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Coordinamento Nazionale del Settore della Pesca
Federazione Nazionale Imprese di Pesca
Associazione Nazionale di Organizzazione
di Produttori del Settore Ittico
IPI
Federazione delle Organizzazioni
di Produttori
della Pesca e dell’Acquacoltura Italiane
Roma, 15 Giugno 2016
Prot. n. 46/U
Al Sottosegretario di Stato
On. Giuseppe Castiglione
e, p.c. Al Direttore Generale della Pesca
marittima e dell'acquacoltura
Dr. Riccardo Rigillo
Oggetto: DM 25 gennaio 2016 - considerazioni e proposte
Onorevole Sottosegretario,
la recente pubblicazione del decreto 25 gennaio 2016 ha suscitato non poche perplessità presso le
imprese e le Organizzazioni di Produttori dedite alla pesca del pesce azzurro, confermate nel corso di una
recente riunione tenutasi venerdì scorso a Rimini; in esso sono contenute alcune prescrizioni che non
riusciamo a collocare del tutto all'interno di regole fornito dalle varie raccomandazioni CGPM.
Inoltre, la recente adozione a Malta di un'ennesima raccomandazione non fa che aumentare i dubbi su
quale sia l'assetto attuale della disciplina di questo importante segmento di pesca.
In primo luogo non possiamo non stigmatizzare l'assenza di consultazione - ben inteso, non concertazione sia in ordine al decreto appena pubblicato sia con riferimento all'andamento del confronto che si è
protratto in queste settimane a livello comunitario per la messa a punto della proposta dell'Unione
europea, oggetto di approvazione da parte dell'assemblea CGPM.
Ciò peraltro stride con la prassi che codesto Dicastero abitualmente segue per la messa a punto delle
politiche di settore (un esempio su tutti il cd. "tavolo molluschi"), soprattutto in questo periodo ricco di
nuove sfide imposte dalla PCP e caratterizzato dall'attenzione massima richiesta per gestire lo stato di salute
degli stock mediterranei.
IPI
Coordinamento Pesca
Venendo al merito del provvedimento di gennaio, desideriamo richiamare l'attenzione in particolare su
alcuni aspetti:
1. il perché dell'opzione irrevocabile ad utilizzare volante o circuizione fra tutti quelli autorizzati in licenza,
con il conseguente divieto di utilizzo di altri attrezzi all'infuori di PS o PTM (cfr. art. 3, co. 3 e art. 4,
co. 3);
2.
Il perché della scelta del requisito dei 140 giorni in due anni consecutivi nel periodo 2011/2015.
3.
Il perché della perentorietà del termine fissato al comma 2 del cit. art. 4, a proposito della domanda di
rinnovo dell'autorizzazione annuale che verrà rilasciata da codesta Direzione generale.
Quanto al primo punto, esprimiamo altresì forti perplessità sulla scelta operata con il decreto in commento
di impedire la pesca con altri attrezzi legittimamente detenuti in licenza dalle imprese. Non ne
comprendiamo la ragione, né ritroviamo fondamento alcuno a tale misura nelle varie raccomandazioni
CGPM succedutesi nel tempo.
Non capiamo la ragione di una norma che tenda di fatto ad inibire l'utilizzo di attrezzi destinati alla cattura di
specie diverse da quelle oggetto della presente regolamentazione; ci sembra una forma di "specializzazione
coatta" che peraltro introduce un elemento di eccessiva rigidità nella gestione della pesca. Avremmo
preferito che una misura del genere fosse stata concepita come volontaria, magari incentivandola con
soluzioni di varia natura (non finanziarie).
Si ritiene pertanto che le misure spazio-temporali previste dal DM 16 marzo 2015 (ora abrogato) debbano
essere ripristinate, evidentemente coordinate con quanto previsto dalla raccomandazione di Malta.
Essa stabilisce al punto 6 (V. infra) che per il 2017 e per il 2018 il limite massimo di giornate è di 180 per
anno, con un massimo di 144 per sardine o di acciughe.
Quanto poi al requisito dei 140 gg nel periodo 2011/2015 (punto 2), esso sta compromettendo la continuità
aziendale di alcune imprese di pesca che non potranno dimostrare di possederlo, pur avendo il pesce
azzurro come specie target. Peraltro si tratta di un requisito che non trova fondamento in alcuna
prescrizione internazionale vigente ma, avendo valore retroattivo, "taglierà fuori" alcune imprese in maniera
irreversibile, con rilevanti danni economici ed occupazionali.
Si vuole a tal proposito evidenziare che nella definizione dei criteri sarebbe stato più agevole evincere il
numero delle imbarcazioni dedite alla pesca dei piccoli pelagici in base ai programmi operativi (ex Reg.
104/2000) e ai piani di produzione e commercializzazione (ex Reg. 1379/2013) presentati negli anni
2011/2015 dalle OP (che, ricordiamo, rappresentano l’85% dei produttori operanti nelle GSA 17 e 18),
approvati con provvedimento adottato da codesta PA. Resta inteso che per le altre imprese sarebbe
auspicabile la definizione di criteri che, sempre in linea con le disposizioni internazionali, non creino
comunque turbativa.
Da ultimo una breve riflessione sul tema della perentorietà dei termini: ci sembra una norma ad alto rischio
di penalizzazione, soprattutto se consideriamo l'inevitabile effetto esiziale conseguente. Un ritardo, una
dimenticanza, anche di solo qualche giorno, può capitare. Anche nel pagamento delle tasse; a titolo di
esempio, consideriamo la norma sul pagamento tardivo della tassa di concessione governativa della licenza
di pesca contenuta all'art. 10 del cd "testo unificato" che, ancorché "incagliato" in Commissione Bilancio alla
IPI
Coordinamento Pesca
Camera dei deputati, ha comunque ricevuto parere favorevole da parte di codesto Ministero.
Nel nostro caso, invece, il ritardo anche di un solo giorno comporterà di fatto la chiusura di aziende
fortemente specializzate, con tassi di occupazione superiori alla media e notevole capitalizzazione.
Per tale ragione, proprio sulla scorta della positiva esperienza che poc'anzi ricordavamo del tavolo molluschi,
chiediamo:
1.
che venga istituito presso il Mipaaf un tavolo di consultazione anche in questa materia, al fine di far
partecipare il settore alle evoluzioni che, come vediamo, sono oramai profonde, repentine ed
inarrestabili;
2.
che venga posticipato il termine di scadenza previsto dal cit. decreto 25 gennaio 2016, apportando allo
stesso le necessarie modifiche per adeguarlo alle prescrizioni della citata raccomandazione CGPM di
Malta.
Con l'augurio che possano essere condivise queste considerazioni, restiamo in attesa di un cortese cenno di
riscontro.
Un saluto cordiale
Giampaolo Buonfiglio
Presidente Alleanza Pesca
Antonio La Rocca
Presidente Federpesca
Giovanni Basciano
Presidente IPI
Mario Bello
Presidente FederOp.it
--------------------------------Estratto dalla bozza dell'ultima raccomandazione CGPM 2016
Fishing effort
6. Notwithstanding the fishing effort established under paragraph 27 of Recommendation GFCM/37/2013/1 and
Recommendation GFCM/38/2014/1, GFCM contracting parties and cooperating non-contracting parties shall reduce
their fishing effort for the years 2017 and 2018. Fishing vessels targeting small pelagics shall not exceed 180 fishing days
per year, with maximum of 144 fishing days targeting sardine and with maximum of 144 fishing days targeting anchovy.