1 / 5 04-12-2016 - L`Eco della Stampa » Media Intelligence

Download Report

Transcript 1 / 5 04-12-2016 - L`Eco della Stampa » Media Intelligence

Data
04-12-2016
Pagina
Foglio
Domenica, 04 Dicembre 2016
CONTATTACI
NEWSLETTER
1 / 5
PUBBLICIZZATI
Informativa
x
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie
policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei
cookie. CONSULENZA ASSICURATI CORSO LIM BES/DSA FORUM LIBRERIA SICUREZZA
SERVIZI
Cerca
HOME
GUIDE
SPECIALI
DIVENTARE INSEGNANTI
500 euro iscrizione
SCADENZE
Legge Bilancio
REGIONI
DIDATTICA
Neoassunti Guida
LEGISLAZIONE
SEGRETERIA
E-BOOK
Formazione obbligatoria Concorso dirigenti
Pensioni. Anief, domande entro il 20 gennaio ma l’accesso sarà
riservato a pochi lavoratori, previsto un calo del 30%
di redazione
Mi piace
Condividi
1
Tweet
0
ANIEF – Il personale della scuola – docente,
educativo e Ata – potrà chiedere di essere
collocato in pensione entro il prossimo 20
gennaio: lo ha deciso il ministero
dell’Istruzione, attraverso decreto
ministeriale n. 941 pubblicato in queste ore.
Si tratta delle “domande di cessazione dal
servizio per raggiungimento del limite massimo di servizio o di dimissioni
volontarie”, si legge nel D.M. “Lo stesso personale, entro la suddetta data del
20/01/2017, può presentare domanda di trattenimento in servizio per il
raggiungimento del limite contributivo o per quanto previsto dall’articolo 1 – comma
257 della legge n. 208/2015” oppure “può presentare domanda di trasformazione del
Codice abbonamento:
134424
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale”.
Data
04-12-2016
Pagina
Foglio
2 / 5
Secondo le prime stime, ad accedere al pensionamento non saranno in molti: si
prevede, come accaduto nel 2016, una riduzione rispetto al passato di almeno il 30
per cento. Ad andare in pensione, saranno probabilmente in tutto non molto più di
20mila lavoratori. I requisiti di accesso, introdotti dalla legge di riforma MontiFornero ed in progressiva, risultano infatti decisamente alti: per la cessazione dal
servizio dalla scuola per il prossimo 1° settembre attraverso la pensione anticipata
occorrono 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli
uomini; per la pensione di vecchiaia servono invece, per entrambi i sessi, 66 anni e 7
mesi di età anagra ca. I requisiti sono decisamente “alti” e destinati a crescere negli
anni: tra soli 15 anni, nel 2031, la soglia imposta dalla riforma diventerà pari a 44
anni e 6 mesi per gli uomini e a 43 anni e 6 mesi per le donne. Anche il “tetto” per la
vecchiaia si alzerà, no a 68 anni e 3 mesi di età: peraltro, ulteriormente innalzabili,
in caso di incrementi della speranza di vita.
Tra le deroghe possibili, che l’attuale Governo ha intenzione di produrre, gura l’Ape
“social”, riservata alle professioni più logoranti, che permette di anticipare di 3 anni e
7 mesi l’età pensionabile, attraverso l’esborso di una somma minima per un
ventennio (alcune decine di euro); rimane, invece, impraticabile l’Ape “volontaria”, la
quale prevede la riduzione dell’assegno di quiescenza di una somma che si aggira sui
300 euro.
