la conversione in legge del “decreto fiscale”

Download Report

Transcript la conversione in legge del “decreto fiscale”

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da ASCOM SERVIZI VENEZIA SRL - 02508090277
INFORMATIVA N. 470 – 06 DICEMBRE 2016
Fiscale
LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL
“DECRETO FISCALE”
• Legge n. 225 del 1° dicembre 2016
È stata pubblicata sul S.O. n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2
dicembre 2016, la Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 di conversione,
con modificazioni, del DL n. 193/2016 (c.d. “Decreto fiscale”).
La Legge n. 225/2016, in vigore dal 2 dicembre 2016, si compone di
16 articoli.
Nel presente Aggiornamento AP si analizzano le disposizioni che
interessano l’operato dei datori di lavoro/sostituti d’imposta.
RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da ASCOM SERVIZI VENEZIA SRL - 02508090277
AP n. 470 / 2016 - pagina 2 di 6
Di seguito si propone un’analisi delle disposizioni, che interessano l’operato dei datori
di lavoro/sostituti d’imposta, contenute nella Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 di
conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 193/2016, recante “Disposizioni
urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”.
Le seguenti disposizioni sono in vigore dal 2 dicembre 2016 (giorno di pubblicazione
della Legge n. 225/2016 sul S.O. n. 53 alla G.U. n. 282/2016).
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE
L’articolo 5, comma 1, lettera a) della Legge n. 225/2016 sostituisce integralmente i
commi 8 e 8-bis dell’articolo 2 del DPR n. 322/1998 relativi al termine per la
presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP.
In particolare,
• ferma restando l’applicazione delle sanzioni e la possibilità di
ravvedimento operoso prevista dall’art. 13 del D.Lgs n. 472/1997,
• viene stabilito che è possibile integrare la dichiarazione dei redditi, il mod.
IRAP e il mod. 770
- per correggere errori o omissioni sia “a favore” che “a sfavore” del
contribuente (ossia errori o omissioni che abbiano comportato l’indicazione
di un maggiore o minore imponibile, debito d’imposta o credito)
- entro il termine previsto per l’accertamento dall’art. 43 del DPR n.
600/1973.
A riguardo, il suddetto art. 43 stabilisce che:
“1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di
dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31
dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe
dovuto essere presentata. (…)”.
In base alla previgente disciplina, invece,
• la dichiarazione integrativa “a favore” doveva essere presentata entro il termine
previsto per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo, mentre
• la dichiarazione integrativa “a sfavore” doveva essere presentata entro il termine
previsto per l’accertamento.
Dal 2 dicembre 2016 risulta pertanto eliminato tale “disallineamento di termini”
in quanto viene introdotta la possibilità per il contribuente di presentare la
dichiarazione integrativa “a favore” anche oltre il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
Viene inoltre precisato che l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione
integrativa “a favore”, presentata oltre il termine previsto per la dichiarazione
successiva, può essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della stessa.
In tal caso, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito deve essere
indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la
dichiarazione integrativa.
RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da ASCOM SERVIZI VENEZIA SRL - 02508090277
AP n. 470 / 2016 - pagina 3 di 6
In ogni caso, il contribuente può far valere, anche in sede di accertamento o di
giudizio, eventuali errori (di fatto o di giudizio) che abbiano inciso sull’obbligazione
tributaria, determinando l’indicazione di un maggior imponibile o debito d’imposta o,
comunque, di un minor credito.
NOTIFICHE A MEZZO POSTA CERTIFICATA
Con l’articolo 7-quater, commi 6, 7 e 8 della Legge n. 225/2016 vengono introdotte
modifiche all'articolo 60 del DPR n. 600/1973 in tema di “Notificazioni”.
In particolare, viene introdotta la possibilità, da parte dei competenti uffici, di notifica
degli avvisi di accertamento e degli altri atti che devono essere notificati alle imprese
individuali, alle società o ai professionisti mediante posta elettronica certificata,
all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata (INI – PEC).
TERMINI DI CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA
Come noto, in base a quanto previsto dall’art. 4, comma 6-quater del DPR n.
322/1998, i sostituti d’imposta che hanno erogato redditi di lavoro dipendente e
assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, devono
• consegnare al percipiente delle somme, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a
quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, la Certificazione Unica;
• trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, la
Certificazione Unica.
