L`articolo 4 fa girare la testa

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Venerdì 28 Ottobre 2016
PRIMO PIANO
Del decreto legge noto per abrogare Equitalia ma che contiene invece un sacco d’altre cose
L’articolo 4 fa girare la testa
Continua la pessima abitudine delle leggi incomprensibili
DI
L
CESARE MAFFI
eggi oscure, scritte
confusamente, ripetutamente modificate.
La legificazione patisce enormi e ripetuti difetti.
Si guardi all’ultimo decretolegge, che il consiglio dei
ministri avrebbe approvato
sabato 15 ottobre ma che
soltanto lunedì 24 è stato
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale.
Noto come decreto per
abrogare Equitalia, il provvedimento è stato oggetto di
revisione dal Quirinale, il che
spiega il ritardo. Se ne ricava
che il governo ha approvato
disposizioni ancora da specificare, una bozza insomma,
il solito decreto-copertina,
mentre al tempo medesimo
non si vede quale urgenza
possa esservi se passa oltre
una settimana fra approvazione (che dovrebbe essere
ad horas rispetto al bisogno)
ed entrata in vigore.
Oltre che le misure fiscali,
il decreto comprende pure,
con scarsa congruenza, «il
finanziamento di esigenze
indifferibili», per profughi,
trasporti, ferrovie e altresì
missioni militari, compresa
la spedizione in Libia pudicamente celata sotto l’etichetta di «supporto
sanitario».
Fra i 16 articoli merita un cenno
l’articolo 4, ripartito
in 8 commi. Il comma
7 andrebbe riportato
integralmente, affinché ne fosse palmare
l’indecifrabilità.
Basti dire che è suddiviso in tre lettere,
delle quali la a) è ripartita in due numeri,
mentre la b) comprende una decina di periodi, contenenti una
quindicina di rinvii a
provvedimenti di leggi.
Leggiamo uno di questi armoniosi periodi:
«Per il mancato versamento dell’imposta dovuta ai
sensi dei precedenti periodi,
si applica la sanzione di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, al cui pagamento è
tenuto solidalmente anche
il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l’estrazione sia stata effettuata senza
pagamento dell’imposta da
mancanza dei presupposti
richiesti dalla legge, trova
applicazione la sanzione di
cui all’articolo 7, comma 4,
del predetto decreto n. 471
e al pagamento dell’imposta
Vignetta di Claudio Cadei
un soggetto che abbia presentato la dichiarazione di
cui all’articolo 1, primo comma, lettera c), del predetto
decreto n. 746 del 1983 in
e di tale sanzione è tenuto
esclusivamente il soggetto
che procede all’estrazione».
Prendiamo, per raffronto, una legge approvata
mercoledì dal senato in via
definitiva. S’intitola «Dichiarazione di monumento
nazionale della Casa Museo
Gramsci in Ghilarza».
Eccone il testo completo:
«La Casa Museo Gramsci in
Ghilarza, nella provincia di
Oristano, è dichiarata monumento nazionale». Fine.
Mirabile per stringatezza,
senza dubbio: dodici parole
complessive di testo.
Peccato che non ci sia alcuna norma che disciplini
i «monumenti nazionali» e
che nemmeno si sappia chi
debba individuarli, tant’è
vero che ci sono monumenti
nazionali tali dichiarati non
con una legge, bensì con un
decreto del presidente della
Repubblica.
La dichiarazione ha un
valore di mera onorificenza,
senza specifico contenuto
giuridico. Dunque, si può apprezzare una legge asciutta
asciutta e perfettamente comprensibile; tuttavia essa non
produce effetti, così da essere
in buona sostanza inutile.
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