RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento

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Parlamento europeo
2014-2019
Documento di seduta
A8-0314/2016
24.10.2016
RELAZIONE
sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(domanda presentata dall'Estonia – EGF/2016/003 EE/petroleum and
chemicals)
(COM(2016)0622 – C8-0389/2016 – 2016/2235(BUD))
Commissione per i bilanci
Relatore: Victor Negrescu
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Unita nella diversità
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PR_BUD_Funds
INDICE
Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ...................................... 3
ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ............ 7
MOTIVAZIONE ........................................................................................................................ 9
ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI
AFFARI SOCIALI ................................................................................................................... 12
ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE ... 15
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER
IL MERITO .............................................................................................................................. 16
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(domanda presentata dall'Estonia – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals)
(COM(2016)0622 – C8-0389/2016 – 2016/2235(BUD))
Il Parlamento europeo,
–
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2016)0622 – C8-0389/2016),
–
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e
che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ("regolamento FEG")1,
–
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013,
che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-20202, in particolare
l'articolo 12,
–
visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di
bilancio e sulla sana gestione finanziaria3 (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il
punto 13,
–
vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
–
vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
–
vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
–
vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0314/2016),
A.
considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire
un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle
trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica
e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;
B.
considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero
dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile,
in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della
Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel
rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);
C.
considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il
1
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
3
GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
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Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di
mobilitazione relativo alla crisi, la fissazione del contributo finanziario dell'Unione al
60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del
trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del
Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e
l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori
autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese
proprie;
D.
considerando che l'Estonia ha presentato la domanda EGF/2016/003 EE/petroleum and
chemicals per un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero
effettuati nei settori economici classificati alla divisione 19 (Fabbricazione di coke e
prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio) e alla divisione 20 (Fabbricazione di
prodotti chimici) della NACE Revisione 2; che l'Estonia non è suddivisa in regioni di
livello NUTS 2 e che si prevede la partecipazione alle misure di 800 lavoratori in
esubero su 1 550 ammissibili al contributo del FEG;
E.
considerando che la domanda è stata presentata in base ai criteri di intervento di cui
all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG, che derogano ai criteri di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), che prevede il collocamento in esubero di almeno
500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di nove mesi in imprese operanti
nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE Revisione 2,
in una regione o due regioni contigue di livello NUTS 2 di uno Stato membro;
F.
considerando che, a causa delle recenti turbolenze sui mercati petroliferi mondiali, del
calo generale della posizione dell'Europa nel quadro degli scambi commerciali
internazionali di concimi (a vantaggio dei produttori cinesi) e delle regioni che
dispongono di gas a basso costo al di fuori dell'Europa, Eesti Energia AS, Nitrofert AS e
Viru Keemia Grupp AS hanno chiuso una serie di impianti o ridotto la produzione, il
che ha comportato la risoluzione collettiva dei contratti di lavoro;
G.
considerando che l'Estonia ha deciso di unire gli esuberi in una sola domanda regionale,
in quanto tali esuberi sono avvenuti nello stesso luogo e nello stesso periodo e hanno
coinvolto lavoratori con situazioni molto simili;
1.
conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, del
regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, l'Estonia ha diritto a un
contributo finanziario pari a 1 131 358 EUR a norma del regolamento in parola, cifra
che costituisce il 60 % dei costi totali (1 885 597 EUR) destinati a servizi personalizzati
consistenti nel sostegno a studi formali, nel pagamento delle spese di formazione, nel
rimborso dei costi di formazione per i datori di lavoro, nella formazione sul mercato del
lavoro, nell'esperienza professionale, nella consulenza sulla gestione dei debiti, nella
consulenza psicologica, in assegni di studio per partecipare a studi formali, nonché in
indennità di studio, trasporto e alloggio per i corsi di lingua estone;
2.
valuta positivamente la primissima domanda di intervento del FEG presentata
dall'Estonia; reputa che il FEG possa rappresentare uno strumento particolarmente
prezioso per aiutare i lavoratori provenienti da paesi caratterizzati da un'economia
piccola e più vulnerabile nell'Unione;
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osserva che la Commissione ha rispettato il termine di 12 settimane dal ricevimento, il 6
luglio 2016, della domanda completa da parte delle autorità estoni, entro il quale doveva
completare la sua valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la
concessione di un contributo finanziario, termine scaduto il 28 settembre 2016, e ha
notificato tale valutazione al Parlamento il medesimo giorno;
4.
rileva che l'Unione ha progressivamente perso il primato nelle vendite di sostanze
chimiche a livello mondiale a favore della Cina, che ha aumentato la propria quota dal
9% a quasi il 35% nello stesso periodo; rammenta che la produzione di concimi
minerali è ad alta intensità energetica (i prezzi del gas costituiscono fino all'80% dei
