Transcript IT - Europa

Consiglio
dell'Unione europea
Bruxelles, 18 ottobre 2016
(OR. en)
13435/16
PECHE 379
DELACT 217
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine:
Data:
Destinatario:
Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale
della Commissione europea
14 ottobre 2016
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio
dell'Unione europea
n. doc. Comm.:
C(2016) 6500 final
Oggetto:
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
14.10.2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014
che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca
pelagica nelle acque sudoccidentali
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 6500 final.
All.: C(2016) 6500 final
13435/16
bp
DG B 2A
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COMMISSIONE
EUROPEA
Bruxelles, 14.10.2016
C(2016) 6500 final
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 14.10.2016
recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 che istituisce un piano
in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali
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RELAZIONE
1.
CONTESTO DELL’ATTO DELEGATO
Un obiettivo fondamentale della nuova politica comune della pesca (PCP), quale stabilita nel
regolamento (UE) n. 1380/2013, è la progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di
pesca dell’UE. Oltre a costituire uno spreco considerevole di risorse, i rigetti hanno effetti
negativi sullo sfruttamento sostenibile di queste ultime e sulla redditività economica delle
attività di pesca. L’obbligo di sbarco nelle acque dell’Unione si applica alla pesca pelagica a
decorrere dal 1º gennaio 2015. La riforma della politica introduce inoltre una maggiore
regionalizzazione, volta da un lato ad abbandonare la microgestione a livello dell’Unione e
dall’altro a garantire che le norme tengano conto delle specificità di ogni zona marina e
attività di pesca.
La nuova PCP prevede una serie di disposizioni volte ad agevolare l’attuazione dell’obbligo
di sbarco. Sono previste disposizioni generiche di flessibilità che possono essere applicate
dagli Stati membri nel contesto della gestione dei rispettivi contingenti. La nuova PCP
stabilisce inoltre meccanismi specifici di flessibilità che devono essere attuati mediante piani
pluriennali o, in loro assenza, nell’ambito dei cosiddetti piani in materia di rigetti. Tali piani
sono concepiti come una misura temporanea con una durata massima di tre anni. Essi si
basano su raccomandazioni comuni concordate da gruppi di Stati membri della stessa regione
o dello stesso bacino marittimo.
Il presente atto delegato riguarda taluni tipi di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali di cui
all’articolo 15, paragrafo l, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013. Conformemente
all’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013, un piano sui rigetti può
includere la fissazione della taglia minima di riferimento per la conservazione.
Conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la proposta di atto
delegato si basa sulla raccomandazione comune elaborata e presentata alla Commissione dagli
Stati membri interessati (Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo) che hanno un
interesse di gestione diretto nelle attività di pesca in causa in questa regione.
2.
CONSULTAZIONI PRECEDENTI L’ADOZIONE DELL’ATTO
Ai fini dell’attuazione dell’impostazione regionalizzata, gli Stati membri che si affacciano
sulle acque sudoccidentali hanno convenuto che il paese che presiede il gruppo, ovvero il
Portogallo, avrebbe presentato alla Commissione una raccomandazione comune, che è stata
dunque trasmessa ai servizi della Commissione il 31 maggio 2016. Tale raccomandazione
conteneva la proposta di modifica delle taglie minime di riferimento per la conservazione del
sugarello (Trachurus spp.) nelle divisioni CIEM VIIIc e IX.
Conformemente alla procedura descritta all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013,
tale raccomandazione comune è frutto delle discussioni svoltesi tra gli Stati membri delle
acque sudoccidentali che hanno un interesse diretto alla gestione della pesca, tenendo anche
conto dei pareri del consiglio consultivo per le acque sudoccidentali e del consiglio consultivo
per gli stock pelagici, che sono competenti per le attività di pesca oggetto della
raccomandazione comune. Per ciascun elemento, la raccomandazione comune comprendeva
una documentazione a sostegno delle misure proposte.
