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INFORMATIVA N. 453 – 24 NOVEMBRE 2016
Previdenziale
FONDO EST: LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO
IN VIGORE DAL 1° DICEMBRE 2016
• Fondo EST, Circolare n. 4 del 10 novembre 2016
Il Fondo EST, con la Circolare n. 4 del 10 novembre 2016, comunica
che sono state apportate alcune modifiche al Regolamento delle
Attività.
Tali novità:
• riguardano, in particolare, le procedure e le modalità di
conguaglio e/o rimborso delle c.d. “doppie quote” del part-time;
• entreranno in vigore il 1° dicembre 2016.
RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
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AP n. 453 / 2016 - pagina 2 di 2
Il Fondo EST, con la Circolare n. 4 del 10 novembre 2016, rende noto che in
data 25 ottobre 2016 sono state apportate alcune modifiche al Regolamento
delle Attività del Fondo.
Il Regolamento revisionato, disponibile sul sito www.fondoest.it, sarà in
vigore dal 1° dicembre 2016.
DOPPIO PAGAMENTO
Le novità interessano l’art. 4.2 del Regolamento del Fondo EST, dedicato alle
“Modalità di versamento della contribuzione ordinaria ed una tantum”, con
particolare riguardo ai lavoratori part-time.
Più precisamente, dal 1° dicembre 2016,
• nel caso in cui un lavoratore part-time “completi l’orario presso due o più
aziende”,
• ogni azienda e, qualora previsto dal CCNL applicato (Terziario e Impianti sportivi),
ogni lavoratore, dovranno versare per intero i contributi dovuti.
Annualmente,
• le aziende potranno richiedere al Fondo, ognuna per la propria parte, il
conguaglio delle somme versate in eccesso, che verranno restituite sotto
forma di credito a valere sui pagamenti successivi;
• i lavoratori potranno richiedere la restituzione, tramite bonifico bancario,
della propria quota versata in eccesso.
In entrambi i casi, prima di procedere al conguaglio/restituzione, gli uffici del
Fondo verificheranno la regolarità contributiva.
La richiesta di:
• conguaglio presentata dall’azienda non sarà evasa se, contestualmente, non
perverranno al Fondo le richieste di rimborso da parte dei dipendenti;
• rimborso inviata dal singolo dipendente sarà evasa anche in mancanza di quella
aziendale.
Le richieste di conguaglio/rimborso dovranno essere:
• predisposte sugli appositi moduli allegati alla circolare in esame
disponibili nella sezione “Modulistica” del sito www.fondoest.it;
• inviate, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell’anno successivo
quello cui si riferiscono i contributi di cui si chiede
conguaglio/restituzione, tramite mail all’indirizzo [email protected]
direttamente all’operatore dell’Ufficio contributi che segue le aziende.
e
a
il
o
In via del tutto eccezionale, per l’anno 2015, le richieste potranno pervenire
entro il 31 dicembre 2016.
Per l’anno 2016, il termine ultimo di invio sarà il 30 giugno 2017.
La suddetta procedura troverà applicazione in tutti i casi di “doppio pagamento”, sia
esso effettuato da una o più aziende che dal singolo lavoratore (si tratta, ad esempio,
del caso in cui si verifichi la cessazione e la successiva riassunzione di uno o più
dipendenti nel corso dello stesso mese, o una fusione d’azienda o cessione di ramo
d’azienda in corso mese). 
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