il sistema pubblico della prevenzione

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il sistema pubblico della prevenzione
“Giurisprudenza”
Le norme di sicurezza (dal D.P.R. 547/55 in poi) hanno la
caratteristica di essere sanzionate penalmente, col risultato che
la sola violazione di una norma di sicurezza costituisce reato.
Pertanto non si commette reato solo quando si verifica l’infortunio: si
commette infatti reato quando non viene osservata la norma di
sicurezza; se poi, in conseguenza della violazione
antinfortunistica, si verifica anche un infortunio, i reati commessi
diventano due:
1. una contravvenzione (esempio: dovevi dare dettagliate
informazioni e non le hai date)
2. un delitto (in conseguenza di ciò un lavoratore ha subito un
infortunio)
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Le funzioni di vigilanza delle ASL
Legge 833/1978 Art.21
(Organizzazione dei servizi di prevenzione).
In relazione agli standards fissati in sede nazionale,
all'unità sanitaria locale sono attribuiti,
con decorrenza 1°gennaio 1980,
i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro
in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute
dei lavoratori….omissis….
Per la tutela della salute dei lavoratori le unità
sanitarie locali organizzano propri servizi di medicina del
lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno delle
unità produttive.
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Le funzioni di vigilanza delle ASL
Legge 833/1978 Art.21
(Organizzazione dei servizi di prevenzione).
…. spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente
della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, assumano
ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in
relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate
relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.
Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso attribuito
agli ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonché la facoltà di
diffida prevista dall'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.
Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle
funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta
regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro. Il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto
impugnato.
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Le funzioni di prevenzione delle ASL
Legge 833/1978 Art.20
(Attività di prevenzione)
Le attività di prevenzione comprendono:
a) individuazione, accertamento e controllo dei fattori di nocività, di
pericolosità e di deterioramento negli ambienti [di vita e] di lavoro…
anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi
di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'unità
sanitaria locale
b) comunicazione dei dati accertati e diffusione della loro conoscenza…
c) indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio
ed al risanamento di ambienti [di vita e] di lavoro…
d) formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di
comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro
caratteristiche tossicologiche …
e) profilassi degli eventi morbosi …
f) verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti,
della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di
insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le
esigenze di tutela dell'ambiente e di difesa della salute della
popolazione e dei lavoratori
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Dipartimento di prevenzione
L'Art.7 del DLgs. 517/93 stabilisce che:
"Le regioni istituiscono un Dipartimento di prevenzione cui sono
attribuite le funzioni attualmente svolte dalle Unità
Sanitarie Locali ai sensi degli artt.16, 20 e 21 della Legge
833 del 23 dicembre 1978.
Il Dipartimento è articolato nei seguenti servizi:
a) igiene e sanità pubblica
b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
d) veterinari,articolati distintamente nelle tre aree funzionali
della sanità animale,dell'igiene della
produzione,trasformazione,commercializzazione,conservazion
e e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati,e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche".
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ORGANI DI VIGILANZA
L’organo fondamentale è quindi il
Dipartimento di Prevenzione della Azienda
Unità Sanitaria Locale
Il Dipartimento di Prevenzione è costituito
da cinque servizi
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SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI
DI LAVORO
b) mappatura dei fattori di rischio per la salute e la
sicurezza dei lavoratori esposti;
o) accertamenti ed inchieste, di propria iniziativa o
su richiesta dell’autorità giudiziaria, concernenti
casi di malattie professionali e di infortunio;
p) pareri preventivi richiesti dai comuni su progetti
relativi ad attività produttive al fine di verificare
la compatibilità dei medesimi con le esigenze di
tutela della salute dei lavoratori.
q)
vigilanza e controllo sull’applicazione della
normativa tecnica vigente in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoror
r)
ricerca e registrazione delle notizie
relative agli infortuni diversi dalle malattie
professionali;
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SERVIZIO PREVENZIONE, PROTEZIONE ED IMPIANTISTICA NEI LUOGHI DI
LAVORO
verifiche di impianti ed apparecchi (ascensori e
montacarichi, impianti per la protezione contro le
scariche atmosferiche, impianti di messa a terra,
apparecchi di sollevamento, recipienti a pressione,
generatori di vapore, impianti di riscaldamento e
frigoriferi ed altri impianti) sottoposti a verifica
secondo la normativa statale vigente;
rilievi fotometrici di vibrazioni e radiazioni
ionizzanti;
vidimazione registri infortuni;
rilascio libretti di tirocinio per esami di abilitazione
alla conduzione di generatori di vapore;
pareri preventivi richiesti dai Comuni su progetti
relativi ad attività produttive, al fine di verificare
la compatibilità dei medesimi con le esigenze di
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sicurezza dei lavoratori.