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La raccomandazione comune è stata elaborata dagli Stati membri interessati, coordinati a
livello regionale e sul piano tecnico sotto la guida di un gruppo ad alto livello di direttori della
pesca e in stretta consultazione con le parti interessate.
Nell’ambito del quadro regionale sopra menzionato, il consiglio consultivo per le acque
sudoccidentali è stato consultato per tutta la durata del processo, date le specificità della pesca
del sugarello, praticata da un gran numero di piccoli pescatori rappresentati in seno al
suddetto consiglio consultivo, e la natura dell’adeguamento del piano in materia di rigetti per
gli stock pelagici, limitato alle condizioni esistenti. Il consiglio consultivo per gli stock
pelagici è stato consultato in una fase successiva.
L’elemento principale della raccomandazione comune finale presentata dagli Stati membri
alla Commissione, riguardante la modifica della taglia minima di riferimento per la
conservazione del sugarello nella divisione CIEM VIIIc e nella sottozona IX, è stato valutato
dal pertinente gruppo di lavoro di esperti dello CSTEP nonché nell’ambito della riunione
plenaria dello CSTEP del 4-8 luglio 2016 1.
Attualmente la taglia minima di riferimento per la conservazione del sugarello stabilita nel
regolamento (CE) n. 850/98 è di 15 cm, mentre il regolamento (UE) 2016/72 prevede che, per
gli stock di sugarello nella divisione CIEM VIIIc, nella sottozona IX, nella sottozona X e
nelle acque dell’Unione della zona COPACE circostanti le isole Azzorre e nelle acque
dell’Unione della zona COPACE circostanti Madera, non più del 5% possa consistere di
sugarelli di taglia compresa tra 12 e 15 cm. La cattura di sugarelli di taglia inferiore a 15 cm
costituisce una pratica antica nelle attività di pesca dipendenti da questa specie e
particolarmente osservata nella storica pesca artigianale con sciabiche da spiaggia detta
“xávega” praticata nella divisione CIEM IXa, da cui dipendono alcune comunità locali.
Lo CSTEP ha concluso che il fatto di modificare la taglia minima di riferimento per la
conservazione di una piccola parte dello stock, come proposto dalla raccomandazione
comune, comporta un rischio ridotto di modificare il modello di sfruttamento tradizionale, che
prevede anche la cattura di novellame. Tale modello di sfruttamento, combinato con tassi di
sfruttamento poco elevati, non sembra compromettere le dinamiche degli stock interessati.
Sulla base della valutazione realizzata dallo CSTEP e dalla Commissione, e previo
chiarimento di alcuni punti della raccomandazione comune, la Commissione ritiene che
quest’ultima sia conforme all’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013,
come precedentemente indicato.
3.
ELEMENTI GIURIDICI DELL’ATTO DELEGATO
Sintesi delle misure proposte
Il principale intervento giuridico consiste nell’adottare misure che agevolino l’attuazione
dell’obbligo di sbarco. Il regolamento specifica le taglie minime di riferimento per la
conservazione del sugarello nelle divisioni CIEM VIIIc e IX.
Base giuridica
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https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1471816/2016-07_STECF+16-10++Evaluation+of+LO+joint+recommendations_JRCxxx.pdf
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Articolo 15, paragrafo 6, e articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Principio di sussidiarietà
La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione europea.
Principio di proporzionalità
La proposta rientra nel campo di applicazione dei poteri delegati conferiti alla Commissione
dall’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non va al di là di quanto è
necessario per conseguire l’obiettivo di tale disposizione.
Scelta dello strumento
Strumento proposto: regolamento delegato della Commissione.
Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: alla Commissione è stato
conferito il potere di adottare un piano in materia di rigetti mediante atti delegati. Gli Stati
membri che hanno un interesse di gestione diretto hanno presentato una raccomandazione
comune. Le misure contemplate nella raccomandazione comune e incluse nella presente
proposta sono basate sui migliori pareri scientifici disponibili e soddisfano tutti i requisiti
pertinenti di cui all’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 14.10.2016
recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 che istituisce un piano
in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti
(CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE)
n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del
Consiglio 2, in particolare l’articolo 15, paragrafo 6, e l’articolo 18, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in
tutte le attività di pesca dell’Unione mediante l’introduzione di un obbligo di sbarco
delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
(2)
L’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla
Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato,
per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni
elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.
(3)
Il regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione 3 istituisce un piano in
materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali al fine
di facilitare l’attuazione dell’obbligo di sbarco tramite alcuni meccanismi di
flessibilità.
(4)
Conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE)
n. 1380/2013, un piano in materia di rigetti può includere la fissazione delle taglie
minime di riferimento per la conservazione.
(5)
Il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno un interesse diretto
alla gestione della pesca nelle acque sudoccidentali. Dopo aver consultato il consiglio
consultivo per le acque sudoccidentali e il consiglio consultivo per gli stock pelagici, il
30 maggio 2016 i suddetti Stati membri hanno presentato alla Commissione una
raccomandazione comune in cui hanno proposto che, in deroga all’allegato XII del
2
GU L 354 del 28.1.2013, pag. 22.
Regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un
piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali (GU L 370
del 30.12.2014, pag. 31).
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regolamento (CE) n. 850/1998 del Consiglio 4, la taglia minima di riferimento per la
conservazione del sugarello (Trachurus spp.) nella divisione CIEM VIIIc e nella
sottozona CIEM IX venga fissata a 12 cm per il 5% dei contingenti rispettivi della
Spagna e del Portogallo. La raccomandazione comune ha proposto inoltre che, entro
tale limite del 5% del contingente di sugarello, nell’ambito della pesca artigianale con
sciabiche da spiaggia detta “xávega” praticata nella divisione CIEM IXa, l’1% del
contingente del Portogallo possa essere catturato con una taglia inferiore a 12 cm.
(6)
Un contributo scientifico è stato fornito dagli organismi scientifici competenti e rivisto
dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Lo CSTEP ha
concluso che il fatto di ridurre la taglia minima di riferimento per la conservazione,
come suggerito dalla raccomandazione comune, comporta un rischio limitato di
modificare il modello di sfruttamento tradizionale. Tale modello di sfruttamento,
combinato con tassi di sfruttamento poco elevati, non sembra compromettere le
dinamiche degli stock interessati. Al tempo stesso, lo CSTEP ha fatto osservare che il
controllo delle catture con limiti di taglia diversi può essere problematico e, se non
effettuato correttamente, può determinare un aumento della mortalità. È inoltre
importante che i limiti percentuali stabiliti per le taglie inferiori siano rispettati.
È dunque fondamentale che gli Stati membri interessati mettano in atto misure di
controllo adeguate per il tipo di pesca in questione.
(7)
Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all’articolo 18,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono di conseguenza essere
incluse nel piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque
sudoccidentali.
(8)
È quindi opportuno
(UE) 1394/2014.
(9)
Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle
attività economiche collegate alla campagna di pesca della flotta dell’Unione e sulla
relativa pianificazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore
immediatamente dopo la sua pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal
1° gennaio 2017,
modificare
di
conseguenza
il
regolamento delegato
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(a)
All’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1394/2014 è aggiunto il paragrafo seguente:
“In deroga all’allegato XII del regolamento (CE) n. 850/1998, la taglia minima di
riferimento per la conservazione del sugarello (Trachurus spp.) catturato nella
divisione CIEM VIIIc e nella sottozona CIEM IX è di 12 cm per il 5% dei
contingenti rispettivi della Spagna e del Portogallo nelle suddette zone. Entro tale
limite del 5%, nell’ambito della pesca artigianale con sciabiche da spiaggia detta
“xávega” praticata nella divisione CIEM IXa, l’1% del contingente del Portogallo
può essere catturato con una taglia inferiore a 12 cm.”
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Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della
pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14.10.2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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