riforma costituzionale - Comunità Pastorale S.Paolo Apostolo Senago

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RIFORMA DELLA COSTITUZIONE E REFERENDUM
CONOSCERE PER SCEGLIERE
a cura della Commissione sociopolitica
del decanato di Bollate
Servire il bene comune.
Questo ci siamo prefissi di fare con l'opuscolo che sottoponiamo
all'attenzione dei nostri lettori.
Servizio che definisce il senso dell'esistenza della nostra istituzione: la
commissione sociopolitica del decanato di Bollate.
Servizio che vuole fornire gli strumenti per l'attivazione e la successiva
formazione dell'interesse alle questioni sociali e politiche che animano la
storia della nostra epoca.
Servizio che, sgorgando dal nostro essere cristiani, intercetta un interesse
laico ed universale.
Non nascondiamo il fatto che tale servizio assuma ai nostri occhi oggi, in
vista del referendum sulla riforma costituzionale del 4 Dicembre 2016, i
tratti della "pre-occupazione", nel senso etimologico del termine: una
occupazione che viene prima di tutte, che è urgente.
Urgente al fine di poter determinare la sopravvivenza stessa della politica,
elevando il livello della discussione e riportandolo all'altezza che gli
compete: il riconoscimento di un bene comune che, per definizione, è
superiore agli interessi di parte. E che in democrazia si individua attraverso
l'approvazione da parte dei parlamentari di leggi. Le migliori a cui si riesca
a pervenire.
Per giungere a questo è indispensabile coltivare tra i cittadini e tra coloro
che essi hanno eletto per rappresentarli, un clima civile in grado di favorire
un lavoro serio e onesto nel merito e nel metodo.
Abbiamo a tal fine ritenuto servizio utile a tutti, ribadire le necessarie
conoscenze, a nostro giudizio indispensabili, per sottrarre il dibattito alla
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rissa e, di conseguenza, la scelta per il si o per il no al deleterio "voto di
pancia".
Auspichiamo, infine, che questa nostra iniziativa contribuisca a riportare
l'attenzione di tutti su quella che riteniamo la questione di fondo che è
culturale, prima ancora che d'altro genere: il saper ben istruire le questioni
del dibattito politico, che solo in questo modo può diventare profondo,
competente e fruttuoso.
Diventa di conseguenza urgente individuare nel ruolo delle formazioni
politiche, alle quali tra gli altri (consigli pastorali, gruppi di interesse
culturale e politico, singoli cittadini) è rivolto questo nostro testo, il
compito di tornare doverosamente ad essere realtà attive sul territorio,
svolgendo l'indispensabile compito di conoscenza delle realtà in gioco e di
formazione dei cittadini all'interesse e all'arte del far politica.
La Commissione socio-politica
Decanato di Bollate
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1. Lo schema della Costituzione italiana
La Costituzione - che è entrata in vigore il 1 gennaio 1948 - è formata da
139 articoli, organizzati in:
principi fondamentali (art. 1-12)
Parte prima - Diritti e doveri dei cittadini (art. 13-54), suddivisi in:
titolo I - rapporti civili (art. 13-28)
titolo II - rapporti etico-sociali (art. 29-34)
titolo III - rapporti economici (art. 35-47)
titolo IV - rapporti politici (art. 48-54)
Parte seconda - L'ordinamento della Repubblica (art. 55-139), suddivisi
in:
titolo I - il Parlamento (art. 55-82)
titolo II - il Presidente della Repubblica (art. 83-91)
titolo III - il Governo (art. 92-100)
titolo IV - la Magistratura (art. 101-113)
titolo V - le regioni, le province, i comuni (art. 114-133)
titolo VI - garanzie costituzionali (art. 134-139)
2. Iter delle riforme costituzionali
La nostra Costituzione è di natura "rigida": per modificarla non è sufficiente
l'approvazione da parte del Parlamento di una semplice legge ordinaria. Ma
può essere modificata solo sulla base di una specifica procedura, prevista
dall'art. 138 della Costituzione stessa. Questo articolo prevede che la legge
di riforma debba essere approvata dai due rami del Parlamento, con un
intervallo tra la prima e la seconda votazione di almeno 3 mesi, iin ciascuna
delle due Camere. Nella prima votazione è sufficiente la maggioranza
assoluta dei voti (50% + 1 dei parlamentari); se nella seconda votazione si
raggiunge una maggioranza qualificata (due terzi dei parlamentari), la legge
di riforma può entrare in vigore una volta pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, senza la necessità di essere approvata da un referendum
popolare.
