13308/16 RM/lmm DGC 2A

Download Report

Transcript 13308/16 RM/lmm DGC 2A

Consiglio
dell'Unione europea
Bruxelles, 27 ottobre 2016
(OR. en)
13308/16
COEST 257
WTO 290
ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI
Oggetto:
DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO che autorizza la Commissione
europea ad avviare negoziati e a negoziare, a nome degli Stati membri, le
disposizioni che rientrano nelle competenze degli Stati membri di un
accordo globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra
13308/16
RM/lmm
DGC 2A
IT
DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO
del ...
che autorizza la Commissione europea ad avviare negoziati
e a negoziare, a nome degli Stati membri,
le disposizioni che rientrano nelle competenze degli Stati membri
di un accordo globale tra l'Unione europea
e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
considerando che la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad avviare negoziati e a negoziare, a
nome degli Stati membri, le disposizioni che rientrano nelle competenze degli Stati membri di un
accordo globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica
dell'Azerbaigian, dall'altra, destinato a sostituire l'accordo di partenariato e cooperazione tra le
Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro 1,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
1
GU L 246 del 17.9.1999, pag. 3.
13308/16
RM/lmm
DGC 2A
1
IT
Articolo 1
I rappresentanti dei governi degli Stati membri autorizzano la Commissione ad avviare negoziati e a
negoziare, a nome degli Stati membri, le disposizioni che rientrano nelle competenze degli Stati
membri di un accordo globale tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica
dell'Azerbaigian, dall'altra.
Articolo 2
L'articolo 1 lascia impregiudicate le decisioni future degli Stati membri relative alla designazione
dei loro rappresentanti nei settori che rientrano nelle loro competenze.
Articolo 3
I negoziati sono condotti, se del caso, sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio figuranti
nell'addendum della decisione del Consiglio del… 1*.
1
*
Decisione del Consiglio del … che autorizza la Commissione europea e l'alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati e a negoziare, a
nome dell'Unione europea, le disposizioni che rientrano nella competenza dell'Unione di un
accordo globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica
dell'Azerbaigian, dall'altra (GU …. … …).
GU: aggiungere la data di adozione della decisione del Consiglio contenuta nell'st 13307/16
nel testo, e integrare la relativa nota in calce
13308/16
RM/lmm
DGC 2A
2
IT
Articolo 4
I negoziati sono condotti in consultazione con i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti
in sede di gruppo "Europa orientale e Asia centrale" del Consiglio e, per le questioni commerciali,
in sede di comitato della politica commerciale.
Articolo 5
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a …, il
Per i rappresentanti dei
governi degli Stati membri
Il presidente
13308/16
RM/lmm
DGC 2A
3
IT