Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 01 dicembre 2016

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Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 01 dicembre 2016
D.g.r. 28 novembre 2016 - n. X/5880
Criteri per l’assegnazione dei contributi alle associazioni ed
enti in attuazione della l.r. 1/2008 – Capo VII, artt. 37 – 40
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 2 dello «Statuto d’Autonomia della Lombardia»,
approvato con l. r. statutaria 30 agosto 2008, n.1;
Vista la l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 «Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso» in particolare le disposizioni
di cui al Capo VII, artt. 37 – 40 che prevedono:
• art. 37, comma 1, l’assegnazione di un contributo ordinario a favore dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza
dei sordi, dell’Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, dell’Associazione nazionale famiglie caduti
e dispersi in guerra, dell’Associazione nazionale mutilati e
invalidi civili, dell’Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e della Unione nazionale mutilati per servizio,
ente morale istituito con Decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650;
• art. 37, comma 3, l’assegnazione di un contributo per ogni
provincia in cui risulta aperta, ad uso esclusivo di ciascuna associazione, almeno una sede;
• art. 38, la ripartizione del contributo assegnato da parte
degli enti da ripartirsi secondo le seguenti modalità:
a) il 10% delle somme di rispettiva competenza alle suddette articolazioni regionali per le attività promozionali
e organizzative di carattere generale;
b) il restante 90% delle stesse, per metà in parti uguali e
per metà in proporzione al numero dei soggetti rappresentati, alle sezioni costituite sul territorio regionale;
• art. 39 la definizione di programmi speciali da parte degli
enti per:
a) assicurare un programma organico di intervento a
favore dei propri rappresentati, tenendo conto delle
esigenze derivanti dalle minorazioni sensoriali della
cecità, del sordomutismo e dell’invalidità civile, nonché dalla particolare condizione di afflizione morale
e materiale in cui versano le famiglie dei caduti e dispersi in guerra;
b) favorire lo svolgimento di adeguati programmi annuali di propaganda per la profilassi della cecità,
del sordomutismo e per la prevenzione degli stati di
invalidità;
c) promuovere adeguati interventi atti a favorire la educazione e l’istruzione professionale dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili e conseguentemente il loro proficuo inserimento nelle attività lavorative e la loro
effettiva partecipazione alla vita sociale della regione;
d) incrementare la ricerca tecnologica primaria, consistente nello studio, nel perfezionamento e nella sperimentazione di materiali ed apparecchiature speciali;
e) rendere possibile ogni altra utile attività promozionale
e di sostegno sul piano sociale, lavorativo e culturale,
nonché l’adeguamento delle attuali strutture organizzative al soddisfacimento delle fondamentali necessità dei minorati sensoriali e fisici e delle famiglie dei
caduti e dispersi in guerra;
• art. 40 la definizione dei tempi per la presentazione alla
Giunta Regionale del programma dettagliato delle attività che intendono svolgere nell’anno successivo e il resoconto dell’attività svolta nell’anno precedente, debitamente approvati dalle assemblee dei soci;
Vista la l.r. 5 agosto 2015 n. 22 »Assestamento al bilancio di
previsione finanziario 2015- 2017 - I provvedimento di variazione
con modifiche di leggi regionali», in particolare l’art. 8, comma
15 che ha modificato il comma 1 dell’art. 37 della l.r. n. 1/2008,
eliminando la quantificazione del contributo ordinario per ciascuna Associazione dall’articolato di legge e introducendo,
all’art. 37, il comma 1 bis che demanda alla Giunta Regionale la
definizione dei criteri per l’assegnazione del contributo ordinario
alle Associazioni;
Vista la d.g.r. 3 dicembre 2015, n. 4460 «Determinazioni in merito all’assegnazione dei contributi alle Associazioni di cui alla
l.r. n. 1/2008 –capo VII, articoli 37-40» con la quale sono stati definiti i criteri per l’assegnazione dei contributi per l’anno 2015 a
favore delle Associazioni previste dalla l.r. n. 1/2008, rinviando a
successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione
dei criteri per l’assegnazione dei contributi nell’anno 2016;
Dato atto che sulla scorta dei criteri adottati per l’anno 2015
la Direzione Generale Reddito di autonomia e Inclusione sociale
ha avviato un confronto con le Associazioni interessate per l’individuazione dei nuovi criteri;
Ritenuto di definire, a valere dall’anno 2016, i criteri per l’assegnazione dei contributi a favore delle associazioni previste dalla
l.r. n. 1/2008 così come riportati nell’allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
Preso atto che l’importo stanziato in sede di bilancio di previsione 2016 sul capitolo 12.08.104.3434 destinato ai contributi
a favore delle associazioni previste dalla l.r. 1/2008 ammonta a
euro 1.300.000,00;
Ritenuto altresì di demandare alla Direzione Generale Reddito di autonomia e Inclusione sociale l’assunzione degli atti necessari alla determinazione del contributo per ciascuna Associazione, nonché l’assunzione dei relativi impegni di spesa e di
liquidazione;
A voti unanimi espressi a norma di legge;
DELIBERA
1. di approvare, a valere dall’anno 2016, i criteri per l’assegnazione dei contributi a favore delle associazioni previste dalla l.r.