Nel caso in cui la legge di riforma sia approvata solo con la maggioranza
assoluta, viene ugualmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ma nei
successivi 3 mesi è possibile chiedere un referendum popolare di
approvazione. Tale referendum ha valore indipendentemente dal numero
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dei partecipanti al voto (cioè, non è necessario raggiungere un "quorum"
minimo).
3. Le precedenti riforme della Costituzione
Dall'entrata in vigore della Costituzione sono state promulgate diverse leggi
di modifica della stessa. Nel 1963, 1967, 1989, 1991, 1992, 1993, 1999,
2000, 2001, 2003, 2007, 2012 sono state introdotte modifiche che
riguardavano pochi articoli della Costituzione, con l'eccezione della riforma
del 2001 che ha riguardato 9 articoli del titolo V della seconda parte ordinamento della Repubblica (art. 114, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 127,
132). In questo caso, essendo stata approvata la riforma con la sola
maggioranza assoluta dei voti, è stato indetto un referendum popolare, che
ha approvato la riforma.
Altre leggi costituzionali hanno riguardato l'approvazione o la modifica degli
statuti delle regioni autonome.
Tra il 1983 e il 1985 venne istituita una commissione bicamerale per le
riforme costituzionali (detta "Commissione Bozzi") che elaborò un progetto
di riforma della seconda parte della Costituzione, mai approvato dal
Parlamento. Ancora negli anni '90 vennero istituite commissioni bicamerali
("Commissione De Mita-Iotti" nel 1994 e "Commissione D'Alema" nel 1997),
ma anche in questo caso senza risultati concreti.
Nel 2005 il Parlamento approvò - con la sola maggioranza assoluta dei voti alcune importanti modifiche della seconda parte della Costituzione.
Pertanto, nel giugno 2006 fu indetto un referendum popolare, che, in
questo caso, non confermò la riforma approvata dal Parlamento.
4. L'iter parlamentare di questa riforma costituzionale
All'inizio del 2014 è stato presentato alle Camere il disegno di legge
costituzionale n. 1429 "Disposizioni per il superamento del bicameralismo
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei
costi delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V
della parte II della Costituzione", chiamato "disegno di legge Boschi", per
l'iniziativa della ministra per le riforme costituzionali e per i rapporti con il
Parlamento, Maria Elena Boschi.
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Il 15 aprile 2014 in Senato è iniziata la discussione sul disegno di legge
costituzionale, approvato, con modificazioni, l'8 agosto 2014. Il testo è
stato trasmesso alla Camera, che ha avviato la discussione l'11 settembre
2014 e lo ha approvato, con altre modifiche, il 10 marzo 2015.
Il testo, nuovamente emendato, è stato discusso in Senato dal 7 luglio 2015
ed è stato approvato il 13 ottobre 2015 con 178 voti favorevoli, 17 contrari
e 7 astenuti. Dal 21 ottobre 2015 all'11 gennaio 2016 la Camera dei deputati
lo ha esaminato ed approvato con 376 voti favorevoli, 194 contrari e 5
astenuti.
In seconda deliberazione - trascorsi tre mesi, come prescritto dall'art. 138 il 20 gennaio 2016 il Senato ha approvato la riforma senza più modifiche,
con 180 voti favorevoli, 112 contrari e 1 astenuto. Il 12 aprile 2016 la
Camera ha approvato in via definitiva il testo con 361 voti favorevoli, 7
contrari e 2 astenuti.
