Sentenza n. 10885/2016 pubbl. il 07/10/2016 RG

Download Report

Transcript Sentenza n. 10885/2016 pubbl. il 07/10/2016 RG

Sentenza n. 10885/2016 pubbl. il 07/10/2016
RG n. 452/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII sez. civile, in persona del G.M., Dr. Nicola Mazzocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 452/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto VENDITA, pendente
CAMEROTTO ROBERTO, elet.te dom.to in Napoli alla Via Monteoliveto n. 37, presso lo studio dell’Avv. Angelo
Zambusi e dall’Avv. Pamela Micheli, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine dell’atto
di citazione
OPPONENTE
E
KUVERA S.P.A., IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.T EP.T., elet.te dom. ta in Napoli alla Via San Carlo n. 16, presso lo
studio dell'Avv. Gaetano Ciccariello, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla
comparsa di costituzione
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l’opponente : accoglimento dell’eccezione di improponibilità della domanda per la presenza di clausola
compromissoria, nel merito accoglimento dell’opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto, vittoria di
spese.
Per la opposta: adesione ala clausola compromissoria, con adozione dei provvedimenti conseguenziali,
compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Camerotto Roberto avverso il
decreto ingiuntivo n. 6677/2015 del Tribunale di Napoli, adottato in favore della Kuvera s.p.a..
Il Camerotto, nel proporre opposizione al detto decreto, deduceva preliminarmente l’esistenza di una clausola
compromissoria che deferiva l’insorgendo giudizio alla risoluzione arbitrale e proponeva, in via subordinata
domanda riconvenzionale per l’accertamento del proprio diritto al risarcimento dei danni subiti.
Con ordinanza del 9-5-2016, il Giudicante, pur riconoscendo la pregnanza dell’eccezione di arbitrato anche in
caso di proposizione di domanda riconvenzionale, rinviava la causa in prosieguo per i mezzi istruttori.
Firmato Da: SEPE ROBERTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 83411 - Firmato Da: MAZZOCCA NICOLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1081ea
TRA
Sentenza n. 10885/2016 pubbl. il 07/10/2016
RG n. 452/2016
Avverso questa stessa ordinanza, il ricorrente opposto proponeva domanda di anticipazione di udienza e, nel
contempo, prestava adesione alla eccezione di improponibilità della domanda, stante il riconoscimento della
clausola arbitrale, chiedendo che il Tribunale facesse discendere tale pronuncia dagli argomenti utilizzati nella
ordinanza resa in data 9-5-2016.
Alla stessa udienza, parte opponente argomentava in ordine alla nullità della clausola compromissoria, che
pur essa stessa aveva eccepito come operativa
e idonea a deferire agli arbitri la risoluzione della
controversia.
Il Tribunale, prendendo atto della volontà delle parti di ricorrere al giudizio arbitrale, valutata l’infondatezza del
rilievo, peraltro tardivo, di nullità della clausola arbitrale, la quale non può dirsi per la sua formulazione affetta
da alcuna nullità, e ribadendo l’idoneità della eccezione di improponibilità a definire il giudizio anche in
deferita dalla volontà comune delle parti al sindacato degli arbitri.
Per l’effetto, deve revocarsi il decreto ingiuntivo n. 6677/2015 del Tribunale di Napoli.
Spese compensate per la tempestiva adesione dell’opposta alla eccezione sollevata dall’opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, G.I. dr. Nicola Mazzocca, parzialmente pronunciando sulla
controversia pendente al N. R.G. 452/2016 così provvede:
A) Dichiara l’improponibilità della domanda,
B) Revoca il decreto ingiuntivo n. 6677/2015 del Tribunale di Napoli,
C) Compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Napoli, in data 6-10-2016
Il Giudice
dott. Nicola Mazzocca
Firmato Da: SEPE ROBERTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 83411 - Firmato Da: MAZZOCCA NICOLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1081ea
presenza di una domanda riconvenzionale, dichiara l’improponibilità della domanda per essere la decisione