costi di produzione totali); osserva che, a causa del calo dei prezzi del petrolio, le
esportazioni estoni di combustibili minerali sono diminuite del 25 % durante i primi due
mesi del 2016 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; constata che un'elevata
concentrazione di industrie in Estonia è dipendente dai prezzi del petrolio e del gas;
5.
osserva che, secondo le previsioni, i collocamenti in esubero avranno notevoli
ripercussioni sull'economia e sull'occupazione a livello locale e regionale;
6.
si compiace che l'Estonia abbia deciso di unire due settori economici in una sola
domanda regionale visto che gli esuberi sono avvenuti nella stessa regione, il che
permetterà di ridurre gli oneri amministrativi e di organizzare azioni comuni per i
lavoratori collocati in esubero in entrambi i settori;
7.
si compiace che sia stata progettata una strategia di sviluppo regionale, illustrata nel
piano d'azione 2015-2020 per Ida-Virumaa1, dove si indicano come settori di potenziale
crescita la logistica e il turismo; riconosce che sono stati avviati progetti infrastrutturali
al fine di stimolare la crescita e costituire una base per diversificare la struttura
economica;
8.
prende atto del motivo per il numero relativamente basso di lavoratori in esubero che
dovrebbero beneficiare delle misure (800 su 1 550), motivo che può trovare spiegazione
nel desiderio di rivolgersi ai lavoratori più vulnerabili sul mercato del lavoro e nel fatto
che alcuni dei lavoratori avevano dichiarato di non essere disponibili a partecipare alle
misure previste dall'Estonia; prende atto del fatto che tra i beneficiari interessati si
registra una percentuale relativamente elevata di cittadini non-UE (63,3%);
9.
osserva che i servizi personalizzati cofinanziati dal FEG per i lavoratori in esubero
comprendono il pagamento delle spese di studi formali, il rimborso dei costi di
formazione per i datori di lavoro, una formazione sul mercato del lavoro, una
formazione in lingua estone, esperienze professionali e consulenza; rileva che l'Estonia
ha fornito le informazioni richieste sulle iniziative obbligatorie per l'impresa interessata
in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi e ha confermato che il contributo
finanziario del FEG non si sostituirà a tali azioni;
10.
osserva che l'Estonia dichiara inoltre che il pacchetto coordinato di misure è compatibile
con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse e
presenta grandi potenzialità per agevolarlo, il che è in linea con l'articolo 7 del
regolamento FEG;
1
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf
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11.
accoglie con favore le consultazioni con le parti interessate, compresi i sindacati, le
associazioni dei datori di lavoro, le imprese e i servizi pubblici per l'impiego, che hanno
avuto luogo a livello nazionale e regionale per elaborare il pacchetto coordinato di
servizi personalizzati;
12.
constata che le azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FEG – attività di
preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione –
rappresentano una quota piuttosto elevata dei costi totali (7,7 %);
13.
ricorda l'importanza di migliorare le possibilità d'impiego di tutti i lavoratori attraverso
una formazione personalizzata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze
acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione
offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei
lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;
14.
rileva che i costi delle misure a sostegno del reddito ammonteranno al 27,25 % dei costi
totali del pacchetto coordinato di servizi personalizzati, cifra inferiore al limite massimo
di 35 % stabilito nel regolamento FEG; fa inoltre notare che tali azioni sono subordinate
alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione e di ricerca
di occupazione;
15.
rileva che i costi dell'assistenza tecnica rappresentano una percentuale relativamente
elevata dei costi complessivi; ritiene che ciò sia giustificato considerato che si tratta
della prima domanda di intervento del FEG da parte dell'Estonia;
16.
osserva che le autorità estoni confermano che le azioni ammissibili non ricevono aiuti
da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione
affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati,
onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino
duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;
17.
osserva che le azioni sono state elaborate in linea con le esigenze individuate nella
strategia di sviluppo regionale in Estonia e che sono compatibili con il passaggio a
un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse;
18.
chiede alla Commissione di garantire l'accesso del pubblico ai documenti connessi ai
casi coperti dal FEG;
19.
approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
20.
incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del
Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea;
21.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al
Consiglio e alla Commissione.
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ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(domanda presentata dall'Estonia – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1927/20061, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,
visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio
e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana
gestione finanziaria2, in particolare il punto 13,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno
ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in
conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute
alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale
oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel
reinserimento nel mercato del lavoro.
(2)
Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi
2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del
Consiglio3.
(3)
L'11 maggio 2016 l'Estonia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in
relazione agli esuberi presso Eesti Energia AS, Nitrofert AS e Viru Keemia Grupp AS
in Estonia, integrandola con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo
8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme ai
requisiti per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui
all'articolo 13 del medesimo regolamento.
(4)
A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la domanda
dell'Estonia è considerata ricevibile in quanto gli esuberi hanno un grave impatto
sull'occupazione e sull'economia locale, regionale e nazionale.
(5)
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG al fine di erogare un
contributo finanziario di 1 131 358 EUR in relazione alla domanda presentata
dall'Estonia.
1
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
2
3
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(6)
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la
presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2016, il Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 1 131 358 EUR in
stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal [data di adozione].
Fatto a […], il …
Per il Parlamento europeo
Il presidente

Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.
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Per il Consiglio
Il presidente
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MOTIVAZIONE
I. Contesto
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è stato istituito per fornire un sostegno
supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti
strutturali del commercio mondiale.
Secondo le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-20201 e dell'articolo 15 del
regolamento (UE) n. 1309/20132, il Fondo non può superare l'importo annuo massimo di
150 milioni di EUR (a prezzi 2011). Gli importi necessari sono iscritti nel bilancio generale
dell'Unione a titolo di accantonamento.
Per quanto riguarda la procedura di attivazione del Fondo descritta al punto 13 dell'accordo
interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana
gestione finanziaria3, la Commissione, in caso di valutazione positiva di una domanda,
presenta all'autorità di bilancio una proposta di mobilitazione del Fondo contestualmente a
una corrispondente richiesta di storno. In caso di disaccordo viene avviata una procedura di
trilogo.
II. La domanda concernente Eesti Energia AS, Nitrofert AS e Viru Keemia Grupp AS e
la proposta della Commissione
Il 28 settembre 2016 la Commissione ha adottato una proposta di decisione sulla
mobilitazione del FEG a favore dell'Estonia per facilitare il reinserimento professionale
dei lavoratori collocati in esubero presso Eesti Energia AS, Nitrofert AS e Viru Keemia
Grupp AS, imprese operanti nella divisione 19 della NACE Rev. 2 (Fabbricazione di
prodotti chimici) nella contea di Ida-Virumaa (livello NUTS 2: EE00- Eesti4).
Si tratta della nona domanda ad essere esaminata nel quadro del bilancio 2016 (la seconda nel
settore della fabbricazione di prodotti chimici e la prima nel settore della fabbricazione di
coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio); essa si riferisce alla mobilitazione del
FEG per un importo totale di 1 131 358 EUR a favore dell'Estonia e riguarda 800 lavoratori
collocati in esubero.
La domanda è stata trasmessa alla Commissione l'11 maggio 2016 ed è stata integrata con
ulteriori informazioni fino al 25 maggio 2016. La Commissione ha concluso, in conformità di
tutte le disposizioni applicabili del regolamento FEG, che la domanda soddisfa le condizioni
per un contributo finanziario a valere sul Fondo.
1
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
3
GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
4
La Repubblica di Estonia non è suddivisa in regioni di livello NUTS 2.
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I servizi personalizzati da offrire ai lavoratori collocati in esubero consistono in dieci tipi di
misure:

Sostegno a studi formali – Pagamento delle spese di formazione

Rimborso dei costi di formazione per i datori di lavoro

Formazione sul mercato del lavoro

Formazione in lingua estone

Esperienza professionale

Consulenza sulla gestione dei debiti

Consulenza psicologica

Assegni di studio per partecipare a studi formali

Indennità di studio, trasporto e alloggio per i corsi di lingua estone

Indennità di mobilità
Secondo la Commissione, le azioni proposte sopra descritte costituiscono misure attive del
mercato del lavoro che rientrano nell'ambito delle azioni ammissibili di cui all'articolo 7 del
regolamento FEG. Tali azioni non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.
Inoltre, il pacchetto di misure proposto è in linea con le esigenze individuate nella strategia di
sviluppo regionale dell'Estonia per il 2014-20201 e nel piano d'azione 2015-2020 per IdaVirumaa2. L'Estonia dichiara inoltre che il pacchetto coordinato di misure è compatibile con il
passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse e presenta
grandi potenzialità per agevolarlo.
Le autorità estoni hanno fornito tutte le necessarie garanzie che:
1
2

siano rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto
riguarda l'accesso alle azioni proposte e la loro attuazione;

siano rispettate le condizioni relative agli esuberi collettivi stabilite nella legislazione
nazionale e nella normativa dell'UE;