5. Cosa modifica questa riforma costituzionale
Molti sono gli articoli che verranno modificati se entrerà in vigore la riforma
approvata dal Parlamento, tutti riferiti alla seconda parte della
Costituzione - l'ordinamento della Repubblica. Infatti, non viene modificata
nè la parte relativa ai principi fondamentali nè la prima parte della
Costituzione.
Si tratta degli articoli: 55, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 66, 67, 69,
70,71,72,73, 74,75,77,78,79,80,81,82, relativi al Parlamento; degli articoli
83, 85, 86, 87,88 relativi al Presidente della Repubblica; degli articoli 94,
96, 97, 99, relativi al Governo; degli articoli 114, 116, 117,118, 119,120,
121, 122, 126, 132, 133 relativi a regioni, province e comuni; degli articoli
134, 135 relativi alle garanzie costituzionali.
E' dunque una riforma molto ampia.
6. Superamento del bicameralismo paritario
L'aspetto più rilevante del disegno di legge costituzionale n. 1429 è la
riforma del Senato della Repubblica.
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Nella Costituzione vigente la Camera dei Deputati ed il Senato hanno uguali
poteri, esercitano la funzione legislativa e votano la fiducia al governo
attraverso l’esercizio paritario e collettivo della funzione legislativa (detto
bicameralismo paritario o perfetto). Con la riforma costituzionale oggetto
del referendum (d'ora in poi rC), si è inteso superare il bicameralismo
perfetto.
Il Parlamento continuerà ad articolarsi in Camera dei Deputati e Senato
della Repubblica, ma i due organi avranno composizione diversa e funzioni
in gran parte differenti (art. 55, rC).
Alla Camera dei Deputati – di cui non è modificata la composizione –
spetterà la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo (vota la fiducia)
e la funzione di indirizzo politico e di controllo sul Governo attraverso
l’esercizio della funzione legislativa, mantenendo quindi la centralità
politica nel funzionamento dello Stato. I deputati continueranno a
rappresentare la Nazione.
Il Senato della Repubblica (che mantiene la denominazione vigente)
diviene organo ad elezione indiretta e sede di rappresentanza delle
istituzioni territoriali. La sua funzione principale è quella di raccordo tra lo
Stato e gli enti locali (art. 55 rC.)
Rispetto ai 315 senatori elettivi previsti dalla Costituzione vigente, il Senato
sarà composto al massimo da 100 membri: 95 senatori eletti dai Consigli
regionali – in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati
consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi - tra i consiglieri
regionali (74) ed i sindaci del territorio (21, uno per regione e per provincia
autonoma), cui si aggiungono 5 senatori che possono essere nominati dal
Presidente della Repubblica per 7 anni e gli ex Presidenti della Repubblica. I
senatori cessano di condividere con i deputati la rappresentanza della
Nazione e diventano invece rappresentanti delle istituzioni territoriali (art.
55, c.5 e art. 57, c.1, rC).
Per i senatori non è prevista alcuna indennità di funzione.
Le funzioni del nuovo Senato sono quelle di raccordo tra Stati ed Enti locali,
di approvazione - insieme alla Camera - di leggi bicamerali (vedi paragrafo
successivo), di presentazione di modifiche propositive alle leggi di
competenza della Camera, di elezione, in sede congiunta con i deputati,
del Capo dello Stato.
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7. L'iter di approvazione delle leggi
7.1. L'iniziativa legislativa delle Camere.
Il nuovo assetto costituzionale, caratterizzato da un bicameralismo
differenziato, prevede che solo un numero definito di leggi vengano
approvate da entrambe le Camere.
