazione al contribuente, il quale potrà fornire chiarimenti o segnalare elementi non
considerati e/o valutati erroneamente, ovvero potrà versare quanto dovuto beneficiando dell’istituto
del ravvedimento operoso.
Sanzioni
Le sanzioni previste sono:
• per l’omessa o errata trasmissione dei dati da euro 25 per ogni fattura, con un massimo di euro
25.000.
• per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche la sanzione è
stabilita da 5.000 a 50.000 euro.
Adempimenti abrogati e crediti d’imposta
La novità legislativa in esame comporta la cancellazione di alcuni adempimenti quali l’invio del
modello polivalente con riferimento allo “spesometro” e alla comunicazione black list, e la
trasmissione del modello INTRA acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute.
Ai soli contribuenti che nell’anno precedente hanno registrato un volume d’affari non superiore a
50.000 euro è concesso un modesto credito di imposta per far fronte almeno in parte all’incremento
dei costi amministrativi connessi ai nuovi adempimenti: l’imposto di tale credito è pari a 100 euro da
utilizzare a partire dall’anno 2018.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Vabri drs. Maria Giuseppina
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