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Pubblica Assistenza Valnure
Via F. Parri 10 Ponte dell'Olio (PC)
Tel.0523-877988
www.pubblicavalnure.it
Il soccorritore volontario non è
immune da responsabilità
qualora agisca con
leggerezza,non rispettando le
leggi, i regolamenti, i protocolli
e le direttive che gli sono state
comunicate.
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IL SOCCORRITORE VOLONTARIO COME
“INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO”.
Non esistono differenze tra il soccorritore occasionale e quello volontario per quanto
riguarda le manovre da eseguire durante un soccorso, ma esistono differenze per quel
che riguarda gli obblighi legali. Entrambi sono chiamati a rispondere di comportamenti
superficiali, per dolo o per colpa, ma il soccorritore volontario può avere conseguenze
legali più gravi.
La legge quadro n°266/91 regolamenta la materia del volontariato, ma non definisce
veste e ruolo del volontario; ed è per questo che è necessario fare riferimento agli
studiosi di diritto ed al Codice Penale che all’ art. 358, definisce gli “Incaricati di
Pubblico Servizio” tutti coloro i quali svolgono un’attività disciplinata nella stessa
forma della funzione pubblica, come i “Pubblici Ufficiali”, ma a differenza di questi non
hanno mansioni autoritative e certificative; es.: il soccorritore volontario può chiedere
le generalità del paziente, ma non può verificarle facendosi consegnare un documento.
Agendo sotto il controllo o l’autorizzazione di un ente pubblico, e la Pubblica
Assistenza svolge la sua opera in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale o in
concessione con una Pubblica Amministrazione, il Soccorritore Volontario è
automaticamente “Incaricato di Pubblico Servizio” fin dal momento in cui entra nel
turno di servizio e cessa di esserlo quando questo è terminato.
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IL SOCCORRITORE VOLONTARIO COME
“INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO”.
Quindi il Soccorritore è:
- Un cittadino che opera un intervento di primo
soccorso con competenza nell'ambito di
un'organizzazione definita
- Un elemento costitutivo del sistema di
emergenza sanitaria 118 che coopera con gli altri
operatori professionisti (Infermiere
Professionale e Medico) Incaricato di Pubblico
Servizio
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Nello specifico egli è tenuto a rispondere delle proprie
azioni in ambito:
Penale: se viola norme del codice penale. Tale
responsabilità è sempre personale, cioè attribuibile a
colui che ha commesso il fatto.
Civile: in quanto se commette un danno è tenuto a
risarcirlo. In questo tipo di responsabilità ci può essere il
trasferimento dell’obbligo del risarcimento, ad esempio
sulla compagnia assicuratrice.
Amministrativo: se procura un danno all’Associazione a
cui appartiene.
Disciplinare: se mette in atto comportamenti atti a
ledere il decoro della funzione che riveste.
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DIRITTI E DOVERI DELL’INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO
DIRITTI
L’unico vantaggio di questa qualifica è che esiste un
aggravante che comporta un aumento della pena
fino a un terzo per coloro che compiono un reato a
danno di un soggetto appartenente a tale
categoria.
Art.366 c.p. Violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale,
Art.367 c.p. Resistenza a Pubblico Ufficiale
Art.340 c.p. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un
servizio di pubblica necessità
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DIRITTI E DOVERI DELL’INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO
DOVERI
Obbligo di denuncia. Il Soccorritore Volontario in qualità di
“Incaricato di Pubblico Servizio”, ha l’obbligo giuridico di denunciare
qualunque fatto o situazione che abbia le caratteristiche del reato
perseguibile d’ufficio, cioè direttamente dal Giudice senza querela della
parte offesa; esempio tipico i maltrattamenti in famiglia.
Obbligo del segreto d’ufficio o segreto professionale. Segreto
inteso come notizia che se divulgata produrrà un danno alla persona
interessata o ad un suo familiare. E’ invece essenziale che egli segnali
all’equipe curante, di cui fa parte, ogni notizia che potrebbe essere
utile per un migliore approccio nei confronti del malato rilevando
eventuali disagi o bisogni della famiglia.
Tutela della privacy (legge 675/96). Tale normativa vieta la
trasmissione o la divulgazione di dati sensibili, senza il permesso
dell’interessato.
Diritto alla discrezione. Ogni persona ha diritto alla discrezione e
quindi è poco corretto raccontare ad altri eventi o situazioni di cui si è
stati testimoni o partecipanti attivi.
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DIRITTI E DOVERI DELL’INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO
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DIRITTI E DOVERI DELL’INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO
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Responsabilità del Soccorritore Volontario
Perché si concretizzi una qualsiasi responsabilità da parte di personale
non medico devono sussistere 3 condizioni:
• presenza di un atto illecito o di un evento doloso o colposo
• sussistenza di un danno alla persona
• il nesso casuale, ossia il legame logico e consequenziale tra il
comportamento dell’operatore e l’evento dannoso.
E’ difficile inquadrare le possibili responsabilità per gli operatori del
soccorso attraverso riferimenti normativi che a tutt’oggi sono
insufficienti e quindi ci si riferisce normalmente all’ordinamento
giuridico generale.