Queste sono:
• leggi di riforma della Costituzione e le altre leggi costituzionali;
• leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela
delle minoranze linguistiche, i referendum popolari e le altre forme di
consultazione popolare (art. 71, rC);
• leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi
governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane
e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
• legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della
partecipazione dell’Italia alla
formazione e all’attuazione della
normativa e delle politiche dell’Unione europea;
• legge che determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio
di senatore;
• legge elettorale del Senato (art. 57, c. 6, rC);
• legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati di appartenenza all’UE
(art.80, secondo periodo, rC);
• legge sull’ordinamento di Roma capitale (art. 114, c. 3, rC);
• legge di attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia (art. 116, rC);
• legge sulle procedure per le Regioni e le Province autonome, nelle
materie di loro competenza, sulla partecipazione alle decisioni per la
formazione degli atti normativi dell’UE, per l’attuazione e per
l’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’UE nonché le
modalità di esercizio del potere esecutivo in caso di inadempienza (art.
117, c. 5, rC);
• legge sui casi e sulle forme in cui la Regione, nelle materie di sua
competenza, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali di
altri Stati (art. 117, c. 9, rC);
• legge sui principi generali per l’attribuzione del patrimonio ai
Comuni, Città metropolitane, Regioni (art.119, c. 6, rC).
Tutte le altre leggi sono approvate solo dalla Camera dei deputati (art. 70,
c. 2, rC). Al Senato vengono trasmesse le leggi approvate dalla Camera. Il
Senato può disporre di esaminare le leggi, se un terzo dei suoi componenti
lo chiede, ed eventualmente può presentare proposte di modifica da
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sottoporre all’esame della Camera dei deputati, che si pronuncia poi in via
definitiva.
Se le modifiche proposte dal Senato riguardano le leggi che danno
attuazione all'art. 117 (vedi paragrafo 8 di questo opuscolo, sulla riforma
del titolo V), la Camera può non conformarsi alle modifiche proposte, con
una votazione a maggioranza assoluta dei propri componenti. Per gli
emendamenti proposti dal Senato per tutte le altre leggi, è sufficiente che
la Camera riapprovi la legge a maggioranza semplice (50% + 1 dei votanti).
I casi di conflitto di competenza sollevate eventualmente dai componenti
delle Camere secondo i rispettivi regolamenti, sono decisi d’intesa tra i
Presidenti delle due Camere stesse (art. 70, c.6, Rc).
7.2. L'iniziativa legislativa del Governo
Escluse le leggi bicamerali, elettorali, di autorizzazione alla ratifica
dei trattati internazionali, di amnistia e di indulto, di bilancio, il
Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare entro
tempi prestabiliti una proposta di legge governativa considerata essenziale
per l'attuazione del programma di governo (cosiddetto istituto del voto a
data certa) (art. 72, c.7, rC). Tale testo, una volta iscritto con priorità
all'ordine del giorno della Camera, deve essere esaminato e deliberato dalla
Camera entro 70 giorni.
Al contempo, vengono introdotti in Costituzione dei limiti alla decretazione
d’urgenza da parte del Governo. Inoltre, quest'ultimo non può ripresentare
disposizioni già adottate con decreti legge non convertiti in legge. I decreti
legge devono avere un contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al
titolo e non possono contenere disposizioni estranee all'oggetto e alle
finalità del decreto.
7.3. L'iniziativa legislativa popolare
Le leggi possono essere presentate anche dai cittadini - almeno 150.000
elettori - tramite una raccolta di firme a sostegno. La loro discussione e
deliberazione in Parlamento sono garantite nei tempi, nelle forme e nei
limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.
7.4. I referendum popolari
La rC modifica il quorum, grazie al quale un referendum abrogativo di una
norma o di una sua parte è valido. Se la proposta di modifica di una legge
esistente è presentata da almeno 500.000 elettori, il referendum è valido
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se va a votare la maggioranza più uno degli elettori. Se la proposta di
modifica di una legge esistente è presentata da almeno 800.000 elettori, il
referendum è valido se va a votare la maggioranza più uno dei votanti alle
ultime elezioni della Camera dei deputati.
8. La modifica del Titolo V - come cambiano i rapporti tra Stato e Regioni
Il nuovo art. 114 prevede l'abolizione delle province. Restano attivi come
enti locali: i comuni, le regioni e le città metropolitane.
