disciplinare per lo svolgimento del mercato ortofrutticolo via genova

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Allegato “A”
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
Città Metropolitana di Bari
DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO IN VIA
GENOVA
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Obiettivi generali
Art. 3 - Finalità del disciplinare di mercato
Art. 4 - Gestione del mercato
Art. 5 - Ubicazione del mercato
Art. 6 - Svolgimento ed orario del mercato
Art. 7 - Ammissione al mercato
Art. 8 - Assegnazione degli spazi di vendita
Art. 9 - Prodotti agricoli in vendita
Art. 10 Modalità di vendita
Art. 11 - Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato
Art. 12 - Compiti del soggetto gestore autorizzato
Art. 13 - Disciplina amministrativa e controlli
Art. 14 - Sanzioni, cause di estromissione dell’imprenditore agricolo dal mercato e revoca
dell’autorizzazione al soggetto gestore
Art. 15 - Privacy
Art. 16 Disposizioni finali
Art. 1 OGGETTO
Il presente disciplinare regola la vendita di prodotti ortofrutticoli nella struttura
denominata "Struttura civica polifunzionale di Via Genova" (anche indicata di seguito
come "mercato") nell'abitato del Comune di Gravina in Puglia.
All'interno della struttura sarà consentito, dal lunedì al sabato a partire dalle ore 15,00 e
nelle domeniche per l'intera giornata, lo svolgimento di qualsiasi manifestazione culturale,
mostra, spettacolo, convegno, concerto, sagra e comunque ogni altra attività di interesse
culturale.
Art. 2. OBIETTIVI GENERALI
Le attività che saranno consentite all'interno dell'immobile denominato "Struttura civica
polifunzionale di Via Genova" sono volte a dare piena valorizzazione alla struttura, a
conservarla e gestirla in perfetto stato ed innescare i potenziali processi economici che dalla
gestione dello stessa possono derivare.
La concessione del servizio di gestione del mercato non è soggetta a canone a carico
del soggetto Gestore. Nessun compenso è dovuto dal Comune al soggetto Gestore.
Per far fronte alle spese di gestione del mercato il gestore utilizzerà la quota di
partecipazione che gli operatori ammessi al mercato sono tenuti a pagare nell’importo fissato
dalla Giunta comunale.
Art. 3. FINALITÀ DEL DISCIPLINARE DI MERCATO
Il presente disciplinare regola le modalità di vendita e di partecipazione al mercato di
Gravina in Puglia da parte di operatori ortofrutticoli, garantendo agli stessi di operare in un
contesto idoneo nel rispetto di regole comportamentali certe.
Art. 4. GESTIONE DEL MERCATO
La gestione del mercato avverrà a mezzo di un soggetto terzo denominato “soggetto
gestore” individuato attraverso apposita gara ad evidenza pubblica.
Art. 5. UBICAZIONE DEL MERCATO
Il mercato è ubicato nell'area di proprietà comunale sita in Via Genova tra la Via Padova
e la Via Venezia, all'interno del centro abitato del Comune, identificata in catasto fabbricati al
Fg.103 N.37134 Sub1- Via Padova, senza n.c.
Nella struttura potranno essere allocate massimo 13 operatori su postazioni di mq.10
ciascuna.
Art. 6. SVOLGIMENTO ED ORARIO DEL MERCATO
Il mercato dovrà essere tenuto, dalle ore 07,00 alle ore14,00, tutte le settimane dell'anno
almeno nelle giornate dal lunedì al sabato.
Art. 7. AMMISSIONE AL MERCATO
Sono ammessi al mercato gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile
iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, le società di cui
all'art. 1, comma 1094, della legge 27.12.2006, n°296, nonchè i commercianti di ortofrutta.
I soggetti ammessi devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma
1 del D. Lgs.18.05.2001 n.228 e non essere nelle condizioni ostative di cui al comma 6 del
medesimo articolo 4.
La richiesta di assegnazione di posteggio deve essere presentata presso la sede
legale del soggetto gestore.
I prodotti agricoli posti in vendita devono:
essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti;
essere eventualmente etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli
prodotti e con l’indicazione del luogo di origine.
Art. 8 ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI VENDITA
Gli spazi disponibili verranno assegnati secondo l’ordine di presentazione delle
domande.