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Responsabilità del Soccorritore Volontario
Secondo l’aspetto penalistico, 2 sono gli illeciti che si possono
prospettare:
-l’esercizio abusivo della professione, cioè l’esecuzione di manovre
che sono di sola competenza medica o infermieristica;
- l’omicidio o lesioni personali derivanti da comportamento doloso
(volontario) o colposo. Si ravvisa la colpa quando il soccorritore
commette un errore inescusabile o quando si sia allontanato dalla
diligenza o competenza media, cioè dal comportamento che ci si
attende da un soccorritore con quella formazione e quella esperienza.
Il soccorritore agisce con colpa per:
- negligenza, quando non adotta tutte le dovute cautele
- imperizia, quando non adotta tutte le conoscenze e capacità che si
presume siano nel bagaglio culturale del soccorritore
- imprudenza, quando agisce con leggerezza e con mancata attenzione.
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Le azioni del soccorritore volontario
•Mettere in atto azioni di primo soccorso
volte, essenzialmente, a non far
peggiorare lo stato clinico del soggetto e
a mantenere e/o ripristinare le funzioni
vitali.
•Fornire agli operatori del 118 tutte le
informazioni inerenti l’esatta ubicazione del
luogo e la natura dell’emergenza verificatasi.
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Le azioni del soccorritore volontario
Il soccorritore può fare ciò che deve limitarsi a fare
Le manovre che il Soccorritore è tenuto ad eseguire legittimamente
dopo aver frequentato un corso idoneo ed aver superato gli esami di
verifica per essere definito tale, sono:
- riconoscere e valutare i parametri vitali ed identificare le principali
alterazioni
- eseguire correttamente ed efficacemente le manovre di rianimazione di base
(BLS - D)
- proteggere e medicare le ferite
- somministrare ossigeno secondo i protocolli
- immobilizzare correttamente colonna, bacino ed arti
- praticare un’emostasi
- assistere ad un parto in emergenza
- trasportare un paziente in qualsiasi posizione
- saperlo posizionare correttamente a seconda della patologia presunta
- sottrarre un paziente da un’imminente situazione di pericolo
- consegnare il paziente al personale sanitario riferendo tutto ciò di cui è a
conoscenza
- Auto proteggersi con tutti i dispositivi a disposizione in ambulanza (guanti,
mascherine, caschi, ecc...)
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Responsabilità nell’intervento e nel trasporto
La responsabilità per l’equipaggio soccorritore termina:
- con la consegna del paziente al personale sanitario
- con la firma dell’assistito che attesti il suo rifiuto al ricovero
- con la dichiarazione del medico intervenuto che attesti per iscritto la
non necessità del ricovero
- la presenza del medico che dichiari di sospendere le manovre di
rianimazione, ricordando che il Soccorritore Volontario non può mai
dichiarare che un soggetto sia morto, a meno di non trovarsi in una
delle seguenti situazioni:
- cadavere in avanzato stato di decomposizione
- decapitazione
- carbonizzazione
- esaurimento fisico del soccorritore.
In tutti gli altri casi si rischia di incorrere in una denuncia per
omissione di atti d’ufficio o ancora peggio per omicidio colposo.
Se sul luogo dell’evento è presente un medico egli ha il diritto, oltre
che il dovere, di prendere il controllo della situazione.
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Responsabilità nell’intervento e nel trasporto
Lo “Stato di necessità” come scusante.
Per rendere meno difficile e pericolosa la posizione del soccorritore, il
Codice Penale prevede, secondo l’art.54, la non punibilità per chi si
trova ad agire costretto dalla necessità di salvare se stesso o altri dal
pericolo di un danno grave alla persona, anche senza il consenso della
persona, che in questo caso si definisce presunto.
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Responsabilità nell’intervento e nel trasporto
Il principio del consenso alle cure
Secondo l’art. 32 della Costituzione per sottoporre una persona a
qualsiasi trattamento sanitario è necessario che egli manifesti
chiaramente e validamente di affidarsi alle cure e alle prescrizioni del
caso.
Affinché il consenso sia valido è necessario che sia dato da una persona
in grado di intendere e volere.
Nel caso di un individuo capace di intendere e volere che rifiuti
l’intervento dei soccorritori egli non può essere costretto dai Volontari
a salire in ambulanza per essere curato.
In questo caso si fa firmare la modulistica predisposta al paziente e si
informa la Centrale Operativa 118 dell’eventuale rifiuto.
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Responsabilità nell’intervento e nel trasporto
Il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.)
La legge ha previsto alcuni casi particolari in cui si trascende dal
consenso del paziente.
Il trattamento sanitario obbligatorio si applica:
- in caso di malattie infettive o contagiose, per le quali esiste l’obbligo
di denuncia e talora di cura attuata mediante isolamento domiciliare
- vaccinazioni obbligatorie
- malattie veneree in fase contagiosa
- trattamento ospedaliero di persone dedite all’uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope
- malattie mentali o alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti
interventi terapeutici.
In tutti questi casi, se il paziente non accetta volontariamente il
ricovero, con provvedimento del sindaco, su richiesta del medico
curante e con l’aiuto delle forze dell’ordine, il paziente viene
costretto al ricovero ospedaliero.
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