14084/16 PAZ/am 1 DG D 1 A 1. Una nuova proposta: motivi ed

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Consiglio dell'Unione europea Fascicolo interistituzionale: 2016/0357 (COD) Bruxelles, 16 novembre 2016 (OR. en) 14084/16 FRONT 427 VISA 352 DAPIX 199 CODEC 1587 COMIX 726 NOTA

Origine: Destinatario: Oggetto: Presidenza Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio / Comitato misto (UE-Islanda/Liechtenstein/Norvegia/Svizzera) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

1.

Una nuova proposta: motivi ed elementi principali

Come previsto nella comunicazione della Commissione del 6 aprile 2016 sulle frontiere intelligenti e alla luce della priorità attribuita alla costituzione di un sistema dell'UE di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) nella tabella di marcia, concordata a Bratislava dai capi di Stato e di governo nell'ottobre 2016, il 16 novembre 2016 la Commissione ha adottato la proposta in oggetto. La proposta istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) che consente di raccogliere informazioni sui cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di visto prima del loro arrivo alle frontiere esterne dell’UE (terrestri, aeree e marittime). L'ETIAS dovrebbe rilasciare unicamente un’autorizzazione di viaggio, ma non un diritto di ingresso, poiché la decisione di consentire a un viaggiatore l'ingresso nel territorio dell’UE continuerebbe ad essere presa da una guardia di frontiera al valico di frontiera. La proposta ETIAS è stata concepita come un importante elemento costitutivo della politica di liberalizzazione dei visti dell’UE. Essa mira a determinare se la presenza di viaggiatori esenti dall'obbligo di visto nel territorio degli Stati membri non ponga rischi in termini di migrazione irregolare, di sicurezza o di salute pubblica. 14084/16 DG D 1 A PAZ/am

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La struttura generale dell'ETIAS proposta dalla Commissione comprende il sistema di informazione ETIAS (compreso il sistema centrale ETIAS), l’unità centrale ETIAS (istituita nell'ambito di FRONTEX) e le unità nazionali ETIAS (designate da ciascuno Stato membro). La proposta della Commissione prevede la verifica di svariati dati, banche dati e sistemi dell'UE e internazionali (SIS, VIS, SEE, EURODAC, ECRIS, dati Europol, TDAWN dell'Interpol e banca dati dell'Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti). Essa si basa sul presupposto che sia realizzata un’interoperabilità tra il sistema di informazione ETIAS ed i sistemi di informazione succitati consultati da ETIAS. La proposta della Commissione attribuisce all’unità centrale ETIAS il ruolo di stabilire specifici indicatori di rischio in base ai tre tipi di rischi. Prevede l’istituzione delle regole di screening ETIAS, un algoritmo che consente il confronto tra i dati registrati in un fascicolo di domanda ed indicatori di rischio specifici. La proposta della Commissione prevede inoltre che l'Europol istituisca l’elenco di controllo ETIAS sulla base dell’elenco delle Nazioni Unite dei criminali di guerra e delle informazioni su reati di terrorismo o altri reati gravi fornite dagli Stati membri o ottenute attraverso la cooperazione internazionale. Le regole di screening ETIAS devono essere registrate nel sistema centrale ETIAS. La proposta consente alle autorità di contrasto degli Stati membri e all'Europol di consultare i dati conservati nel sistema centrale ETIAS ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi. Il processo decisionale relativo alle domande ETIAS proposto dalla Commissione si svolge in tre fasi. Esso prevede un trattamento automatizzato delle domande da parte del sistema centrale ETIAS. Se del caso, sarebbe necessario un trattamento manuale da parte dell’unità centrale ETIAS qualora il sistema centrale ETIAS non sia in grado di certificare che i dati registrati nel fascicolo di domanda corrispondano ai dati che determinano una risposta positiva ("hit") durante il trattamento automatizzato. Infine, l'unità o le unità nazionali ETIAS sarebbero incaricate del trattamento manuale della domanda ETIAS in caso di risposta positiva rispetto a qualsiasi banca dati consultata o qualsiasi altro indicatore di rischio specifico. Lo Stato membro di primo ingresso, secondo quanto dichiarato nel modulo di domanda, sarebbe competente a prendere una decisione in questi casi. 14084/16 DG D 1 A PAZ/am 2

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L’autorizzazione di viaggio sarebbe valida per un periodo di cinque anni e per più viaggi. Una tassa di 5 EUR si applicherebbe alle domande di tutti i richiedenti di età superiore ai 12 anni. La Commissione presenterà il testo della proposta nella riunione del gruppo "Frontiere" del 29 novembre.

2.

Quesiti per il dibattito

Ai fini del dibattito orientativo, la presidenza propone i seguenti quesiti: 1. Alla luce di quanto precede, ritengono i ministri che il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi proposto dalla Commissione sia, in linea di principio, uno strumento adeguato per colmare il deficit di informazione sui visitatori esenti dall'obbligo di visto e possa quindi rafforzare la politica di sicurezza e gestione delle frontiere dell’UE? 2. Quali sono gli elementi del futuro sistema che i ministri ritengono cruciali ai fini dell'efficacia di detto sistema? 14084/16 DG D 1 A PAZ/am 3

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