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LIUC
Università Carlo Cattaneo
Facoltà di Economia
Laurea specialistica
in Amministrazione Aziendale e Libera Professione
A.A. 2009 / 2010
CORSO DI
Analisi Finanziaria degli Enti Pubblici
Michelangelo Nigro
1
Le analisi finanziarie delle agenzie di
rating


Si definisce rating quel processo di analisi e
valutazione, fatta da un’agenzia indipendente,
sulla capacità di un ente di far fronte alle
obbligazioni di natura finanziaria
Attraverso una scala di rating viene
individuato il merito di credito dell’ente e la
sua affidabilità finanziaria nel rimborso dei
propri debiti
2
Le agenzie internazionali di rating

Attualmente sul mercato sono presenti
diverse agenzie domestiche e internazionali,
ma quelle riconosciute a livello internazionale
sono tre:



Moody’s
Standard & Poor’s
FitchRatings
3
Il ricorso al rating


Il ricorso al rating da parte degli enti territoriali
è diventato, per certi versi, indispensabile per
affrontare una serie di operazioni che
richiedono l’accesso ai mercati finanziari
Il rating rappresenta un veicolo di
fondamentale importanza e necessità per
approdare sui mercati nel miglior modo
possibile
4
Il processo di rating, gli elementi
valutati

Le agenzie di rating, per poter definire il grado di
affidabilità di un’amministrazione pubblica, valutano:








il bilancio (non meno di 6 annualità, di cui 3 Consuntivi e il
bilancio triennale)
la flessibilità sul fronte delle politiche fiscali e tariffarie
la struttura del debito
il modello di programmazione degli investimenti
la capacità di realizzazione degli investimenti
il management presente nella struttura
le strategie di rilancio delle aziende pubbliche
l’affidabilità del contesto politico istituzionale
5
I benefici derivanti dal rating


Il risultato più immediato che
un’amministrazione pubblica ottiene
attraverso un “voto” espresso da un’agenzia
di rating, è quello di beneficiare di notevoli
risparmi nella raccolta di capitali presso i
mercati finanziari
Non da ultimo, sul piano del marketing e della
comunicazione, l’amministrazione acquisisce
una maggiore visibilità internazionale
6
La valutazione di rating


La valutazione è fatta utilizzando una scala graduata di
semplice comprensione e valida a livello internazionale,
attraverso la quale è possibile individuare il merito di
credito dell’ente valutato
La simbologia utilizzata dalle tre agenzie di rating è
molto simile. Qui di seguito si specifica la scala adottata
da Moody’s:

Le categorie sono nove, passando dal minor rischio (valutato
con “Aaa”) al maggior rischio (valutato con “C”). Considerato
che il rating misura la capacità di onorare il debito, questa è la
definizione attribuita alle diverse valutazioni, tenendo conto
che le categorie che vanno dalla “Aaa” alla “Baa” fanno parte
della fascia cosiddetta “investimento” e che dalla “Ba” alla “C”
rientrano nella fascia cosiddetta “speculativa”
7
La scala di rating di Moody’s
Aaa
Massima qualità e rischio di credito minimo
Aa
Qualità elevata e rischio di credito molto remoto
A
Livello medio – alto e rischio di credito remoto
Baa
Livello intermedio e rischio di credito contenuto
Ba
Presenza di elementi speculativi e rischio di credito considerevole
B
Speculazione e rischio di credito elevato
Caa
Scarsa affidabilità e rischio di credito molto elevato
Ca
Altamente speculativo con probabilità di insolvenza
C
Tradizionalmente insolute con scarsa probabilità di recupero di
capitale e interessi
8
… la scala di rating di Moody’s

A ciascuno dei gradi compresi tra “Aa” e “Caa”
vengono aggiunti i numeri 1, 2, e 3, che denotano
delle diverse sfumature all’interno della stessa
categoria:






Aa1
A1
Baa1
………
Caa1
Aa2
A2
Baa2
Aa3
A3
Baa3
Caa2
Caa3
Il numero “1” rappresenta l’estremo superiore della
categoria di appartenenza; il numero “2”
rappresenta la fascia intermedia; il numero “3” si
posiziona sull’estremità inferiore
9
Il debito pubblico

Il finanziamento pubblico attraverso il debito


Inquadramento giuridico e classificazioni del
debito pubblico locale e delle spese di
investimento




Nozione di debito pubblico
La Finanziaria 2004 e il debito
La Finanziaria 2004 e gli investimenti
Le altre definizioni di spesa di investimento
Le condizioni per l’indebitamento degli enti
locali
10
Nozione di debito pubblico



