Sant`Agnello, ricorso della TASSO per il trasporto scolastico: tutto

Download Report

Transcript Sant`Agnello, ricorso della TASSO per il trasporto scolastico: tutto

09/12/2016
Sant'Agnello, ricorso della TASSO per il trasporto scolastico: tutto rimandato al 7 febbraio
2017
Continua lo scontro in tribunale tra la società Tasso e il comune di Sant'Agnello per quanto riguarda l'assegnazione
del trasporto scolastico nella città della Penisola Sorrentina. Il 6 dicembre scorso, rigettata la sospensiva della società
di Sorrento , il Tribunale di Napoli ha fissato al 7 febbraio prossimo la data per la trattazione del ricorso. Ecco il
contenuto dell'ordinanza pubblicata: Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune
di Sant'Agnello e di A.M.P.S. S.r.l.; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta
la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2016 la dott.ssa Diana
Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto, quanto al profilo del periculum in mora,
neanche articolato da parte ricorrente, che nel contemperamento degli opposti interessi, tipico della presente fase
cautelare, appare prevalente l’interesse alla continuazione del servizio affidato alla controinteressata A.M.P.S. s.r.l.,
anche in considerazione della circostanza che il servizio di trasporto scolastico di cui all’aggiudicazione oggetto del
contenzioso è già attivo e che il Comune, nella determina dirigenziale n. 18 del 10/10/2016, con cui è stata disposta
l’esecuzione anticipata del servizio, ai sensi dell’art. 32 comma 8 d.lgs. 50/2016, ha evidenziato che qualora il servizio
fosse iniziato successivamente si sarebbe verificato un danno grave e irreparabile all’interesse pubblico, avuto
riguardo all’oggetto del servizio; Ritenuto, quanto al fumus boni iuris, che la disponibilità degli automezzi per il servizio
fosse stata sufficientemente dimostrata da parte della controinteressata con la documentazione prodotta in sede di
gara e che in ogni caso le censure articolate da parte ricorrente meritino un approfondito esame nel merito, avuto
riguardo anche a quanto dedotto dal Comune resistente e dalla controinteressata circa l’inidoneità delle stesse a
scalfire l’operato della P.A., in quanto riferite ai punteggi dell’offerta tecnica in relazione all’incongruità dell’offerta
economica, laddove la valutazione dell’offerta tecnica è avvenuta in un momento necessariamente antecedente a
quello dell’offerta economica, per cui le censure di incongruenza dell’offerta, in quanto afferenti all’anomalia della
stessa, dovevano essere specificatamente rivolte avverso l’offerta economica in quanto anomala, con la richiesta di
esclusione della controinteressata dalla procedura concorsuale; Ritenuto, in considerazione delle ragioni della
decisione, di dover compensare le spese della presente fase; Ritenuto di dover fissare l’udienza di merito per la data
del 7 febbraio 2017; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) Respinge
l’istanza cautelare; Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 febbraio 2017. Compensa le
spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso
la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Napoli nella camera di
consiglio del giorno 6 dicembre 2016.