Servizi - CIRCMSB

Download Report

Transcript Servizi - CIRCMSB

ORDINAMENTO DEI SERVIZI
ART. 1
Strutture operative
Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali il Consorzio opera con strutture proprie eventualmente
integrate con quelle delle Università, di altri Enti Pubblici o privati di Ricerca e di Amministrazioni dello Stato.
Le strutture operative del Consorzio sono costituite da:
1) Unità di ricerca
2) Laboratori
3) Servizi tecnici e amministrativi
Le Unità di Ricerca, di cui al successivo art. 2, sono organi aventi il fine di svolgere l'attività di ricerca presso
Enti consorziati e/o convenzionati.
I Laboratori, di cui al successivo art. 3, sono organi aventi il fine di realizzare e gestire su scala nazionale e
internazionale grandi strutture di ricerca accessibili a tutti i partecipanti alle attività del Consorzio, oppure di
fornire supporto ai progetti nazionali di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici del Consorzio.
I Servizi Tecnici e Amministrativi vengono costituiti in esclusiva funzione dello sviluppo delle attività
scientifiche del Consorzio e ne costituiscono un supporto.
ART. 2
Unità di Ricerca
Le Unità di Ricerca sono organi aventi il fine di svolgere e coordinare localmente l'attività di ricerca propria del
Consorzio nel quadro degli obiettivi programmatici del Consorzio, anche in collaborazione con altri Enti.
Presso ogni Università od Ente consorziato e/o convenzionato può essere istituita una o, eccezionalmente
anche più, Unità di Ricerca cui fa capo il personale ricercatore afferente alla Università o struttura locale
interessata.
Ogni Unità è costituita su decisione del Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio Scientifico.
Le attività di ricerca nelle Unità e le risorse ad esse attribuite, si programmano e si sviluppano con riferimento
al Piano Triennale Consortile delle Ricerche ed a Progetti nazionali od internazionali.
Ove ne ricorrano le condizioni, il Consiglio Direttivo delibererà lo scioglimento dell'Unità.
ART. 3
Laboratori
I Laboratori sono organi del Consorzio aventi il fine di svolgere attività di ricerca di livello nazionale ed
internazionale o rivolta ad Enti ed Industrie.
Ogni Laboratorio è costituito su decisione del Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio Scientifico.
Ove ne ricorrano le condizioni il Consiglio Direttivo delibererà lo scioglimento del Laboratorio e l'attribuzione
delle sue risorse.
ART. 4
Organi dell'Unità o del Laboratorio
Sono organi dell'Unità/Laboratorio:
1) Il Direttore dell'Unità di Ricerca o del Laboratorio
2) L'assemblea di Unità o di Laboratorio
ART. 5
Direttore di Unità o di Laboratorio
Il Direttore dell'Unità è nominato nell'ambito del personale dipendente o associato dell'Unità dal Consiglio
Direttivo del Consorzio, di norma tra i professori di ruolo o fuori ruolo, o gradi equivalenti su indicazione
dell'Assemblea di Unità.
Il Direttore di Laboratorio è nominato dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consiglio Scientifico e del
personale dipendente ed associato del Laboratorio, di norma tra i professori di ruolo o fuori ruolo o gradi
equivalenti del personale associato o del personale esterno collegato con competenze specifiche a livello
nazionale ed internazionale.
Il Direttore del Consorzio dovrà indire le consultazioni per le Direzioni locali in modo tale che esse possano
essere concluse almeno 60 giorni prima della scadenza dei mandati dei Direttori uscenti.
I risultati delle consultazioni verranno sottoposti al Consiglio Direttivo che, sentito il Consiglio Scientifico,
provvederà direttamente alla nomina dei nuovi Direttori di Unità o di Laboratorio.
Il Direttore di Unità resta in carica per la durata di tre anni.
Il Direttore di Laboratorio non può essere incaricato consecutivamente più di sei anni.
Al Direttore di Unità/Laboratorio è affidato il coordinamento del gruppo locale che costituisce l'Unità di Ricerca
o il Laboratorio. Il Direttore dell'Unità/Laboratorio convoca e presiede l’Assemblea di Unità (o di Laboratorio) e
comunica annualmente al Consiglio Scientifico ed al Consiglio Direttivo l'elenco aggiornato del personale
dipendente e del personale associato ed esterno ad essa facente capo. Egli coordina il funzionamento
generale dell'Unità/Laboratorio (essendo anche responsabile del personale e delle apparecchiature di
Unità/Laboratorio) e predispone i programmi ed i rendiconti scientifici e finanziari dell'Unità/Laboratorio stessa.
Il Direttore dell'Unità o di Laboratorio è responsabile amministrativo della gestione dei progetti e dei contratti di
ricerca assegnati all'Unità/Laboratorio.
ART. 6
Assemblea di Unità/Laboratorio
L'assemblea di Unità/Laboratorio è di norma costituita da tutto il personale dipendente e collaboratore
associato che fa parte dell'Unità/Laboratorio.
Essa viene presieduta dal Direttore di Unità, o, in caso di impedimento, da persona da lui all'uopo delegata, o
dal più anziano tra i professori di ruolo o fuori ruolo o gradi equivalenti.
L'assemblea di Unità/Laboratorio esprime parere sul programma scientifico e sul rendiconto annuale di attività,
nonchè sull'aggiornamento annuale dell'elenco del personale di Unità di cui all'art. 1, Titolo II, del
Regolamento Organico del Personale.
L'assemblea di Unità/Laboratorio è convocata almeno una volta all'anno oppure ogni volta che il Direttore lo
ritenga necessario o che ciò sia richiesto da un quarto dei suoi componenti.
Essa può venire allargata al personale esterno collegato in relazione alle attività o alla elaborazione di Progetti
e per la discussione dei consuntivi relativi.
ART. 8
Progetti, Direttore di Progetto
Le attività del Consorzio si svolgono altresì attraverso la realizzazione di Progetti nazionali e/o internazionali
che utilizzano in modo coordinato sia le strutture operative del Consorzio che di altri Enti.
I Progetti hanno durata definita e obiettivi predeterminati all'atto del loro avvio.
Il Direttore di Progetto è nominato, per la durata del Progetto, dal Direttore del Consorzio, fra i ricercatori
operanti nel Progetto su indicazione di tutti i partecipanti al Progetto medesimo.