13307/16 RM/lmm DGC 2A

Download Report

Transcript 13307/16 RM/lmm DGC 2A

Consiglio
dell'Unione europea
Bruxelles, 27 ottobre 2016
(OR. en)
13307/16
COEST 256
WTO 289
ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI
Oggetto:
DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione europea e
l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
ad avviare negoziati e a negoziare, a nome dell'Unione europea, le
disposizioni che rientrano nella competenza dell'Unione di un accordo
globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra
13307/16
RM/lmm
DGC 2A
IT
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del …
che autorizza la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza
ad avviare negoziati e a negoziare, a nome dell'Unione europea,
le disposizioni che rientrano nella competenza dell'Unione
di un accordo globale tra l'Unione europea
e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 31, paragrafo 1,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 91, 100, 207 e 209,
in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo
comma,
vista la raccomandazione della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza,
13307/16
RM/lmm
DGC 2A
1
IT
considerando che è opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo globale tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra,
destinato a sostituire l'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro 1,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
1
GU L 246 del 17.9.1999, pag. 3.
13307/16
RM/lmm
DGC 2A
2
IT
Articolo 1
1.
La Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza ("alto rappresentante") sono autorizzati ad avviare negoziati e a negoziare, a
nome dell'Unione, le disposizioni che rientrano nella competenza dell'Unione di un
accordo globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica
dell'Azerbaigian, dall'altra ("accordo").
2.
La Commissione è nominata capo della squadra di negoziato dell'Unione.
Articolo 2
I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell'addendum
della presente decisione.
Articolo 3
I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo "Europa orientale e Asia centrale" del
Consiglio. Il comitato della politica commerciale è consultato periodicamente in merito alle parti
commerciali dell'accordo.
13307/16
RM/lmm
DGC 2A
3
IT
Articolo 4
La Commissione e l'alto rappresentante sono destinatari della presente decisione.
Fatto a …, il
Per il Consiglio
Il presidente
13307/16
RM/lmm
DGC 2A
4
IT