Il nuovo art. 117 modifica le competenze legislative dello Stato e delle
Regioni: viene eliminata la possibilità di legislazione concorrente tra Stato e
Regioni, mentre vengono definite le materie su cui le Regioni hanno
competenza esclusiva. Tra queste, la rappresentanza delle minoranze
linguistiche, la pianificazione del territorio regionale, l'organizzazione dei
servizi sanitari e sociali, la promozione del diritto allo studio, la
valorizzazione del turismo locale.
In più, lo Stato può intervenire sulle materie regionali quando lo richieda la
tutela dell'unità giuridica od economica della Repubblica, ovvero l'interesse
generale. Viene definita la "clausola di supremazia" dello Stato sulle
Regioni.
La riduzione del potere legislativo delle Regioni è definito anche dall'elenco
dettagliato delle materie di competenze esclusiva dello Stato. Oltre a
quelle già previste - come la politica estera, la difesa, l'immigrazione - se
ne aggiungono altre, quali, la tutela della salute, le politiche sociali, la
tutela e la sicurezza del lavoro, l'ordinamento scolastico (anche per la
formazione professionale) e il commercio con l'estero.
Inoltre, l'art. 117 prevede una specifica disposizione relativa alla parità di
genere, rendendo obbligatorio che le leggi regionali rimuovano ogni
ostacolo alla parità tra donne e uomini nella vita sociale, culturale e
politica.
Per un elenco completo delle competenze di Stato e Regioni rimandiamo
alla lettura del testo a fronte che indichiamo nelle fonti, che sono poste in
fondo all’opuscolo.
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9. L'abolizione del CNEL
L'art. 99 viene abrogato e con esso sparisce il Comitato nazionale
dell'economia e del lavoro, un organismo di consulenza delle Camere e del
Governo, che aveva anche la funzione legislativa.
Attualmente è composto da 64 membri, nominati secondo la legge n. 936
del 30 dicembre 1986.
10. La nomina dei giudici della Corte Costituzionale
Vengono modificate le modalità di elezione dei cinque giudici della Corte
Costituzionale di competenza del Parlamento: viene stabilito che essi siano
eletti, separatamente, nel numero di tre dalla Camera dei deputati e nel
numero di due dal Senato (anziché dal Parlamento in seduta comune).
11. La nomina del Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica è eletto dalle Camere in sede congiunta, con
voto segreto, come prima; ma non è più prevista la partecipazione dei
delegati regionali (dal momento che il Senato è già composto da
rappresentanti delle regioni).
Per la sua elezione è richiesta la maggioranza dei due terzi per i primi 3
scrutini; i tre quinti dei componenti dell'assemblea a partire dalla quarta
votazione; i tre quinti dei votanti dal settimo scrutinio.
La supplenza del Capo dello Stato spetta al Presidente della Camera, e non
più a quello del Senato.
Le funzioni e la durata in carica restano invariate rispetto alla Costituzione
vigente.
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Fonti (e letteratura utile per approfondire)
• Servizio Studi della Camera dei Deputati - XVII Legislatura - “Testo
di legge costituzionale pubblicato sulla Gazzetta Uffciale n°88 del 15
aprile 2016” Dossier n. 216/12, parte prima (schede di lettura), parte
seconda (testo a fronte) e parte terza (sintesi del contenuto). Maggio
2016
• Carlo Fusaro; Filippo Pizzolato – “Posizioni a confronto sulla riforma
costituzionale” - Aggiornamenti Sociali – n. 5 Maggio 2016
• Roberto Bin – “Verso il referendum. Perché votare ‘sì’ alla riforma
costituzionale” - Aggiornamenti Sociali – n. 8-9 Agosto-settembre 2016
• Luca R. Perfetti – “Verso il referendum- Cinque argomenti critici sulla
riforma costituzionale” - Aggiornamenti Sociali – n. 8-9 Agostosettembre 2016
• M.R. Cattani – La riforma costituzionale e la nuova legge elettorale –
ed. Pearson
• lavori della Camera in :
★ http://www.camera.it/
★ http://passodopopasso.italia.it/temi/riforme-costituzionali
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