le imprese che hanno effettuato i licenziamenti, e le cui attività sono proseguite in
seguito a tali provvedimenti, hanno adempiuto agli obblighi di legge in materia di
esuberi accordando ai propri lavoratori le prestazioni previste;

le azioni proposte non ricevano un sostegno finanziario da altri fondi o strumenti
finanziari dell'Unione e sia impedito qualsiasi doppio finanziamento;

le azioni proposte siano complementari alle azioni finanziate dai Fondi strutturali;

il contributo finanziario a valere sul FEG sia conforme alle norme procedurali e
sostanziali dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/eesti_regionaalarengu_strateegia_2014-2020.pdf
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf
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III. Procedura
Per mobilitare il Fondo, la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio una richiesta di
storno per un importo complessivo di 1 131 358 EUR dalla riserva FEG (linea 40 02 43)
verso la linea di bilancio FEG (04 04 01).
Si tratta della nona proposta di storno per la mobilitazione del Fondo trasmessa, ad oggi,
all'autorità di bilancio nel corso del 2016.
In caso di disaccordo sarà avviata una procedura di trilogo, come previsto all'articolo 15,
paragrafo 4, del regolamento FEG.
In base a un accordo interno, alla procedura dovrebbe essere associata la commissione per
l'occupazione e gli affari sociali, al fine di fornire un sostegno e un contributo costruttivi alla
valutazione delle domande di mobilitazione del Fondo.
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ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI
AFFARI SOCIALI
CF/jb
D(2016)43378
On. Jean Arthuis
Presidente della commissione per i bilanci
ASP 09G205
Oggetto: Parere sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione (FEG) per il caso EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals
Signor Presidente,
la commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) e il suo gruppo di lavoro sul
FEG hanno esaminato la mobilitazione di detto Fondo in relazione alla domanda
EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals e hanno approvato il seguente parere.
La commissione EMPL e il gruppo di lavoro sul FEG sono a favore della mobilitazione del
Fondo relativamente alla domanda in esame. A tale proposito, la commissione EMPL formula
alcune osservazioni, senza tuttavia mettere in discussione lo storno dei pagamenti.
Le deliberazioni della commissione EMPL sono basate sulle considerazioni seguenti:
A) considerando che la domanda si basa sull'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 1309/2013 (regolamento FEG) e riguarda 1 550 lavoratori collocati in esubero in tre
imprese nei settori economici classificati alla divisione 19 (Fabbricazione di coke e
prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio) e alla divisione 20 (Fabbricazione di
prodotti chimici) della NACE Revisione 2;
B) considerando che, al fine di stabilire il collegamento tra gli esuberi e le importanti
trasformazioni della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione,
l'Estonia sostiene di essere una piccola economia aperta che dipende notevolmente dalle
esportazioni di merci e servizi e che ha risentito delle recenti turbolenze sui mercati
petroliferi mondiali e del calo generale della posizione dell'Europa nel quadro degli
scambi commerciali internazionali; che le regioni al di fuori dell'Europa con gas a basso
costo hanno un vantaggio competitivo nella produzione di concimi; che la quota dell'UE
della produzione mondiale di prodotti chimici si è ridotta, mentre la Cina, il resto dell'Asia
e gli USA hanno incrementato le proprie quote;
C) considerando che il 70,6 % dei lavoratori ammessi a beneficiare delle misure è
rappresentato da uomini e il 29,4 % da donne e che il 41,8 % è di età compresa tra 55 e 64
anni e il 47,5 % tra 30 e 54 anni;
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D) considerando che si tratta della prima domanda di intervento del FEG presentata
dall'Estonia.
La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita pertanto la commissione per i
bilanci, competente per il merito, a includere i seguenti suggerimenti nella proposta di
risoluzione concernente la domanda dell'Estonia:
1. conviene con la Commissione che i criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 2,
del regolamento (UE) n. 1309/2013 sono soddisfatti e che, di conseguenza, l'Estonia ha
diritto a un contributo finanziario pari a 1 131 358 EUR a norma del regolamento in
parola, importo che costituisce il 60 % dei costi totali (1 885 597 EUR);
2. osserva che la Commissione ha rispettato il termine di 12 settimane dal ricevimento della
domanda completa delle autorità estoni, il 6 luglio 2016, fino alla finalizzazione della sua
valutazione della conformità alle condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario
il 28 settembre 2016 e l'ha notificata al Parlamento il medesimo giorno;
3. sottolinea che la regione Ida-Virumaa si trova ad affrontare notevoli problemi a causa
della sua posizione e della sua demografia, in quanto è relativamente isolata, registra una
percentuale elevata di persone di lingua russa che vivono negli insediamenti urbani
intorno a uno o due impianti di produzione e ha un tasso di disoccupazione molto più
elevato rispetto alla media nazionale;