Lo spazio occupato dal banco e dalla merce non potrà eccedere i limiti dell’area
assegnata.
E’ comunque vietato danneggiare in ogni caso la pavimentazione all'interno
dell'immobile con apposizione di chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi tipo.
Gli assegnatari del posteggio sono tenuti al pagamento di quanto dovuto per
l'utilizzazione degli spazi nella misura di Euro 0,40+IVA / mq al giorno.
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente in favore del soggetto gestore.
Art. 9. PRODOTTI AGRICOLI IN VENDITA
Possono essere posti in vendita solo prodotti freschi.
Tutti i prodotti posti in vendita devono essere conformi alla disciplina vigente in materia
di igiene degli alimenti, eventualmente etichettati nel rispetto della normativa vigente per i
singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell’impresa produttrice.
Art. 10. MODALITÀ DI VENDITA
Nell’area del mercato la vendita si svolge all’interno dello spazio assegnato a ciascun
operatore.
E' vietata la circolazione dei veicoli al’interno dell’area.
In ogni caso gli operatori devono:
a. assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
b. effettuare le operazioni di carico e scarico secondo disciplina che verrà adottata dal
soggetto gestore all'interno dell'area scoperta retrostante la struttura.
Sotto l’aspetto igienico sanitario, le attività di vendita devono essere svolte in conformità
alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto
previsto dal Capitolo 3 dell’allegato 2 del Regolamento CE 852/2004 nei limiti di applicabilità
delle stesse alla produzione primaria.
Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e
vendute a peso netto ai sensi della legge 5.08.1981 n°441 e successive modificazioni.
I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati devono recare in modo chiaro e ben
leggibile il prezzo per unità di misura, secondo le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del
D. Lgs. 6.09.2005, n°206 “Norme a tutela del consumatore”, mediante l’uso di un cartello o
con altre modalità idonee allo scopo.
Art. 11. OBBLIGHI DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI AL MERCATO
Gli assegnatari partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto
stabilito dalle norme del presente disciplinare nonché delle seguenti disposizioni:
a. dotarsi, con spese a totale e loro esclusivo carico, di idonee strutture per l’esposizione dei
prodotti a vendersi, nonché a montarle non prima delle ore 6,00 e smontarle entro le ore 15,00;
b. a ripulire gli spazi assegnati e utilizzati entro le ore 15,00;
c. esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l’identificazione del
produttore;
d. osservare eventuali disposizioni dell’Amministrazione Comunale riguardanti l’accesso
e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci;
e. utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti
autonome, comunque, non inquinanti;
f. osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite
dall'Amministrazione comunale;
g. distribuire ai clienti sacchetti della spesa biodegradabili;
h. lasciare pulito e sgombro da rifiuti l'area di carico e scarico retrostante e gli spazi
circostanti al termine del mercato;
i. aderire ad iniziative di promozione del mercato riguardanti momenti di accoglienza
integrativi ed aggregativi con il cliente consumatore, che consentano di far conoscere il
percorso dei prodotti dalla terra alla tavola;
j. rispondere per danni causati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi, nell’ambito
dell’utilizzo del’area assegnata e degli spazi retrostanti la struttura destinati a carico e scarico
merci.
Art. 12. OBBLIGHI E PREROGATIVE DEL SOGGETTO GESTORE AUTORIZZATO
Il soggetto gestore avrà facoltà di installare una recinzione intorno all’area retrostante la
struttura polifunzionale da adibirsi a carico e scarico merci e a parcheggio di un mezzo per
ciascun assegnatario.
Costituiscono obblighi del soggetto gestore autorizzato:
a. l’ammissione alla partecipazione al mercato unicamente dei soggetti in possesso dei
requisiti indicati dall’art. 7 del presente disciplinare e la loro estromissione;
b. la vigilanza affinché i partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal presente
disciplinare;
c. l’adesione ad iniziative di promozione del mercato organizzate dal Comune di Gravina in
Puglia;
d) l’organizzazione ed il funzionamento del mercato;
e) la gestione della fase di individuazione degli operatori ortofrutticoli partecipanti sulla
base dei criteri fissati dall’Ente;
f) la predisposizione di apposita graduatoria degli assegnatari secondo ordine di ricezione
delle domande nonché la cura dei connessi adempimenti burocratici;
g) l’assegnazione degli spazi di vendita ai singoli operatori collocati in graduatoria;
h) la rilevazione delle presenze dei partecipanti;
i) farsi carico di tutti gli adempimenti relativi all’applicazione della normativa comunitaria e
nazionale in materia di sicurezza e igiene dei prodotti alimentari;
l) l’organizzazione in proprio di tutte le iniziative ammesse all’interno della struttura;
m) Comunicare al Servizio comunale Attività Produttive ogni informazione o
documentazione che sarà ritenuta necessaria per il buon funzionamento del mercato.
