Credito IVA trimestrale

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CREDITO IVA TRIMESTRALE Istanza TR e utilizzo per regolarizzazione

Con la verifica dei presupposti per l’utilizzo del credito IVA del terzo trimestre è possibile compilare l’istanza TR entro fine ottobre scegliendo tra utilizzo in compensazione e richiesta di rimborso. Il credito è utilizzabile anche per regolarizzare un omesso versamento di un debito IVA periodico.

Con una circolare ( n. 42 del 12 ottobre 2016 , paragrafo 4.3) l’Agenzia delle Entrate precisa che è possibile regolarizzare con ravvedimento un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA maturato in un trimestre successivo a quello violato. È tuttavia necessario che il credito sia rimborsabile e preventivamente destinato alla compensazione mediante presentazione del modello IVA TR. In assenza dei requisiti per poter utilizzare le eccedenze di credito trimestrale, il ravvedimento dell'omesso versamento periodico IVA può essere effettuato utilizzando in compensazione il

credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale

della maturazione. . In tale evenienza, il credito può essere compensato con un debito IVA pregresso a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello

Verifica dei requisiti per utilizzo delle eccedenze di credito IVA trimestrale

I contribuenti che chiudono la liquidazione IVA del mese di settembre 2016 a credito,

possono verificare se hanno i requisiti

per utilizzare il credito (calcolato sul terzo trimestre) durante l’anno senza attendere la dichiarazione annuale IVA dell’anno successivo. In caso di esito positivo, compilata e presentata telematicamente l’apposita istanza TR

entro lunedì 31 ottobre 2016

è possibile utilizzare il credito in compensazione con l’apposito codice tributo

6038. Nel caso in cui ci sia un credito IVA nell’ultimo trimestre (mesi di ottobre, novembre e dicembre) non si presenta l’istanza TR ma il credito emergerà direttamente dalla dichiarazione annuale iva secondo le diverse regole di compilazione.

Nel quadro TD occorre segnalare il presupposto in base al quale è possibile utilizzare il credito IVA trimestrale Il credito può essere utilizzato in compensazione oppure chiesto a rimborso o ancora in parte chiesto a rimborso ed in parte utilizzato in compensazione. Se chiesto a rimborso per importi superiori a 15.000 euro occorre presentare apposita garanzia oppure visto di conformità. L’utilizzo del credito

in compensazione non richiede il visto di conformità

a differenza di quanto previsto per il credito IVA annuale. Quando l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA

infrannuali

supera 5.000 euro

occorre presentare l’F24 con i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione del TR indipendentemente dalla data di addebito sull’F24 che in ogni caso non può essere inferiore al 16 del mese successivo alla presentazione dell’istanza (pena lo scarto della delega), quindi il 16 novembre con presentazione effettuata ad ottobre. Per le richieste di assistenza in materia di utilizzo in compensazione di crediti IVA è attiva una apposita casella e-mail (circolare n. 16 del 19 aprile 2011), utilizzabile dai contribuenti e dai professionisti abilitati dotati di pec: particolare, per: scarto); [email protected]

cui è stato eseguito il ravvedimento). Tale canale di assistenza che fa riferimento al Centro operativo di Venezia, è utilizzabile, in - chiedere chiarimenti circa lo scarto di pagamenti telematici eseguiti con compensazione di crediti IVA (in questo caso è necessario allegare al messaggio una copia in formato pdf della ricevuta di - segnalare l’avvenuta regolarizzazione, tramite ravvedimento, di indebiti utilizzi in compensazione (in questo caso è necessario allegare al messaggio una copia in formato pdf del modello F24 con

Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e approfondimenti (011 4513.202-222; [email protected]

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).

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