LA VIGILANZA
SULL'APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN
MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
E' SVOLTA
DALL'UNITA' SANITARIA LOCALE
DAL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
per quanto di specifica competenza
DAL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
per il settore minerario
DALLE REGIONI E PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
per le industrie estrattive di seconda categoria
per le attivita' comportanti "rischi
particolarmente elevati" tale attivita' puo'
essere svolta anche dall'
ISPETTORATO DEL LAVORO
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Regolamento recante l’individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per
le quali l’attività di vigilanza può essere esercitata dagli Ispettorati del lavoro delle Direzioni provinciali del
lavoro
attribuite alla competenza
della Direzione provinciale del lavoro
NEL SETTORE DELLE
COSTRUZIONI EDILI O
LAVORI DI GENIO CIVILE
NEI LAVORI MEDIANTE
CASSONI IN ARIA COMPRESSA
O LAVORI SUBACQUEI
Lavori di costruzione, manutenzione,
in part icolare:
riparazione, demolizione, conservazione,
risanamento di opere fisse, in muratura e in
cemento armato
Opere stradali, ferroviarie, idrauliche,
scavi
Lavori in sotterraneo e gallerie
Con il D.P.C.M. 14 ottobre 1997, n. 412
viene attribuita la
VIGILANZA SUI CANTIERI
ai SERVIZI DI ISPEZIONE DEL LAVORO
DELLE DIREZIONI PROVINCIALI
DEL LAVORO
che la esercitano previa
INFORMAZIONE
al DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE DELL'AZIENDA
SANITARIA LOCALE
secondo PROGRAMMMI
concordati periodicamente
al fine di EVITARE la
SOVRAPPOSIZIONE
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degli interventi ispettivi
Azienda
U.S.L.
VV.FF.
(sullo specifico)
MINISTERO
INDUSTRIA, COMMERCIO
E ARTIGIANATO
(settore minerario)
REGIONI E PROVINCE
AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO
ISPETTORATO
DEL LAVORO
(su competenze specifiche)
UFF. E AUTORITA'
AEREE E MARITTIME
(sullo specifico)
radiazioni ionizzanti
(art. 59, D.Lgs. 230/95)
vigilanza F.S.
rischi elevati
(D.P.C.M. 14.10.1997, n. 412)
costruzioni, cassoni
ad aria compressa,
lavori subacquei,
(previa informazione ASL)
SERVIZIO SANITARIO E TECNICO FORZE
ARMATE, POLIZIA E DI GIUSTIZIA
(secondo le esigenze da individuare con
decreto del Ministro - art. 1, c.2, art. 23, c.4)
ANPA - AGENZIA NAZIONALE
PROTEZIONE AMBIENTE
(su competenze specifiche)
radiazioni ionizzanti
impianti nucleari, materiale
radioattivo, anche in macchine,
miniere, sorgenti, ecc.
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art. 10, D.lgs. 17.3.95, n. 230
(previa informazione altri organi)
INCHIESTE INFORTUNI
- di iniziativa o su richiesta -
ISPEZIONE DI
PREVENZIONE e/o REPRESSIONE
di iniziativa
Gli Ispettori operano attraverso la prescrizione
( artt. 19 e segg., D.Lgs. 758/1994)
Gli Ispettori accedono ai luoghi di lavoro:
•… in qualunque ora
(protetti dal 650 e 651 c.p.)
•anche accompagnati dai R.L.S.
(art. 9, Statuto dei Lavoratori e art. 19,
D.Lgs. 626/1994)
•sono ufficiali di P.G.
(attenzione per le aree o attività sottoposte al
Nulla Osta di segretezza (NOS)
•acquisiscono notizie e documenti
su richiesta
Autorità giudiziaria
Sindacato
R.S.L.
Lavoratori
Anonimo
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CONTRAVVENZIONI
Violazione a norme speciali in materia
di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro (es. D.P.R. 547/55; D.P.R.
303/56; D.LGS. 626/94; D.LGS.
494/96)
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Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro prevista dal
D.Lgs. 758/94
In caso di riscontro di una contravvenzione l’organo di vigilanza
impartisce al contravventore una prescrizione con:
termine per la regolarizzazione
(prorogabile a richiesta motivata)
imposizione di specifiche misure
per far cessare il pericolo
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26-1-1995
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
GAZZETTA
n. 21
UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758
Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia
di lavoro.