“Il problema è che l’esecutivo– spiega Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – vuole rivolgere l’Ape ‘social’ solo ai docenti della scuola
dell’infanzia. Uno degli emendamenti presentati in Parlamento da Anief alla Legge di
Stabilità era, invece, rivolto proprio rivolto all’estensione della deroga a tutti i
docenti della scuola pubblica, prescindendo dal tipo di corso scolastico di
appartenenza. Non si comprende per quale motivo, le nostre istituzioni pubbliche e
politiche continuino a negare l’elevato rischio psico- sico connesso allo svolgimento
della funzione docente, senza alcuna distinzione di ordine e grado: tutta la categoria
degli insegnanti – ad altissimo rischio burnout – deve infatti fruire delle agevolazioni
pensionistiche spettanti a chi svolge un lavoro usurante. Per questo motivo –
conclude Paci co – l’emendamento, come gli altri già presentati a Montecitorio, verrà
replicato anche a Palazzo Madama, dove speriamo che i senatori siano più sensibili
dei colleghi dell’altro ramo del Parlamento”.
Obbligare un docente a lasciare il servizio a quasi 70 rappresenta una vera forzatura:
ricordiamo che un insegnante tedesco, ancora oggi lascia l’insegnamento dopo 24
anni di servizio e senza decurtazioni, percependo una pensione quasi doppia rispetto
ai nostri. In Italia, invece, per più di quattro pensionati su dieci l’assegno non arriva
neppure a mille euro al mese: e pure a 70 anni.
PUBBLICO IMPIEGO
requisiti per andare in pensione a seguito della riforma Monti-Fornero (a cura
dell’Uf cio Studi Anief):
PENSIONE DI ANZIANITÀ
Uomini Donne
2017 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi
2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi
2019 43 anni e 2 mesi 42 anni e 3 mesi
2020 43 anni e 2 mesi 42 anni e 3 mesi
2025 43 anni e 11 mesi 42 anni e 11 mesi
Codice abbonamento:
2016 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi
134424
2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese
Data
04-12-2016
Pagina
Foglio
3 / 5
2030 44 anni e 4 mesi 43 anni e 4 mesi
2031 44 anni e 6 mesi 43 anni e 6 mesi
PENSIONE DI VECCHIAIA
2012 66 anni
2016 66 e 7 mesi
2017 66 e 7 mesi
2018 66 e 7 mesi
2019 66 e 11 mesi
2020 66 e 11 mesi
2025 67 e 8 mesi
2030 68 e 1 mese
2031 68 e 3 mesi
Il requisito contributivo minimo è di 20 anni.
I requisiti anagra ci possono variare, perché vanno adeguati in base dell’aumento
della speranza di vita. Il primo adeguamento è stato realizzato il 1° gennaio 2013 ed i
successivi hanno cadenza triennale. Gli incrementi della speranza di vita successivi a
quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 avranno cadenza biennale.
Deroghe e possibilità di uscita anticipata:
OPZIONE DONNA
Si tratta dell’estensione della pensione anticipata alle lavoratrici nate nell’ultimo
trimestre del 1958, a patto che le stesse abbiano maturato i 35 anni di contributi
entro il 31 dicembre 2015. Requisito necessario è: 57 anni di età (per le lavoratrici
dipendenti) o 58 anni (per le autonome) e 35 anni di contributi maturati entro data
31 dicembre 2015
Si deve valutare anche l’adeguamento alla speranza di vita, che ad oggi è pari a 6
mesi. Per quanto riguarda, dunque, le lavoratrici che sono nate nell’ultimo trimestre
del 1958, l’Opzione Donna è esercitabile sino al 31 luglio 2016, dopo di che, tenendo
in considerazione le nestre mobili, è bene sapere che la pensione, per le dipendenti,
arriverà dopo 12 mesi mentre per le autonome dopo 18
OTTAVA SALVAGUARDIA ESODATI
Gli esodati inclusi nell’ottava manovra di salvaguardia aumenta e passa dai
precedenti 27mila 700 agli attuali 30mila 700
Passano da 8mila a 11mila i lavoratori in mobilità entro il 31 dicembre 2011, per via
dello slittamento della data del termine dell’attività lavorativa al dicembre 2014,
anziché, come era prima, al dicembre 2012
CUMULO CONTRIBUTI PER I PROFESSIONISTI
Tra gli aventi diritto al nuovo cumulo gratuito dei contributi, sono stati ammessi
anche i professionisti iscritti agli ordini
Il cumulo dei contributi consente di poter raggiungere sì la pensione di vecchiaia, ma
anche quella di anzianità, grazie alla somma dei periodi di versamenti presso
APE (anticipo pensionistico)
Rivolto ai lavoratori che hanno almeno 63 anni, questo anticipo pensionistico viene
erogato dall’INPS e viene nanziato dalle banche; occorre però poi restituire la
somma, con rate mensili, nell’arco di 20 anni, dal momento in cui si maturano i
requisiti per l’assegno previdenziale vero e proprio
Codice abbonamento:
disposizioni di ogni singola gestione
134424
differenti gestioni previdenziali, con un computo pro quota sulla base delle
Data
04-12-2016
Pagina