Lo Stato e gli altri enti pubblici possono
finanziarsi prendendo a prestito capitali sui
mercati finanziari nazionali e internazionali
Il costo del debito pubblico è espresso dal
tasso di interesse remunerato ai sottoscrittori
Il costo del debito può essere condizionato
dalla valutazione del merito di credito (rating)
11
Debito pubblico e investimenti

In attuazione del 6° comma dell’art. 119 della
Costituzione, in base al quale è possibile indebitarsi
solo per finanziare spese di investimento, la Legge
Finanziaria del 2004 (art. 3, c. 16 – 21) ha stabilito:







Chi può indebitarsi
Cosa si intende per debito
Cosa si intende per investimento
La classificazione economico-funzionale degli
investimenti – D.P.R. n. 194/1996
Le altre definizioni di debito e investimenti pubblici
Le condizioni per l’indebitamento
La programmazione degli investimenti pubblici
12
La Finanziaria 2004 e il debito (1 …)

La definizione del debito e degli investimenti (art. 3, c.
16-21):
 Possono ricorrere al debito (Ambito soggettivo):










regioni a statuto ordinario,
comuni,
province,
città metropolitane,
comunità montane e isolane,
unioni di comuni,
consorzi cui partecipano enti locali (con esclusione di quelli che
gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale),
regioni a statuto speciale e province autonome,
aziende speciali e istituzioni;
fanno eccezione le società di capitali costituite per l'esercizio di
servizi pubblici.
13
La Finanziaria 2004 e il debito (… 2)
Sono considerate operazioni di debito *:

assunzione di mutui

emissione di prestiti obbligazionari

cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata

cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore
all’85 per cento del prezzo di mercato

cartolarizzazioni con garanzie fornite da altre
amministrazioni pubbliche

cartolarizzazioni di crediti vantati verso altre
amministrazioni pubbliche

Up – front concessi su operazioni di derivati
* Il testo è stato modificato dalla Finanziaria 2007, art. 1, commi 739 e 740 e L. n. 203/2008, art. 3
14
La Finanziaria 2004 e gli investimenti










Ai fini di cui all’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:
a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni
immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione
straordinaria di opere e impianti;
c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e
altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di
partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli
investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche
amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di
proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi
pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio
prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza,
anche anticipata. In tale fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del
concessionario di cui al comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi,
dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla
valorizzazione del territorio.
15
Le altre definizioni di spesa di investimento
(1 …)

Legge n. 62/1964, art. 3: sostituiva la
classificazione delle spese
“ordinarie o di parte corrente”
con
“correnti o di funzionamento e mantenimento”
e
“straordinarie o di parte straordinaria”
con
“in conto capitale o di investimento”
16
Le altre definizioni di spesa di investimento
(… 2 …)

In base al D.P.R. n. 194/1996, si definiscono spese in conto
capitale secondo la riclassificazione economico funzionale:










Acquisizione di beni immobili
Espropri e servitù onerose
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature
tecnico-scientifiche
Incarichi professionali esterni
Trasferimenti di capitale
Partecipazioni azionarie
Conferimenti di capitale
Concessioni di crediti e anticipazioni
17
Le altre definizioni di spesa di investimento
(… 3 …)

La Cassa Depositi e Prestiti può finanziare, mediante mutui aventi
specifica destinazione, gli investimenti attivabili per il perseguimento
delle finalità pubbliche affidate alla cura dei soggetti mutuatari, tra i
quali:





Opere pubbliche;
Conferimenti o partecipazioni di capitale a S.p.A. o S.r.l. costituite
in base alle facoltà concesse ai medesimi enti mutuatari dalla
legislazione vigente;
Interventi consentiti da norme comunitarie, statali e regionali;
Fondo rotativo per la progettualità.
Sono finanziabili tutte le spese che concorrono a determinare il costo
dell'opera finanziata, purché le stesse risultino previste nel quadro
economico progettuale (originario o aggiornato), che non siano
esplicitamente escluse da norme e che non abbiano natura risarcitoria.
18
Le altre definizioni di spesa di investimento
(… 4 …)