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ISPEZIONE
COMUNICAZIONE
AL LEGALE
RAPPRESENTANTE
D.Lgs. n° 758 del 19/12/1994
PRESCRIZIONE con termine <
6m
RICHIESTA DI
PROROGA
per impossibilità di
adempiere
CONCESSIONE
PROROGA
di non oltre 6 m
ADEMPIMENTO
AMMISSIONE AL PAGAMENTO
di ¼ massimo in via amministrativa
COMUNICAZIONE AL PM
entro 120 gg
ARCHIVIAZIONE
COMUNICAZIONE
(notizia reato) AL
PM
SOSPENSIONE
AZIONE PENALE
VERIFICA
(entro 60 gg scad)
RIATTIVAZIONE
AZIONE PENALE
PROCESSO
PENALE
OBLAZIONE
162 BIS
*
INADEMPIMENTO
COMUNICAZIONE
ALL’INADEMPIENTE
entro 90 gg
COMUNICAZIONE
AL PM (entro 90 gg
scad)
* Possibilità di pagare un quarto del massimo ex.
Articolo 24 ultimo comma se adempimento in18/37
tempo
superiore o con modalità diverse
Disposizione
(art. 10 DPR 520/55 e art. 66 DPR 303/56)
È l'istituto previsto per i casi in cui la norma di legge
non contiene indicazioni precise di attuazione o
lascia ad altro organo (tecnico, di vigilanza, ecc.) la
disciplina di questi aspetti.
Nel caso della disposizione, pertanto, la violazione si
concretizza con la sua inosservanza dopo che siano
trascorsi i tempi concessi dall'organo di vigilanza
per la regolarizzazione. La disposizione resta
attualmente in vigore con sanzione prevista
dall'art. 11 del DLvo 758/94.
19/37
Disposizione
(art. 10 DPR 520/55 e art. 66 DPR 303/56)
Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro sono esecutive.
Contro le disposizioni è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di
comunicazione delle disposizioni stesse.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle
funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta
regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro. Il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto
impugnato. (art. 21 L.833/78)
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Disposizione
(art. 11 DPR 520/55 come sostituito dall’art.11 D.Lgs.
758/94)
L’ inosservanza delle disposizioni legittimamente impartite
dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o
igiene del lavoro è punita con la pena dell’arresto fino a
un mese o dell’ammenda fino a € 413.
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Procedura disposizione
Verbale di Disposizione:
indicazione delle misure da attuare con relativi tempi massimi di adempimento
▼
Invio al soggetto interessato
▼
Scadenza
▼
Risposta Ditta
▼
Verifica
▼
Verifica positiva
◄ ►
Verifica negativa
▼
▼
Pratica conclusa
Comunicazione a P.M
per attivazione sanzione penale
Avverso la disposizione è ammesso ricorso (oggi alla Regione)
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Delitto di resistenza a pubblico
ufficiale
Cassazione penale n.7055
15/07/98
fattispecie: chiusura da parte
di una lavoratrice del cancello
dello
stabilimento
con
comando
elettrico
dietro
ordine del datore di lavoro
per impedire l’uscita degli
ispettori USL, che avevano
effettuato un prelievo di
campioni di liquidi ad una
cisterna
Massima :
configurabilità nei
casi di ordine del
datore di lavoro al
lavoratore
per
impedire l’uscita o
l’entrata
nello
stabilimento degli
ispettori USL
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ORGANI DI CONTROLLO
Il primo controllo di impianti di messa a terra, impianti
parafulmini, apparecchi a pressione, apparecchi di sollevamento
materiale è affidato, o per singolo apparecchio o a campione,
all’ISPESL Istituto Superiore per la Prevenzione e la
Sicurezza del Lavoro
Le verifiche periodiche sono eseguite dall’ASL o da Organismi
Notificati
I funzionari dell’ISPESL non sono ufficiali di polizia giudiziaria
UPG
L’ISPESL svolge attività di consulenza e formazione a
pagamento
24/37
Gli Organismi paritetici
Sono costituiti a livello territoriale tra le
organizzazioni sindacali e quelle dei datori di
lavoro
Costituiscono la prima istanza di conciliazione in
merito alle controversie sui diritti di
rappresentanza, informazione e formazione, che
sorgono sui luoghi di lavoro.
Hanno funzioni di orientamento e di promozione
della formazione per i lavoratori.
