TRASMISSIONE TELEMATICA FATTURE E CORRISPETTIVI L

Download Report

Transcript TRASMISSIONE TELEMATICA FATTURE E CORRISPETTIVI L

TRASMISSIONE TELEMATICA FATTURE E CORRISPETTIVI
L’opzione entro fine anno
Entro fine anno è possibile esercitare l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle
fatture emesse e di quelle ricevute e registrate. Con questa scelta il contribuente può
evitare l’adempimento dello spesometro e può accedere a rimborsi IVA prioritari.
Entro il 31 dicembre è possibile esercitare l’opzione per la trasmissione telematica trimestrale dei
dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate. Con questa scelta il contribuente può
evitare l’adempimento dello spesometro e può accedere a rimborsi Iva prioritari.
Sono stabiliti modalità e termini per esercitare l’opzione per la trasmissione telematica di tutte le
fatture emesse e ricevute con l’emanazione del provvedimento n. 182070 del direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre come previsto dal D.Lgs 127/2015.
I contribuenti possono trasmettere, dal sito dell’Agenzia delle Entrate dopo essersi autenticati
attraverso FiscoOnline o Entratel, i dati:
- delle fatture emesse nel corso del periodo di imposta;
- delle fatture ricevute e registrate, comprese le bollette doganali
- comprese le relative variazioni.
I dati delle fatture elettroniche inviate e ricevute mediante il sistema di interscambio possono non
essere trasmessi. Dal comunicato stampa si legge “Fatturazione elettronica attraverso SdI:
semplificazione e incentivi - Solo i contribuenti che decideranno di esercitare l’opzione prevista dal
decreto legislativo 127 del 2015, potranno utilizzare il Sistema di Interscambio per scambiare le
fatture elettroniche con i propri clienti”
L’opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’inizio della
trasmissione dei dati, con apposita funzionalità presente nel sito web dell’Agenzia delle Entrate
attraverso abilitazione con proprie credenziali o da soggetto delegato ed è valida per l’anno di
inizio trasmissione dati e per i quattro successivi. L’eventuale revoca ha effetto dal 1°
gennaio dell’anno successivo all’ultimo anno del quinquennio.
La trasmissione dei dati deve avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad
ogni trimestre secondo lo schema:
1° trimestre
2° trimestre
3° trimestre
4° trimestre
31 maggio
31 agosto
30 novembre
28 o 29 febbraio
Vantaggi
Per i soggetti che si avvalgono di questa opzione:
a) viene meno l'obbligo di presentare il nuovo spesometro trimestrale
b) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni relative agli acquisti di beni da San Marino
nel quadro SE dello spesometro (articolo 16, lettera c), del DM 24 dicembre 1993)
c) i rimborsi Iva (articolo 30 dpr 633/1972) sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla
presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto
articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e) del dpr 633/1972
d) il termine di decadenza degli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti Iva (articolo 57,
primo comma, dpr 633/1972) e il termine di decadenza degli avvisi di accertamento (articolo
43, primo comma, Dpr 600/1973), che normalmente devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata
la dichiarazione sono ridotti di un anno. La riduzione si applica solo per i soggetti che
garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con
apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Corrispettivi giornalieri
Con un analogo provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016 sono state predisposte le modalità
di invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi. La facoltà è prevista per i soggetti che esercitano attività di commercio al
minuto. Per l’invio, gli esercenti dovranno dotarsi di un apposito “Registratore telematico”.
L’opzione dovrà essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della
memorizzazione e trasmissione dei dati con vincolo anche per i quattro esercizi successivi all’inizio
della trasmissione.
Distributori automatici
Infine il DL 193/2016 (art. 4, comma 6) ha posticipato al 1 aprile 2017 il precedente termine del 1°
gennaio 2017 come decorrenza dell’obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei dati dei
corrispettivi per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite
distributori automatici - “vending machine”.
Precedenti articoli collegati pubblicati sul sito:
Spesometro e liquidazioni periodiche IVA (25/10/2016)
Fatturazione elettronica e comunicazione dei dati (05/06/2016)
Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni
e approfondimenti (011 4513.202-222; [email protected][email protected]).
Servizio Fiscale Tributario
02/11/2016