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Edizione di giovedì 10 novembre 2016
BLOG
I sistemi GPS non sono strumenti di lavoro
di Luca Vannoni
Con la recente circolare n. 2 del 7 novembre 2016, l’Ispettorato nazionale del lavoro è
intervenuto sull’utilizzo di impianti GPS, su autoveicoli aziendali, chiarendo che in linea
generale tali strumenti possono essere installati solo previo accordo stipulato con la
rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte
dell’Ispettorato nazionale del lavoro, così come previsto dall’articolo 4, L. 300/1970.
Come chiarito correttamente dall’Ispettorato, gli impianti di GPS non possono essere
considerati strumenti utilizzati dal lavoratore per “rendere la prestazione lavorativa” e, come tali,
esclusi dalle condizioni e dalle procedure previste dal medesimo articolo 4.
Lo strumento è infatti rappresentato dall’autoveicolo e non dal sistema di geolocalizzazione,
che in linea generale risponde a istanze secondarie aziendali, di carattere assicurativo,
organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.
Secondo l’Ispettorato, solo in via eccezionale è possibile prescindere, ex articolo 4, comma 2, L.
300/1970, dalla procedura autorizzativa, cioè qualora i sistemi di localizzazione siano uno
strumento indispensabile per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione
lavorativa o l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o
regolamentare (sul punto viene fatto l’esempio dell’uso dei sistemi GPS per il trasporto di
portavalori superiore a 1.500.000 euro).
In quest’ultimo caso, la necessità della presenza del GPS per disposizioni normative, anche se
in linea teorica non ne dovrebbe mutare il ruolo sussidiario nell’esecuzione della prestazione,
lo rende inscindibile, per la regolarità della prestazione, dallo strumento primario, il veicolo, e,
quindi, determina l’esclusione dalla necessità dell’autorizzazione. Pur nella residualità della
portata, su questo specifico punto sicuramente il neonato Ispettorato nazionale del lavoro ha
fornito un’interpretazione estensiva e non scontata.
Concludendo, al di là dei profili legati all’articolo 4, è opportuno ribadire che l’utilizzo di
impianti GPS deve essere conforme anche a quanto previsto dalla disciplina in materia di
privacy, in particolare per quanto riguarda la richiesta al Garante di verifica preliminare ex
articolo 17, D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy) e l’obbligo di informativa ex articolo 13 Codice
privacy al lavoratore. Obblighi da rispettare anche quando il GPS residualmente viene
considerato strumento di lavoro.
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Edizione di giovedì 10 novembre 2016
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