n. 1/2008, così come riportati nell’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che per l’anno 2016, l’importo di euro
1.300.000,00, destinato ai contributi a favore delle associazioni previste dalla l.r. n. 1/2008 è disponibile sul capitolo
12.08.104.3434 del bilancio di previsione 2016;
3. di demandare alla Direzione Generale Reddito di autonomia e Inclusione sociale l’assunzione dei provvedimenti necessari al riparto delle risorse alle Associazione nonché l’assunzione
dei relativi impegni di spesa e liquidazione;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;
5. di demandare alla Direzione Generale competente la cura
dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi
degli art. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013.
II segretario: Fabrizio De Vecchi
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Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 01 dicembre 2016
ALLEGATO A
DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R. 1/2008
Premessa
La legge regionale n. 22 del 5 agosto 2015 di assestamento al bilancio 2015/2017, ha demandato alla Giunta Regionale l’individuazione, con apposito provvedimento, dei criteri per la determinazione del contributo per le singole Associazioni di cui al c. 1 della L.R.
1/2008 (contributo ordinario annuo in favore dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, dell’ente nazionale per la protezione
e l’assistenza dei sordi, dell’associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, dell’associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, dell’associazione nazionale mutilati e invalidi civili, della associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e della
unione nazionale mutilati per servizio, ente morale istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650).
La Giunta Regionale con la DGR 3 dicembre 2015, n. 4460 ha definito per il solo 2015 i criteri per l’assegnazione dei contributi demandando ad un ulteriore provvedimento l’individuazione per gli anni successivi.
Lo scopo del contributo è quello di consentire alle Associazioni di meglio perseguire i propri compiti istituzionali di preminente rilievo
sociale, sia associativi sia di rappresentanza, patrocinio e tutela dei minorati della vista, dell’udito e della parola, delle famiglie dei
dispersi in guerra, degli invalidi civili, di guerra e del lavoro (art. 37 c. 2).
La stessa Legge prevede l’assegnazione di un contributo per ogni provincia in cui risulta aperta, ad uso esclusivo dell’associazione,
almeno una sede, allo scopo di garantire un più diffuso servizio sul territorio regionale (art. 37 c. 3).
Inoltre il legislatore ha individuato una serie di obiettivi verso i quali gli enti beneficiari del contributo, devono orientare la propria
operatività (art. 39. c. 1):
a) assicurare un programma organico di intervento a favore dei propri rappresentati, tenendo conto delle esigenze derivanti dalle
minorazioni sensoriali della cecità, del sordomutismo e dell’invalidità civile, nonché dalla particolare condizione di afflizione morale e
materiale in cui versano le famiglie dei caduti e dispersi in guerra;
b) favorire lo svolgimento di adeguati programmi annuali di propaganda per la profilassi della cecità, del sordomutismo e per la
prevenzione degli stati di invalidità;
c) promuovere adeguati interventi atti a favorire la educazione e l’istruzione professionale dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili
e conseguentemente il loro proficuo inserimento nelle attività lavorative e la loro effettiva partecipazione alla vita sociale della regione;
d) incrementare la ricerca tecnologica primaria, consistente nello studio, nel perfezionamento e nella sperimentazione di materiali ed
apparecchiature speciali;
e) rendere possibile ogni altra utile attività promozionale e di sostegno sul piano sociale, lavorativo e culturale, nonché l’adeguamento delle attuali strutture organizzative al soddisfacimento delle fondamentali necessità dei minorati sensoriali e fisici e delle (10)
famiglie dei caduti e dispersi in guerra.
Il comma 1 lett. b) dell’art. 38 prevede altresì di dare rilievo al numero dei soggetti rappresentati dalle associazioni.
Finalità
Come già per l’anno 2015, si prevede oltre ad una quota di risorse per il mantenimento dei compiti istituzionali dell’associazione,
anche una quota di risorse da erogare in funzione dei servizi effettivamente resi dall’ente.
L’obiettivo a tendere è quello di incoraggiare le Associazioni beneficiarie ad un uso ottimale delle risorse, per valorizzare, in ottica di
sussidiarietà, la loro capacità di rispondere ai bisogni delle categorie di utenti che rappresentano.
