repubblica italiana - Finanza Territoriale

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Transcript repubblica italiana - Finanza Territoriale

N. 04130/2016REG.PROV.COLL.
N. 03301/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3301 del 2016, proposto da:
Comune di Bresso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avvocati Roberto Rogate, Giacomo Agapito Ludovici, con domicilio eletto presso Massimo Pallini
in Roma, via Prestinari, 13;
contro
Società Enel Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli
avvocati Giuseppe de Vergottini, Cesare Caturani, Carmina Toscano, con domicilio eletto presso
Giuseppe de Vergottini in Roma, via A. Bertoloni, 44;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 02213/2015, resa tra le
parti, concernente applicazione canone patrimoniale non ricognitorio
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Società Enel Distribuzione Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 il Cons. Oreste Mario Caputo e
uditi per le parti gli avvocati Parpaglioni per delega di Rogate e Agapito, e Morra per delega di De
Vergottini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 4 aprile 2013, Enel Distribuzione s.p.a. ha impugnato l’avviso di
pagamento relativo alla “Concessione per attraversamento ed uso della sede stradale” con cui il
comune di Bresso le chiedeva a titolo di canone concessorio non ricognitorio per l’anno 2008 la
somma di euro 431.856,13 nonché il Regolamento per l’applicazione del canone concessorio non
ricognitorio, approvato dal Consiglio comunale di Bresso.
Con motivi aggiunti la società ha impugnato la nota del 21.12.2013 recante la richiesta di
pagamento del canone concessorio non ricognitorio per l’anno 2009 pari alla somma di euro
428.414,62.
Nei motivi d’impugnazione Enel Distribuzione s.p.a deduceva la violazione dell’art. 27 d.lgs. 30
aprile 1992, n.285 (Codice della strada) nonché l’irragionevolezza della disciplina regolamentare
non coordinata con quelle relative alla Tosap e alla Cosap.
2. Si costituiva il comune di Bresso instando per l’infondatezza del ricorso.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia dichiarava il difetto di giurisdizione
sulle domande d’annullamento delle note contenenti gli avvisi di pagamento in quanto devolute
alla giurisdizione civile, e, ritenendo la giurisdizione amministrativa sull’impugnazione del
Regolamento, accoglieva il gravame annullandolo.
Il giudice di prime cure, pur ritenendo consentita “l’introduzione del canone concessorio non
ricognitorio attraverso la disciplina regolamentare in base all’art. 27 cod. strada”, riteneva
l’illegittimità del “Regolamento in quanto non coerente con il quadro normativo complessivo”.
Appella la sentenza il comune di Bresso. Resiste Enel Distribuzione s.p.a..
Alla Camera di consiglio del 22 settembre 2016, deputata alla cognizione della domanda
incidentale di sospensione degli effetti della sentenza appellata, la causa, previa comunicazione alle
parti, è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
5. Va in limine sgombrato il campo dall’eccezione d’irricevibilità del ricorso per decorrenza del
termine d’impugnazione della deliberazione d’adozione del Regolamento del 17 dicembre 20107.
È orientamento consolidato, cui va data continuità, che per i soggetti direttamente incisi dalla
deliberazione del Consiglio comunale il termine di decadenza decorre non dalla pubblicazione
della deliberazione ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma dalla sua piena conoscenza: nel
caso di specie coincidente con la richiesta di pagamento del canone non ricognitorio previsto dal
Regolamento (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 12.maggio 2016 n. 1926; V, 30 maggio 2016 n.
2294).
6. Nel merito, va richiamato l’indirizzo a mente del quale il fatto che il Codice della strada abbia
operato un espresso richiamo alla sola sede stradale depone nel senso che l’imposizione di un
canone non ricognitorio a fronte dell’uso singolare della risorsa stradale è legittima solo se
consegue a una limitazione o modulazione delle possibilità del suo tipico utilizzo; ma non anche a
fronte di tipologie e modalità di utilizzo (quali quelle che conseguono alla posa di cavi e tubi
interrati) che non ne precludono ordinariamente la generale fruizione.
In definitiva le ipotesi di utilizzo del sottosuolo della sede stradale che – come nel caso in esame –
non impediscano o limitino in alcun modo la fruizione della sede estradale, escludono la legittimità
dell’esigibilità di un canone ricognitorio (cfr. Cons. Stato, V, 12.maggio 2016, n. 1926; 30 maggio
2016 n. 2294; 7giugno 2016 n. 2427; 13 giugno 2016 n. 2518).
7. Conclusivamente l’appello va respinto.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio
individuabili nel fatto che l’appello è stato proposto prima della conoscenza dell’indirizzo
giurisprudenziale richiamato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l'intervento dei
magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere
L'ESTENSORE
Oreste Mario Caputo
IL PRESIDENTE
Giuseppe Severini
IL SEGRETARIO