indennità di mobilità: addio dal 01.01.2017

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Lunedì,28Novembre2016-Direttore:AntonioGigliotti
ARTICOLILAVORO
25NOVEMBRE2016
INDENNITÀDIMOBILITÀ:ADDIODAL01.01.2017
L'articolo 2 comma 71 della Legge n. 92/2012, meglio nota
come Riforma Fornero, nell'ambito della riorganizzazione
degli ammortizzatori sociali, ha previsto un graduale
assorbimento dell'indennità di mobilità in altre forme di
prestazioni a sostegno del reddito nel caso di perdita
involontariadellavoro.
Il percorso comprendeva un primo passaggio per l'Aspi
(Assicurazione Sociale per l'Impiego) e poi giungere poi
definitivamente ad essere sostituita dalla Naspi (Nuova
AssicurazioneSocialeperl'Impiego).
Ilprocessodiassorbimentosistadifattoconcludendoanche
inconsiderazionediquantoprevistodallasuccessivariforma
del lavoro, JobsAct, ed in particolar modo dal suo Decreto
attuativo n. 22/2015 che ne ha confermato di fatto il
programma.
Pertanto,afadatadall’01.01.2017l'indennitàdimobilitàcesseràdiesistereeilavoratori,nell'ambitodiaziende
conpiùdi15dipendenticheapplicanolicenziamenticollettivi,cheperderannoinvolontariamenteillavoro,datale
datanonpotrannopiùaccedereallecosìdetteListedimobilitàeallarelativaindennità.
Talisoggettipotrannobeneficiare,inpresenzadeirelativirequisiti,esclusivamentedellaNaspi.
I lavoratori che avendo perso il lavoro precedentemente al 31.12.2016 e che hanno già inoltrato richiesta di
inserimentonelleListedimobilitàeavutoaccessoall'indennitàproseguirannousufruendodell'indennitàdimobilità
finoadesaurimentodelperiododiassistenza.
Conl'entrataapienoregimedellaNaspisiattuerannoanchelemodificheinmateriadi:
periododiassistenza;
importodell'indennità.
RiassumiamodiseguitoqualisonoirequisitiperaccedereallaNaspi:
perditainvolontariadellavoro;
almeno13settimanedicontribuzionenegliultimi4anni;
almeno30ggdilavoroeffettivonell'ultimoannoprecedenteallostatodidisoccupazione.
Il periodo indennizzabile avrà una durata massima di 24 mesi e l'importo dell'indennità percepita sarà
personalizzatoinrelazionealleunitàdellesettimanecontributivedegliultimi4anni.
Vengonomenoinveceiriferimentia:
etàdellavoratoredisoccupato;
luogodiresidenza,pertantosaràapplicatainugualmisurasututtoilterritorionazionale.
L'importodell'indennitàsicalcolanelseguentemodo:
sommadegliimponibiliprevidenzialidegliultimi4anniX4,33
numerodisettimanedicontribuzione
L'importomassimodell'indennitàNaspisaràdi€1.300,00conriduzionemensiledell'importonellamisuradel3%
apartiredal4^mesedifruizione.
LaNaspidiventeràquindil'unicostrumentoatuteladellavoratoredisoccupato.
PercompletezzadiinformazionisiprecisachelaNaspièapplicabileneicasidiperditainvolontariadellavoroa
seguitodi:
licenziamentoindividuale;
licenziamentoconaccettazionediconciliazionevolontariaintrodottadalDecretoLegislativoattuativodelJobs
Actn.23del04.03.2015;
dimissionipergiustacausa;
risoluzioneconsensualedelrapportodilavoro;
edoraquindidal01.01.2017,anchenelcasodi
licenziamenticollettiviperleaziendechecollocanopiùdi15dipendenti(art.4e24dellaLeggen.223del
1991).
Per quanto riguarda il lavoratore, disoccupato a decorrere dal 01.01.2017, questa nuova previsione normativa
comporta non pochi cambiamenti rispetto a quanto previsto e accessibile attraverso l'indennità di mobilità in
particolareconriferimentoa:
duratadellaprestazione(l'indennitàdimobilitàavevaunaduratamassimadi48mesi);
differenziazioneinrelazioneall'etàdeldisoccupatoeall'areageograficadiresidenza(favorendoquindii
lavoratoridisoccupatipiù“anziani”eresidentiinzonepiùeconomicamenteesocialmentesvantaggiate);
importodell'indennità(massimalidi€960lordiperstipendifinoa€2.000edi€1.150lordiperretribuzioni
superioria€2.000).
AUTORE:MARTABREGOLATO
CATEGORIE:PREVIDENZAELAVORO>INDENNITÀDIDISOCCUPAZIONE
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