Nella valutazione delle attività erogate si fa riferimento a quanto è stato rendicontato da ciascuna Associazione rispetto ai cinque
obiettivi individuati dall’art. 39 c. 1, che consente di verificare la reale capacità degli enti di differenziare la propria operatività sui vari
obiettivi.
Criteri per il riparto delle risorse
Per il calcolo del il contributo si fa riferimento al resoconto delle attività svolte nell’anno precedente che ciascuna associazione deve
trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno.
Per quel che riguarda la componente di mantenimento, si prevede una quota di base, per riconoscere i costi fissi della rappresentanza regionale dell’associazione e una quota variabile, proporzionale al numero di province in cui risulta aperta, almeno una sede, ad
uso esclusivo dell’associazione, nonché alla media delle ore di apertura settimanale delle sedi provinciali ad uso esclusivo.
Nello specifico, tale componente valorizzata per il 30% delle risorse complessive, è così ripartita:
−
10% suddivisa in parti uguali alle Associazioni;
−
10% in misura proporzionale al numero delle province in cui è aperta almeno una sede ad uso esclusivo, rapportato al numero totale delle sedi aperte
−
10% in misura proporzionale al numero medio di ore di apertura settimanale delle sedi principali, rapportato al numero
totale delle ore di apertura
Per quel che riguarda invece la componente in base ai servizi effettivamente erogati, si intende innanzitutto valorizzare gli enti che,
sulla base di quanto rendicontato, hanno utilizzato le risorse assegnate per un maggior numero di obiettivi.
Nello specifico, questa componente valorizzata per il 65% del totale delle risorse è stata ripartita in funzione degli obiettivi realizzati.
Tra i cinque obiettivi viene riconosciuto un peso più contenuto a quelli relativi ai compiti istituzionali dell’Associazione che sono già
remunerati attraverso la “componente di mantenimento” e all’obiettivo “lettera e” dell’art. 39, comma 1 per il suo carattere di residualità. Un’importanza maggiore è riconosciuta alle attività destinate in maniera mirata a rispondere ai bisogni delle categorie tutelate.
Infine, il 5% del totale delle risorse è ripartito in proporzione al numero dei soggetti rappresentati da ciascuna associazione rapportato
al numero totale dei soggetti.
E’ previsto un meccanismo di redistribuzione dello stanziamento per la quota per servizi erogati/obiettivi per consentire l’utilizzo integrale delle somme disponibili.
Nel dettaglio il peso delle diverse quote risulta essere così articolato:
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Bollettino Ufficiale
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Descrizione criteri
Quota mantenimento
Punti/ Peso (%)
30
10
contributo fisso
Contributo assegnato in parti uguali
in parti uguali
Contributo per sedi prov.li
Contributo assegnato per ogni provincia in cui risulta aperta ad uso
esclusivo almeno una sede
10
in base a n. province
fino a 10 ore/sett
7
contributo orario apertura sedi
Contributo assegnato sulla media delle ore settimanali di apertura
delle sedi provinciali ad uso esclusivo
oltre le 10 ore/sett
10
Quota in base ai servizi erogati (per obiettivi)
Obiettivo “a”
assicurare un programma organico di intervento a favore dei propri
rappresentati, tenendo conto delle esigenze derivanti dalle minorazioni sensoriali della cecità, del sordomutismo e dell’invalidità civile,
nonché dalla particolare condizione di afflizione morale e materiale
in cui versano le famiglie dei caduti e dispersi in guerra
65
10
Obiettivo “b”
favorire lo svolgimento di adeguati programmi annuali di propaganda per la profilassi della cecità, del sordomutismo e per la prevenzione degli stati di invalidità
15
Obiettivo “c”
promuovere adeguati interventi atti a favorire la educazione e l’istruzione professionale dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili e
conseguentemente il loro proficuo inserimento nelle attività lavorative e la loro effettiva partecipazione alla vita sociale della regione
15
Obiettivo “d”
incrementare la ricerca tecnologica primaria, consistente nello studio, nel perfezionamento e nella sperimentazione di materiali ed apparecchiature speciali
15
Obiettivo “e”
rendere possibile ogni altra utile attività promozionale e di sostegno
sul piano sociale, lavorativo e culturale, nonché l’adeguamento delle attuali strutture organizzative al soddisfacimento delle fondamentali necessità dei minorati sensoriali e fisici e delle famiglie dei caduti
e dispersi in guerra
10
Quota in base al numero di
soggetti rappresentati
Contributo assegnato in misura proporzionale al numero dei soggetti
rappresentati -numero di soggetti rappresentati indicato ai fini del
riparto di cui all’art. 38 c. 1, lettera b) effettuato dalle associazioni
per il contributo e allegato al resoconto dell’attività svolta nell’anno
precedente (documentazione presentata entro il 30 giugno)
5
TOTALE
100