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Il mandato degli Organismi paritetici
Il combinato disposto tra l’art. 20 e l’art. 22 comma
6 del D.Lgs 626/94 assegna ad organismi paritetici
territoriali due funzioni:
a) orientare e promuovere iniziative formative nei
confronti dei lavoratori e dei Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza,
b) essere prima istanza di riferimento in merito a
controversie sorte in azienda sull’applicazione
concreta dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme
vigenti
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Accordi interconfederali
Quattro accordi interconfederali – Confindustria,
Confapi, Cooperative, Artigianato – stipulati tra le
parti dopo il D.Lgs 626/94 tuttavia vanno oltre la
conferma di queste due fondamentali funzioni e
prefigurano un vero e proprio "sistema di gestione
bilaterale" della partita prevenzione che non ha
precedenti nelle nostre relazioni sindacali. Sono
infatti individuate ulteriori funzioni e sedi
"bilaterali" a livello regionale e nazionale.
27/37
Tre gruppi di funzioni
funzioni di osservatorio/monitoraggio/raccolta/analisi/trasmissione di
dati/trasferimento di conoscenze (relativamente all’applicazione
concreta degli accordi, all’anagrafe degli RLS, all’analisi del trend
infortunistico nel territorio o in particolari comparti, all’emergere
di problematiche legate a rischi particolari od emergenti, ai
risultati di indagini o ricerche, alla diffusione di linee guida
specifiche, alla socializzazione di esperienze di buona pratica, ecc.);
promozione della cultura della prevenzione e di comportamenti
orientati allo sviluppo di relazioni partecipative tra le aziende e i
lavoratori rappresentati (in particolare indirizzando i vari soggetti
aziendali verso una qualificata ed efficace attività informativa e
formativa da realizzarsi in accordo e con il coinvolgimento delle
associazioni di settore e mettendo a disposizione delle aziende e
degli RLS una sollecita gestione delle eventuali controversie);
interlocuzione costante e propositiva con le istituzioni e gli enti
pubblici presenti a livello provinciale, regionale e nazionale - dai
Servizi delle Asl, ai Comitati regionali di coordinamento ex art. 27,
dalla Commissione consultiva nazionale ex art. 26 all’ Ispesl o all’
Inail, alle Università o agli enti di ricerca, ecc. - che hanno compiti28/37
in materia di prevenzione.
GAZZETTA UFFICIALE N. 177 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 30 07 1996
PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
5 giugno 1996
Organismi paritetici. La contrattazione di comparto, da avviare entro novanta
giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente accordo, determinera' le
modalita' operative per la costituzione degli organismi paritetici di cui
all'art. 20 del decreto legislativo n. 626/94, su base territoriale, secondo la
struttura del comparto, assegnando le funzioni ivi previste. In ogni caso, la
funzione di prima istanza di riferimento conciliativo in merito a controversie
sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e
formazione, previsti dalle norme vigenti, non esclude il ricorso alla via
giurisdizionale.
. Fino a che non interviene la predetta disciplina, gli organismi paritetici
previsti dai contratti di comparto svolgeranno anche le funzioni di cui all'
art. 20 del decreto legislativo n. 626/94.
A tale scopo gli organismi predetti si raccorderanno, in base al territorio di
competenza, con i soggetti istituzionali di livello regionale o provinciale,
operanti in materia di salute e sicurezza per favorire la realizzazione delle
finalita' anzidette.
Anche per tali organismi, la funzione di prima istanza di riferimento conciliativo
in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, non esclude il
ricorso alla via giurisdizionale.
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INFORTUNIO
COSA FARE?
IL LAVORATORE DEVE:
Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada
anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro.
IL DATORE DI LAVORO E’ TENUTO A:



Registrare sul registro infortuni gli eventi con prognosi > 1 gg
Denunciare all’INAIL entro due giorni da quello in cui ne ha avuto notizia (24h se mortali) gli infortuni con prognosi > 3gg
Informare le autorità di pubblica sicurezza degli infortuni con
prognosi > 3gg
NEL CASO DI LESIONI
CON PROGNOSI >30GG
VIENE AVVIATA UNA
INDAGINE DALLA
PROCURA CHE DELEGA L’ORGANO DI
VIGILANZA
INCH IESTA DA PARTE
DELLO S.P.I.S.A.L.
A.S.L. COMPETENTE PER
TERRITORIO
EVENTUALE
RESPONSAB ILITA’
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RISARCIMENTO DANNO
LAVORATORE
ADEMPIMENTI DEL
DATORE DI LAVORO
1)
1.