Il gestore è obbligato inoltre a :
- curare l’esecuzione di tutte le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria;
-
- rispettare e far rispettare le normative vigenti e le direttive a tutela dei consumatori per la
trasparenza dei prezzi nonché a garantire un effettivo controllo sanitario sui prodotti in
vendita;
- svolgere tutte le attività secondo principi di efficienza, efficacia e di tutela del
consumatore;
- vigilare affinché gli operatori partecipanti rispettino quanto previsto dal disciplinare
e provveda alla loro estromissione dal mercato in presenza di comportamenti non rispettosi
dello stesso;
- promuovere incontri con gli operatori al fine di concordare eventuali modifiche
migliorative al mercato, da sottoporre poi all’Amministrazione, in accordo con le
organizzazioni professionali.
- fornire al Comune l’elenco dei partecipanti.
Art. 13. RESPONSABILITÀ CIVILE
Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni subiti dal
proprio personale o per danni eventualmente arrecati a persone e/o a beni, di proprietà
propria, del Comune o di terzi, nell’espletamento delle prestazioni contrattuali.
Art. 14. DISCIPLINA AMMINISTRATIVA E CONTROLLI
L'esercizio dell'attività di vendita nell’ambito del mercato, non è soggetto alla
disciplina sul commercio su area pubblica.
Il mercato è soggetto all'attività di controllo del Comune che accerta il rispetto delle
disposizioni di cui al citato decreto e del presente disciplinare.
Art. 15. SANZIONI, CAUSE DI ESTROMISSIONE DEGLI OPERATORI
MERCATO E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE AL SOGGETTO GESTORE
DAL
La violazione di una o più delle disposizioni del presente disciplinare, potrà comportare
l’estromissione dell’operatore dal mercato stesso.
Gravi e persistenti violazioni agli obblighi specificamente imposti dal
presente
disciplinare commesse dal soggetto autorizzato allo svolgimento del mercato possono
comportare la revoca dell’autorizzazione.
Art. 16. INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il comune ha facoltà di revocare in ogni momento la concessione per
inadempienza del gestore, rispetto agli impegni assunti, tali da compromettere la
gestione e l’organizzazione del mercato ed in particolare:
- Ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per l’esercizio della
vendita diretta dei prodotti agricoli;
- Svolgimento dell’attività di vendita non conforme al disciplinare del mercato;
- Interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi accertati;
- Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni
contrattuali;
- Inosservanza delle leggi vigenti in materia.
- Esercizio dell’attività di somministrazione all’interno del mercato qualora non
autorizzata;
Tutte le clausole di risoluzione del contratto sono comunque essenziali e, al
verificarsi delle ipotesi previste, è facoltà del Comune di risolvere anticipatamente il
contratto.
ART.17. GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI EX D.LG N.196/2003 E SS.MM.II
E’ fatto obbligo al concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e
delle notizie raccolte nell’espletamento dell’incarico, applicando la disciplina in materia
prevista dal D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
L’affidatario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d’ufficio.
In caso di acclarata responsabilità personale del dipendente per violazione degli
obblighi imposti dal contratto sottoscritto, il Concessionario è tenuto ad adottare i
provvedimenti consequenziali, con possibilità del Comune di tutelare i propri interessi
nelle competenti sedi giudiziarie.
Il Concessionario del servizio assume l’incarico di responsabile del trattamento
dei D.M. 20.11.2007.
Il Comune conserva il potere di effettuare controlli di competenza mediante propri organi di
vigilanza e di adottare in caso di accertata violazioni, i conseguenti atti previsti dalla normativa
vigente.
Il Concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il
Comune riterrà di eseguire o far eseguire, e a fornire al Comune tutte le notizie e i dati che gli
saranno richiesti nei termini stabili dal Comune stesso.