4. accoglie con favore la decisione dell'Estonia di offrire misure di formazione volte a
rendere i lavoratori in esubero in grado di esercitare un'attività nei settori che, in base alla
strategia di sviluppo regionale, offrono un potenziale di crescita (logistica, turismo,
produzione di legname, metalli e materiali da costruzione);
5. osserva che i servizi personalizzati cofinanziati dal FEG per i lavoratori in esubero
comprendono il pagamento delle spese di studi formali, il rimborso dei costi di
formazione per i datori di lavoro, una formazione sul mercato del lavoro, una formazione
in lingua estone, esperienze professionali e consulenza;
6. accoglie con favore le consultazioni con le parti interessate, compresi i sindacati, le
associazioni dei datori di lavoro, le imprese e i servizi pubblici per l'impiego, che hanno
avuto luogo a livello nazionale e regionale per elaborare il pacchetto coordinato di servizi
personalizzati;
7. rileva che i costi delle misure a sostegno del reddito ammonteranno al 27,25 % dei costi
totali del pacchetto coordinato di servizi personalizzati, cifra inferiore al massimale del 35
% stabilito nel regolamento; fa inoltre notare che tali azioni sono subordinate alla
partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione e di ricerca di
occupazione;
8. rileva che i costi dell'assistenza tecnica rappresentano una percentuale relativamente
elevata dei costi complessivi; ritiene che ciò sia giustificato considerato che si tratta della
prima domanda di intervento del FEG da parte dell'Estonia;
9. si compiace che l'Estonia abbia deciso di unire due settori economici in una sola domanda
regionale, dato che gli esuberi sono avvenuti nella stessa regione, poiché ciò permetterà di
ridurre gli oneri amministrativi e di organizzare azioni comuni per i lavoratori collocati in
esubero in entrambi i settori;
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10. rileva che le autorità estoni hanno assicurato che le azioni proposte non riceveranno alcun
sostegno finanziario da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione, che sarà impedito
qualsiasi doppio finanziamento e che le azioni saranno complementari a quelle finanziate
dai fondi strutturali;
11. accoglie con favore la conferma dell'Estonia che il contributo finanziario a valere sul FEG
non si sostituirà alle azioni che l'impresa interessata è tenuta ad adottare in virtù del diritto
nazionale o di contratti collettivi;
12. ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del
pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tenere conto delle prospettive
future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il
passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse; accoglie
con favore la dichiarazione dell'Estonia secondo cui il pacchetto coordinato presenta
notevoli potenzialità per agevolare tale passaggio.
Distinti saluti,
Thomas HÄNDEL
Presidente della commissione EMPL
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ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE
On. Jean ARTHUIS
Presidente
Commissione per i bilanci
Parlamento europeo
Oggetto:
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
Egregio on. Arthuis,
una proposta di decisione relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione (FEG), presentata dalla Commissione, è stata deferita alla commissione per lo
sviluppo regionale affinché formuli un parere. Prendo atto dell'intenzione della commissione
per i bilanci di approvare il 24 ottobre 2016 una relazione in proposito:
il documento COM(2016)0622 propone un contributo a titolo del FEG pari a
1 131 358 EUR in favore di 1 550 lavoratori collocati in esubero nei settori economici
classificati alla divisione 19 (Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del
petrolio) e alla divisione 20 (Fabbricazione di prodotti chimici) della NACE Revisione 2, in
Estonia.
Le norme applicabili ai contributi finanziari a valere sul FEG sono stabilite nel regolamento
(UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo
europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE)
n. 1927/2006.
I coordinatori della commissione hanno valutato tale proposta e mi hanno chiesto di scriverLe
per comunicarLe che la maggioranza della commissione da me presieduta non solleva
obiezioni alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per
l'assegnazione degli importi summenzionati proposti dalla Commissione.
Distinti saluti.
Iskra MIHAYLOVA
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ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Approvazione
24.10.2016
Esito della votazione finale
+:
–:
0:
Membri titolari presenti al momento
della votazione finale
Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou,
Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider
Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg
Gräßle, Iris Hoffmann, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest
Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan
Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios
Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele
Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek
Supplenti presenti al momento della
votazione finale
Heidi Hautala, Alain Lamassoure, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al
momento della votazione finale
John Stuart Agnew, Linda McAvan, Virginie Rozière
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