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Consiglio dell'UE
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COMUNICATO STAMPA
721/16 6.12.2016
Tassazione: Il Consiglio adotta una direttiva sull'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva
Il 6 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato una direttiva che autorizza le autorità fiscali ad accedere alle informazioni in possesso delle autorità responsabili della
prevenzione del riciclaggio
.
La direttiva imporrà agli Stati membri di fornire l'accesso alle informazioni sulla
titolarità effettiva delle società
e consentirà alle autorità fiscali di accedere a tali informazioni nell'ambito del monitoraggio della corretta applicazione delle norme sullo scambio automatico di informazioni fiscali.
Ciò
contribuirà a prevenire l'evasione fiscale
e la frode fiscale.
La direttiva, che entrerà in vigore a partire dal
1º gennaio 2018
, fa parte di una serie di misure definite dalla Commissione nel luglio 2016, sulla scia delle rivelazioni dei cosiddetti
Panama Papers
nell'aprile 2016.
Sfide
Negli ultimi anni l'UE ha compiuto progressi significativi accrescendo la trasparenza fiscale e rafforzando la cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri. Le recenti modifiche della legislazione antiriciclaggio riflettono i collegamenti esistenti tra riciclaggio ed evasione fiscale, oltre alle sfide connesse alla prevenzione.
Le rivelazioni dei media quali i Panama Papers, che hanno portato alla luce
occultamenti su vasta scala
di fondi offshore, hanno evidenziato alcuni settori per i quali è necessario adottare
ulteriori misure
. Il quadro di trasparenza deve essere rafforzato ulteriormente a livello sia di UE che internazionale.
Scambio automatico di informazioni
In particolare, le autorità fiscali necessitano di un maggiore accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva delle
entità intermediarie
e ad altre pertinenti informazioni relative all'
adeguata verifica
della clientela.
La direttiva 2014/107/UE stabilisce le disposizioni relative allo scambio automatico di informazioni in materia fiscale.
Qualora il titolare del conto finanziario sia una struttura intermediaria, le banche sono obbligate ad esaminare tale entità e a comunicarne la titolarità effettiva. L'applicazione di tale disposizione dipende da informazioni detenute dalle autorità responsabili della prevenzione del riciclaggio, ai sensi della direttiva 2015/849/UE.
L'accesso a tali informazioni garantirà una migliore preparazione da parte delle autorità fiscali ad adempiere ai propri
obblighi di monitoraggio
ai sensi della direttiva 2014/107/UE.
Adozione e attuazione
La direttiva è stata adottata senza discussione in una sessione del Consiglio "Economia e finanza". Il
Parlamento europeo
ha reso il suo parere il 22 novembre 2016.
Gli Stati membri avranno fino al 31 dicembre 2017 per recepire la direttiva nelle legislazioni e regolamentazioni nazionali.
Direttiva del Consiglio sull'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio Comunicazione della Commissione del luglio 2016 sulle misure intese a rafforzare la trasparenza Direttiva 2014/107/UE relativa allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
Press office - General Secretariat of the Council
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