Con l’articolo 7-quater, comma 14 della Legge n. 225/2016 che modifica il
predetto art. 4, comma 6-quater, il termine di consegna della Certificazione
Unica al percipiente viene posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo dell’anno
successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Ai sensi del comma 15 tale modifica si applica dall’anno 2017, pertanto con
riferimento alle Certificazioni Uniche 2017 relative al periodo d'imposta 2016.
Preme evidenziare che resta confermato il termine del 7 marzo relativo alla
trasmissione telematicamente della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate.
F24 CARTACEO CON SALDO SUPERIORE A EURO 1.000
L’articolo 7-quater, comma 31 della Legge n. 225/2016 prevede l’abrogazione della
lettera c) dell’art. 11, comma 2 del DL n. 66/2014. In particolare, viene eliminato
l’obbligo per i soggetti privati (non titolari di partita IVA) di effettuare i versamenti
tramite Mod. F24 (con saldo finale di importo superiore a euro 1.000) utilizzando
esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, in assenza di compensazione, i privati possono effettuare il versamento
anche con il modello cartaceo, a prescindere dall’ammontare del saldo finale.
TERMINE INVIO TELEMATICO MODELLO 730 E RISULTATO CONTABILE MOD. 740-4
L’articolo 16, “Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti”, del DM n. 164/1999 al
comma 1 prevede che i CAF/professionisti abilitati provvedano, entro il 7 luglio di
ciascun anno, a:
• trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, le dichiarazioni Modd. 730
elaborate, ed i relativi prospetti di liquidazione (lettara c));
RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da ASCOM SERVIZI VENEZIA SRL - 02508090277
AP n. 470 / 2016 - pagina 4 di 6
•
•
trasmettere, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle
dichiarazioni (Mod. 730-4) (lettera a));
consegnare al contribuente, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della
stessa e del prospetto di liquidazione (lettera b)).
L’articolo 7-quater, comma 46 della Legge n. 225/2016 modifica il predetto
art. 16 aggiungendo il nuovo comma 1-bis ai sensi del quale ai
CAF/professionisti abilitati è permesso di completare le operazioni previste
dalle lettere a), b) e c) del comma 1 entro il 23 luglio di ciascun anno a
condizione che entro il 7 luglio gli stessi abbiano effettuato la trasmissione di
almeno l’80% delle medesime dichiarazioni.
TERMINE PRESENTAZIONE MOD. 730 PRECOMPILATO
Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs n. 175/2014, entro il 7 luglio di ciascun anno
può essere presentata la dichiarazione precompilata relativa al periodo d’imposta
precedente, da parte del contribuente, direttamente ovvero tramite sostituto
d’imposta che presta assistenza fiscale / CAF /professionista abilitato.
L’articolo 7-quater, comma 47 della Legge n. 225/2016 modifica il predetto
art. 4 aggiungendo il nuovo comma 3-bis ai sensi del quale il contribuente può
avvalersi della facoltà di inviare all’Agenzia delle Entrate direttamente in via
telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno
senza che ciò determini la tardività della presentazione.
RAVVEDIMENTO DEL VISTO INFEDELE
Come si ricorderà, con la disciplina introdotta dal D.Lgs n. 175/2014, è previsto un
maggiore livello di responsabilità richiesta ai CAF o professionisti che appongono il
visto di conformità che attesta l’effettuazione dei controlli formali sulla dichiarazione
consegnata al contribuente.
Infatti, ai sensi dell’articolo 39 del D.Lgs n. 241/1997 come modificato dal D.Lgs n.
175/2014, in caso di visto di conformità infedele, la richiesta di pagamento a seguito
dei controlli formali non viene più effettuata nei confronti dei contribuenti, bensì nei
confronti del CAF o professionista che ha prestato l’assistenza fiscale.
In particolare, l’importo richiesto è pari a quello che sarebbe stato chiesto al
contribuente ai sensi dell’art. 36-ter, DPR n. 600/73, ovvero:
• imposta,
• interessi e
• sanzione nella misura del 30%,
a patto che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa del
contribuente.
