VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI a.s. 2016/17 Direttiva del

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VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI a.s. 2016/17
Direttiva del Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico illustra la direttiva come di seguito indicato.
Premessa
L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri, il primo dei quali terminerà il 31gennaio 2017 e il
secondo il 10 giugno 2017 e ciò anche ai fini delle valutazioni intermedia e finale. Al termine di
ciascuno dei due periodi, lo studente sarà valutato dal Consiglio di classe in sede di scrutinio.
Per la valutazione sarà impiegata tutta la gamma dei voti da 1 a 10, utilizzando il mezzo
punto.
Sarà possibile utilizzare altre scale debitamente rapportate in decimi, ad esempio nel caso dei
test.
Valutazione
La valutazione avviene attraverso il lavoro del Consiglio di classe, che sceglie comuni criteri e
parametri di riferimento e valuta periodicamente l’efficacia del lavoro didattico;
La valutazione avviene, in ogni disciplina, attraverso prove di verifica che permettano una
valutazione:
a. di tipo formativo (far capire agli studenti perché hanno sbagliato, che metodo devono
seguire, che cosa possono fare per imparare meglio)
b. di tipo sommativo (constatare i risultati raggiunti al termine di una sezione del lavoro
didattico)
Numero delle verifiche sommative per ciascun periodo (I quadrimestre e II
quadrimestre)

Per il I quadrimestre ciascun docente dovrà avere un congruo numero di valutazioni per
quanto riguarda sia lo scritto che l’orale e/o il pratico, secondo quanto previsto per la
specifica disciplina, almeno 3 di varia tipologia (scritto, orale) , almeno 3 anche nel caso di voto
unico per discipline che prevedono scritto/pratico e orale.

Per il II quadrimestre ciascun docente dovrà effettuare:
- almeno due verifiche scritte e due orali per le materie che prevedono sia lo scritto che l’orale;
- almeno due verifiche (anche di diversa tipologia) per le materie che prevedono solo l’orale;
- Per le materie che prevedono solo l’orale una delle prove orali può essere sostituita da una
verifica scritta oggettiva/test, ma, in caso di esito negativo, sarà prevista un’ulteriore prova
orale;
- almeno due valutazioni relative a prove pratiche, se previste.
Le prove scritte dovranno essere programmate in modo da non prevederne più di una al
giorno, annotando sul registro elettronico il giorno e l’ora con l’indicazione della prova scritta
prevista.
Per le classi quinte, saranno effettuate verifiche con le tipologie previste per l’Esame di Stato.
Trasparenza e motivazioni della valutazione
La valutazione deve essere trasparente, motivata e comunicata per favorire la consapevolezza
dello studente.
I Docenti si impegnano a comunicare la votazione delle prove orali subito dopo la loro
conclusione ed entro l’ora di lezione senza rinvii ad altre date successive, annotando l’esito sul
registro elettronico.
I docenti devono comunicare con almeno tre giorni di anticipo la data di effettuazione delle
prove scritte e restituire le stesse, con le votazioni, entro 15 giorni dalla data di effettuazione e
comunque prima dello svolgimento della prova successiva.
I docenti si impegnano ad esporre chiaramente agli studenti la motivazione del voto di tutte le
prove scritte, orali e pratiche, anche in conformità a quanto prescritto dalla legge 241/90 sulla
trasparenza degli atti amministrativi e in coerenza con le griglie di valutazione adottate in sede
di dipartimento disciplinare.
I segni convenzionali (es +, -) per la valutazione potranno essere usati solo se esplicitati in
legenda nel registro elettronico, esplicitando la loro incidenza ai fini della valutazione.
Non classificato
L’Ordinanza Ministeriale 19 dicembre 1992, n. 359 (Testo coordinato con l'O.M. 12 marzo
1993, n. 73 e con l'O.M. 26 maggio 1993, n. 165) così dispone in materia di valutazione nelle
scuole superiori:
Art. 12.- Scrutini finali
3. Per la formulazione dei giudizi e per l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta,
si richiamano le norme di cui all'art. 79 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653, sostituito
dall'art. 2 del R.D. 21 novembre 1929, n. 2049, facendo presente che le deliberazioni
eventualmente adottate in difformità dalle norme suindicate devono essere
considerate illegittime.
8. Si richiama particolare attenzione sulle disposizioni di cui al precedente comma terzo, per
quanto riguarda le assenze degli alunni, il cui numero non è per se stesso preclusivo della
valutazione del profitto in sede di scrutini finali, purché il giudizio favorevole possa essere
desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, svolti a
casa o a scuola, corretti e classificati durante il quadrimestre o durante l'ultimo periodo delle
lezioni.
9. A norma dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653, modificato dal R.D. 21 novembre
1929, n. 2049, quando per una o più materie si giudichi di non poter assegnare un voto a
causa di assenze, il consiglio di classe decide, caso per caso, circa lo svolgimento dello
scrutinio per le medesime materie.
Impreparato
Si specifica che “ impreparato “ riferito a verifiche orali non è una valutazione né può essere
trasformato in un voto (esempio 1 o 2), in quanto il voto può essere assegnato in base alle
risposte dell’alunno a domande formulate da parte del docente; in base alla griglia di
valutazione, se l’alunno non risponde a nessuna domanda, si attribuisce il voto minimo della
griglia di valutazione (es. 1).
7. Deposito elaborati scritti
Gli elaborati scritti ( compresi i test e verifiche scritte oggettive sostitutive delle verifiche
orali), corretti e valutati dai docenti e visionati dagli studenti, dovranno essere depositati negli
appositi cassetti in aula docenti e/o in vicepresidenza.
Ai genitori che ne faranno richiesta sarà consentito di visionare gli elaborati scritti al fine di
renderli consapevoli del profitto dei loro figli.