Sempre per la Cassa depositi e prestiti il Decreto 7 gennaio 1998,
articolo 1, stabilisce che la Cdp può erogare finanziamenti, “nell’ambito
delle finalità pubbliche”, per la copertura di specifiche spese così
classificate:




la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di
beni immobili;
l'acquisizione di aree e di altri beni immobili;
l'acquisto e la realizzazione di attrezzature, mezzi di trasporto e
altri beni mobili;
gli altri investimenti di interesse pubblico e gli interventi consentiti
da norme comunitarie, statali e regionali, ivi compresi i
conferimenti o le partecipazioni al capitale di società per azioni o
a responsabilità limitata, costituite in base alle facoltà concesse
ai medesimi enti mutuatari dalla legislazione vigente.
19
Le altre definizioni di spesa di investimento
(… 5 …)


La Circolare Cdp n. 1253 del 29 luglio 2003,
ispirandosi alla nozione di investimento
contenuta nel Sistema Europeo dei Conti
Nazionali e Regionali della Comunità (Reg.
CE n. 2223 del 25 giugno 1996 – SEC 95),
definisce le linee guida sugli investimenti
finanziabili dalla Cassa
La Cassa innanzitutto definisce cosa si deve
intendere per spesa di investimento: trattasi
di spese in conto capitale che producono
una crescita patrimoniale dell’ente che le
sostiene
20
Le altre definizioni di spesa di investimento
(… 6 …)

Dalla dottrina si evince la distinzione tra il concetto
di SPESA IN CONTO CAPITALE e di
INVESTIMENTO, evidenziando che le spese in
conto capitale costituiscono una categoria di
ampiezza maggiore


SPESA IN CONTO CAPITALE: prevale l’elemento
aziendale dell’impiego di risorse finanziarie volte ad
acquisire beni a fecondità ripetuta che partecipano per più
esercizi ai processi produttivi ed erogativi degli enti locali
INVESTIMENTO: prevale la visione patrimoniale della
spesa volta alla realizzazione e/o acquisizione di beni non
destinati al consumo che, quindi, non solo si prestano ad
un uso ripetuto nel tempo, ma costituiscono anche delle
vere e proprie dotazioni permanenti a disposizione delle
comunità locali
21
In conclusione sul concetto di spesa di
investimento (… 7)

Interpretando il concetto di investimento alla luce
della Costituzione (art. 119) e della Finanziaria
2004, la nozione di investimento acquista un valore
diversificato a seconda che emerga:


ai fini classificatori di bilancio, e in questo caso viene in
rilievo la nozione tradizionale, omologa a quella di spesa in
conto capitale
ovvero a fini di indebitamento (ex. art. 30, c. 15, L. n.
289/2002) e in questo caso emerge la nozione più rigorosa,
quale spesa destinata ad incrementare il patrimonio
dell’ente
22
Le condizioni per l’indebitamento
articolo 203 del TUEL
Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se
sussistono le seguenti condizioni:




a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo
anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme
di indebitamento;
b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse
le relative previsioni.
Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare
nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo
consiliare adotta apposita variazione al bilancio
annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi
di cui al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio
pluriennale e la relazione previsionale e programmatica
per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento
e per la copertura delle spese di gestione.
23
La capacità di indebitamento
articolo 204 del TUEL

Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203,
l'ente locale può assumere nuovi mutui solo se
l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei
mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti
obbligazionari precedentemente emessi ed a quello
derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo
207, al netto dei contributi statali e regionali in conto
interessi, non supera il 15 per cento delle entrate
relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del
penultimo anno precedente quello in cui viene prevista
l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa
riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti
locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi
due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di
previsione
24
Il limite per il ricorso al debito
Previsionale 2010
Cons. 2008
Anno 2009
31 dicembre 2009
Interessi passivi
sullo stock di debito
Tit. V Bil. 2010
+
Interessi passivi
sul nuovo debito
da assumere
≤
15%
ENTRATE CORRENTI
25
… le altre condizioni







I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cdp, dall'INPDAP e dall'ICS, devono, a pena di
nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) l'ammortamento non può avere durata inferiore a CINQUE anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno
successivo a quello della stipula del contratto. IN ALTERNATIVA, LA DECORRENZA
DELL’AMMORTAMENTO Può ESSERE POSTICIPATA AL 1° LUGLIO SEGUENTE O AL
1° GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO E, PER I CONTRATTI STIPULATI NEL PRIMO
SEMESTRE DELL’ANNO, Può ESSERE ANTICIPATA AL 1° LUGLIO DELLO STESSO
ANNO ;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota
capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere
corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al
medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza
della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del
secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di
preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della
somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente
mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario,
avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del
progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui,
determinato periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica
con proprio Decreto.
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