Art. 53 D.P.R. 1124/65: denuncia di infortunio o malattia
professionale all’Istituto Assicuratore, con allegato il certificato
medico
•
Entro 2 GIORNI da quando ne ha avuto notizia (per infortunio
non guaribile entro tre giorni)
•
Entro 24 ORE dall’infortunio (per pericolo di morte o morte)
•
Entro 5 GIORNI dalla comunicazione del lavoratore (per
malattia professionale)
Art. 54 D.P.R. 1124/65: comunicazione all’autorità locale di Pubblica
Sicurezza del Comune in cui è avvenuto l’evento entro 2 GIORNI
31/37
ADEMPIMENTI MEDICI
INFORTUNI SUL LAVORO MALATTIE PROFESSIONALI
PER TUTTI GLI INFORTUNI
A) Consegna certificato INAIL al lavoratore
Codice Deontologico Art. 22 (Certificazione): Il medico non può rifiutarsi di
rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di
salute. Il medico, nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare
soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato.
Art. 52 D.P.R. 1124/65: “…La denuncia della malattia professionale deve
essere fatta dall’assicurato al datore di lavoro entro il termine di 15 giorni
dalla manifestazione di essa…
B) Per infortunio o malattia professionale in agricoltura
invio del certificato-denuncia direttamente all’INAIL
C) In caso di malattia professionale invio denuncia (notifica) alla
AUSL (ai sensi art. 139 DPR 1124/65 modificato dall’art. 10 D.Lgs
32/37
38/00)
ADEMPIMENTI MEDICI
INFORTUNI SUL LAVORO MALATTIE PROFESSIONALI
PER GLI INFORTUNI CON LESIONI GRAVI O
GRAVISSIME
Oltre agli adempimenti poc’anzi elencati:
D) Obbligo di referto da inviare all’Autorità Giudiziaria o
all’U.P.G della AUSL (art. 365 C.P.).
PER LE MALATTIE O DECESSI DA ESPOSIZIONE AD
AGENTI BIOLOGICI E NEOPLASIE DA ESPOSIZIONE
LAVORATIVA AD AGENTI CANCEROGENI
Oltre agli adempimenti poc’anzi elencati:
E) Trasmissione all’ISPESL di copia della documentazione clinica,
anatomo-patologica e inerente l’anamnesi lavorativa.
33/37
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
CODICE DI PROCEDURA PENALE
Titolo II: Notizie di reato
Art. 334: Referto.
• Chi ha l’obbligo di referto deve farlo pervenire entro 48 ORE o, se vi è
pericolo nel ritardo, IMMEDIATAMENTE al pubblico ministero o a
qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la
propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all’ufficiale di
polizia giudiziaria più vicino.
• Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e,
se possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e
quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre
circostanze dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire
le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli
effetti che ha causato o può causare.
• Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima
34/37
occasione, sono obbligate al referto…
L’ANALISI DELL’INFORTUNIO
Le informazioni raccolte devono consentire:
1.Il riconoscimento dei singoli fattori che hanno concorso al
verificarsi dell’evento infortunistico.
2.La valutazione del ruolo svolto da ciascuno di essi.
3.La ricostruzione e l’interpretazione della dinamica.
Per singoli fattori si intende
sia quelli esterni:
 condizioni delle attrezzature, macchine ed impianti
 luogo di lavoro
 microclima, rumore etc.
che quelli legati alla persona:
 grado di preparazione
 informazione
 formazione
 esperienza lavorativa e qualificazione professionale
 stato di salute (idoneita’ al particolare lavoro svolto).
Un metodo di valutazione e di interpretazione delle modalita’
di accadimento dell’infortunio e’ quello che si fonda sulla
predisposizione
(cartacea
o
mentale)
dell’“albero 35/37
delle
cause”.
4 - NESSO CAUSALE
Correlazione “diretta” tra disposizioni
evento che ha cagionato l’infortunio.
legislative
ed
 rispondenza alla normativa antinfortunistica vigente
DPR 547/55, DPR
D.Lgs.626/94 ETC.
164/56,
DPR
303/56,
DPR
549/96,
 rispondenza alla normativa tecnica di riferimento
Norme UNI, UNI-EN, CEI etc.
Es.:
-Norma UNI-EN 292/92 relativamente ai principi generali per
la progettazione del macchinario”
-Norma UNI-EN 294/93 relativamentre alle distanze di
sicurezza
-CEI-EN60204-1/93
relativamente
all’equipaggiamento
elettrico delle macchine
-Norme UNI di classe C) per le singole macchine.
Accertare
se
l’infortunio
e’
occorso
in
circostanze
riconducibili a violazioni di norme antinfortunistiche.
Accertata
la
violazione
definire
l’attribuzione
responsabilita’ (di terzi o dell’infortunato).
della
36/37
37/37