Dall`Anac le regole per l`elenco in house - Iscrizione

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Dall'Anac le regole per l'elenco in
house - Iscrizione per tutte le Pa
che scelgono l'affidamento diretto
di Alberto Barbiero
Le amministrazioni pubbliche che intendono affidare un servizio direttamente a
una società controllata mediante il modulo in house devono iscriversi a un
elenco tenuto dall'Anac, che verifica i requisiti richiesti per l'iscrizione.
L'Autorità nazionale anticorruzione ha avviato la consultazione sulleLinee-guida
per l'iscrizione all'elencoprevisto dall'articolo 192 del Dlgs 50/2016, nel quale
devono inserirsi tutte le amministrazioni che intendono fare ricorso all'in house
per la gestione di servizi pubblici e strumentali.
Il meccanismo
Il documento proposto (sul quale possono essere presentate osservazioni fino al
20 dicembre) prevede che il particolare strumento classificatorio riporti non solo
gli elementi identificativi degli enti affidanti, ma anche tutti i dati relativi alla
società
affidataria
e
alla
sussistenza
dei
requisiti
in
house.
L'elenco, infatti, espliciterà per ogni amministrazione la detenzione di quote di
partecipazione nella società, gli indici della presenza del controllo analogo
previsti dall'articolo 16 del Dlgs 175/2016. Inoltre, dovrà essere evidenziata la
clausola dello statuto della società affidataria che impone che più dell'80% del
fatturato sia svolto in favore del soggetto controllante e che la produzione
ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala
o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
L'istanza
La domanda deve essere presentata in modalità telematica da soggetti deputati a
esprimere all'esterno la volontà dell'amministrazione (in caso di più soggetti
pubblici soci basta una sola domanda presentata per tutti) e avvia il
procedimento gestito dall'Anac, che ha novanta giorni per completarlo.
Tuttavia il documento di consultazione precisa che in fase di prima applicazione
della disciplina, l'Autorità si riserva la possibilità di dare avvio ai procedimenti di
verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco con modalità e
tempi, che saranno resi noti con successive comunicazioni, in modo da
consentire lo svolgimento delle attività compatibilmente con le risorse umane e
strumentali disponibili. Resta fermo che la domanda di iscrizione consente alle
amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la
propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale, così
come prescritto dall'articolo 5, comma 1, del Dlgs 50/2016.