Se il CAF professionista presenta, entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è
stata commessa
• una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero
• una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, nel caso in cui il contribuente non
intenda presentare la dichiarazione rettificativa,
la somma dovuta dal CAF/professionista abilitato è pari all’importo della sola sanzione.
Rimangono a carico del contribuente la maggior imposta dovuta e i relativi interessi.
RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da ASCOM SERVIZI VENEZIA SRL - 02508090277
AP n. 470 / 2016 - pagina 5 di 6
L’articolo 7-quater, comma 48 della Legge n. 225/2016 riscrive parzialmente il
predetto articolo 39, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 241/1997 eliminando il
termine del 10 novembre entro il quale il CAF/professionista abilitato è
tenuto a presentare la dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero la
comunicazione dei dati relativi alla rettifica, ai fini del pagamento della sola
sanzione.
Alla luce della novità sopra evidenziata, ora, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lett. a)
del D.Lgs n. 241/1997, è previsto che in caso di visto infedele,
• a condizione che l’infedeltà del visto non sia già stata contestata tramite la
comunicazione prevista dall’art. 26, comma 3-ter del DM n. 164/1999
(comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente all’esito del
controllo del visto di conformità),
• il CAF/professionista abilitato che presenta una dichiarazione rettificativa del
contribuente, ovvero, nel caso in cui il contribuente non intenda presentare la
dichiarazione rettificativa, una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, è
tenuto al pagamento di una somma pari all’importo della sola sanzione riducibile
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 472/1997 (ravvedimento operoso).
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI TRASFERTISTI
Come noto, l’art. 51, comma 6 del TUIR disciplina il reddito dei lavoratori trasfertisti,
prevedendo che:
“Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti
per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre
variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, (…)
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare. (…).”
Pertanto, ai trasfertisti si applicano le agevolazioni IRPEF consistenti nell’abbattimento
al 50% del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi, in ragione dello
svolgimento della prestazione lavorativa in modo itinerante.
Ai fini della suddetta fruizione di contributi e previdenza a regime agevolato,
all’art. 7 quinquies della Legge n. 225/2016 viene fornita un’interpretazione
autentica della disposizione in tema di determinazione del reddito di
lavoratori in trasferta e trasfertisti.
In particolare, ora vanno considerati trasfertisti i soggetti il cui rapporto lavorativo è
caratterizzato dalla presenza contestuale delle seguenti tre condizioni:
• mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di
lavoro;
• svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del
dipendente;
• corresponsione al dipendente, relativamente all’effettuazione della prestazione
lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di
retribuzione in misura fissa, riconosciute senza distinguere se il lavoratore si è
effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da
AP n. 470 / 2016 - pagina 6 di 6
Qualora non siano presenti contestualmente le suddette condizioni non
trova applicazione la disposizione per i trasfertisti e compete il diverso
trattamento stabilito per le indennità di trasferta, le quali concorrono
parzialmente alla formazione del reddito nei limiti di legge (art. 51, comma 5
del TUIR).

DECRETO CORRETTIVO JOBS ACT
La presente pubblicazione analizza, con taglio pratico ed operativo, le disposizioni
contenute nei decreti legislativi attuativi della Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 (c.d.
“Jobs Act”), alla luce delle ultime modifiche ed integrazioni apportate dal Decreto
Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016.
In particolare, il testo propone l’analisi delle disposizioni relative:
• agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, CIGS, contratti di
solidarietà e fondi di solidarietà residuali);
• agli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei
lavoratori disoccupati (NASPI; ASDI e DIS-COLL);
• al riordino delle tipologie contrattuali e alla revisione della disciplina delle mansioni;
• alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e
imprese, con particolare riguardo alle norme sull’inserimento lavorativo dei disabili,
alla nuova procedura telematica per la comunicazione delle dimissioni/risoluzioni
consensuali ed all’attività di videosorveglianza dei dipendenti;
• al contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti;
• alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
• all’istituzione dell’ANPAL e dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
La pubblicazione contiene, inoltre, un apposito capitolo dedicato al nuovo istituto del
“lavoro agile” (o smart working).
Cod. 06LX246 – € 30,00 (Iva inclusa)
Disponibile su SHOP.SEAC.IT
anche in formato eBook
RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]