Foglio
4 / 5
In caso di ristrutturazioni aziendali, viene direttamente nanziato dall’impresa. Per
quanto riguarda i disoccupati di lunga durata, i lavoratori che prestano assistenza a
un parente disabile, i lavoratori che hanno una riduzione della capacità lavorativa
pari ad almeno il 74% o ancora per chi svolge mansioni usuranti, tale trattamento (il
cosiddetto Ape social) rimane invece a carico dello Stato
Le misure contenute nel disegno di legge n. 4127 (Legge di Stabilità 2017) riguardanti
l’APE.
Si introduce, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l’Anticipo
nanziario a garanzia pensionistica (cd. APE) e una indennità, a favore di determinate
categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante no alla maturazione
dei requisiti pensionistici (cd. APE sociale).
L’APE consiste in un prestito concesso da un soggetto nanziatore e coperto da una
polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote
mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di speci ci requisiti, da
restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di
ammortamento mensili per una durata di venti anni. L’APE è prevista in via
sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo
veri ca i risultati della sperimentazione ai ni di una sua eventuale prosecuzione.
Possono accedere all’APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione
all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima e alla gestione separata; età anagra ca minima di 63 anni; maturazione del
diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; anzianità contributiva di 20
anni; pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di
ammortamento dell’APE); non essere già titolare di un trattamento pensionistico
diretto.
L’istituto nanziatore trasmette all’INPS e al soggetto richiedente il contratto di
prestito o l’eventuale comunicazione di reiezione dello stesso.
Le somme erogate dall’INPS nell’ambito del prestito non concorrono a formare il
reddito ai ni dell’imposta sul reddito delle persone siche. A fronte degli interessi
sul nanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza
corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella
misura massima del 50 per cento dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e
dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito
d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai ni delle imposte sui redditi ed
è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo
pagamento del trattamento di pensione. L’INPS recupera il credito rivalendosi sulle
ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto
d’imposta (articolo 25).
L’APE sociale consiste in una indennità, corrisposta no al conseguimento dei
requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.
Essa è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro
tale data il Governo veri ca i risultati della sperimentazione ai ni di una sua
eventuale prosecuzione.
Possono accedere all’APE sociale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: età
consensuale, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la
disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un anzianità
contributiva di almeno 30 anni; soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge
o un parente di primo grado convivente con handicap grave e sono in possesso di un
anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che hanno una riduzione della
Codice abbonamento:
rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione
134424
anagra ca minima di 63 anni; stato di disoccupazione a seguito di cessazione del
Data
04-12-2016
Pagina
Foglio
5 / 5
capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, e sono in possesso di un anzianità
contributiva di almeno 30 anni; lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei
anni in via continuativa, speci che professioni per le quali è richiesto un impegno
tale da rendere particolarmente dif coltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in
possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni.
L’indennità è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento
dell’accesso alla prestazione, non può in ogni caso superare l’importo massimo
mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su
dodici mensilità all’anno.
Il bene cio dell’indennità è riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa
stabiliti nella norma istitutiva (articolo 25).
Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.
4 dicembre 2016 - 17:31 - redazione
Versione
stampabile
Pensioni 2016
VIGNETTE
ULTIME DAL FORUM
134424
CHIEDILO A LALLA
Codice abbonamento:
Argomenti: