bando assunzioni - Comune di Calvello

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COMUNE DI CALVELLO
Provincia di Potenza
SOSTEGNO ALLA IMPRENDITORIA ESISTENTE PER
L’ASSUNZIONE DI UNITA’
LAVORATIVE “3”
Il Responsabile del Settore I
Premesso:
-
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 26 settembre 2012 di approvazione
del regolamento per il sostegno alla imprenditoria esistente per l’assunzione di unità
lavorative.
Visto:
-
il regolamento (CE) n.1998/2006 del 15/12/2006 relativo all’applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) pubblicato sulla GUCE del
28/12/2006 L. 379 e successive modifiche ed integrazioni;
PUBBLICA IL SEGUENTE BANDO.
Art. 1 -Finalità e obiettivi
L’intervento, in continuità con le azioni già poste in essere dal 2008, sostiene lo sviluppo ed il
miglioramento del sistema produttivo locale attraverso il sostegno alla imprenditorialità
esistente al fine di qualificare l’offerta di prodotti e servizi con conseguente accrescimento del
tasso di occupabilità. Gli obiettivi principali del bando sono:
- L’incremento dell’occupazione stabile e di qualità;
-
La promozione delle pari opportunità in generale e, in particolare, dell’accesso e della
partecipazione delle donne al mondo del lavoro dipendente;
-
Sostenere l’occupazione dei giovani residenti a Calvello, anche in attività produttive con
sede al di fuori del territorio comunale ma comunque nella provincia di Potenza.
-
Incrementare
la
popolazione,
soprattutto
giovane,
e
di
qualità
attraverso
il
trasferimento della residenza e dimora nel comune di Calvello dei futuri occupati.
Art. 2 - Risorse disponibili e disponibilità finanziaria
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All’attuazione del presente bando si farà fronte con l’allocazione nel relativo bilancio finanziario
di apposite dotazioni finanziarie, rivenienti dalle royalties petrolifere dirette, che ammontano
complessivamente ad €. 500.000,00 nel quadriennio 2012/2013/2014/2015 in base alla data
di assunzione.
Art. 3 – Destinatari Le domande di concessione del contributo possono essere presentate da imprese e da studi
professionali con sede legale ed operanti nel territorio del Comune di Calvello e/o nell’intero
territorio della Provincia di Potenza che instaurano un rapporto di lavoro subordinato con un
cittadino residente e con dimora abituale nel Comune di Calvello al momento della
pubblicazione del presente bando o dopo sei mesi dall’assunzione.
Possono accedere al bando le imprese che rientrano nella definizione del Reg. CE n. 364/2004
che modifica il reg. CE n. 70/2001, le quali non hanno cessato o sospeso la propria attività e
che risultino essere iscritte nel relativo registro di categoria o Albo Professionale.
Per quanto riguarda le società sia di capitale che di persona le stesse devono risultare attive
presso la CCIAA e devono dimostrare nel corso del triennio di validità dell’assunzione l’effettivo
svolgimento dell’attività dichiarata alla CCIAA al momento dell’iscrizione.
Possono accedere inoltre i lavoratori autonomi che non abbiano cessato o sospeso la propria
attività ed essere regolarmente iscritti al relativo Albo o Ordine Professionale.
Le imprese ed i lavoratori autonomi sopra individuati non devono trovarsi in stato di fallimento,
di liquidazione coatta o di concordato preventivo, né tanto meno devono trovarsi nella
condizione di inizio di tali procedure. Non devono, altresì, aver commesso gravi infrazioni e
violazioni, relativamente alle norme in materia di sicurezza, alle norme in materia di rapporti di
lavoro, alle norme relative al pagamento di imposte e tasse nonché in materia di contributi e
pagamenti previdenziali.
Le imprese, infine, non devono aver cessato o sospeso la propria attività e di essere iscritta nel
relativo registro di categoria.
Art. 4 -Oggetto dell’aiuto
Possono formare oggetto di agevolazione esclusivamente:
a. le assunzioni di unità lavorative non legate negli ultimi 12 mesi al richiedente da
rapporto di lavoro stabile e non destinatarie negli ultimi 24 mesi di provvedimento di
licenziamento da parte del richiedente;
b. la trasformazione di un contratto a tempo determinato o di apprendistato in un
contratto a tempo indeterminato, nonché la trasformazione di un contratto part-time a
tempo indeterminato, massimo del 50%, in un contratto a full-time a tempo
indeterminato, quest’ultimo caso riguarda esclusivamente personale che non è stato
oggetto di aiuto per la relativa assunzione da precedenti bandi sia comunali che
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regionali o statali. E consentito anche l’assunzione di personale, già assunto con
contratto a tempo indeterminato part-time al 50%, da parte di un’altra impresa o
professionista di un’ulteriore contratto part-time al 50% a tempo indeterminato sempre
non oggetto già di precedente aiuto comunale;
c. soggetti, per le assunzioni di cui al punto a), che siano disoccupati o inoccupati al
momento dell’assunzione.
Inoltre possono formare oggetto di agevolazione le assunzioni, non vincolate al richiedente da
rapporto di parentela entro il terzo grado in linea retta e collaterale ed affini di secondo grado
compreso e con residenza anagrafica e dimora abituale in Calvello al momento di assunzione o
che trasferisca la residenza entro sei mesi dall’assunzione.
Art. 5 – Modalità di assunzione
Le imprese che vorranno beneficiare del contributo di cui al presente bando dovranno
assumere secondo le seguenti tipologie di contratto:
a) Contratto a tempo determinato non inferiore a 36 mesi;
b) Contratto a tempo indeterminato;
c)
Contratto a tempo indeterminato di quanti abbiano un rapporto lavorativo a seguito di
contratto di apprendistato.
d) Contratto a tempo indeterminato di quanti abbiano un rapporto lavorativo a seguito di
contratto di inserimento;
e)
Trasformazione da contratto a tempo determinato a contratto tempo indeterminato
anche part-time;
f)
trasformazione di un contratto part-time a tempo indeterminato con un minimo di 20
ore settimanali in contratto full-time a tempo indeterminato con lo stesso datore di
lavoro;
g) Contratto part-time al 50% a tempo indeterminato o determinato per almeno 36 mesi
di unità di personale già assunto con contratto part-time massimo al 50% con un altro
datore di lavoro;
Le imprese dovranno garantire l’assunzione per un periodo minimo di trentasei mesi salvo
licenziamento per giusta causa, giustificato motivo oggettivo o dimissioni volontarie del
lavoratore.
Sono ammissibili ad agevolazione le iniziative di assunzione di unità lavorative presso le
strutture produttive del richiedente ubicate all’interno del territorio del Comune di Calvello e/o
ubicate all’interno del territorio della Provincia di Potenza.
Le imprese beneficiarie si impegnano a mantenere l’organico così come dichiarato alla data di
presentazione della domanda ed a mantenerlo sino alla data prescritta per le unità di lavoro da
assumere oggetto del presente bando e nell’unità produttiva nella quale sono state assunte.
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L’assunzione dei lavoratori non deve necessariamente corrispondere ad un incremento netto
del numero dei dipendenti dell’impresa. Tuttavia il posto o i posti occupati non devono essere
resi vacanti a seguito di licenziamento per riduzione di personale. Il posto occupato se non
aggiuntivo deve, pertanto, essersi reso vacante a seguito di dimissioni volontarie, di
pensionamento, di licenziamento per giusta causa e/o scadenza di contratto.
Ai fini della concessione degli aiuti la trasformazione a tempo indeterminato deve riguardare
contratti in essere alla data di pubblicazione del bando e che conservino vigenza fino alla data
della loro trasformazione.
Art. 6 - Programmazione e disciplina degli interventi – Aiuti dello Stato
A beneficiare del contributo comunale saranno le imprese commerciali, artigiane, industriali,
agricole, turistiche, dei servizi, nonché le cooperative e i liberi professionisti.
Tenendo presente la natura delle attività oggetto del presente avviso e le normative
comunitarie e regionali vigenti in materia, i contributi sono cumulabili con altri benefici a
condizione che l’impresa non superi la quota ‘De minimis”, di cui al Regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione del 15/12/2006, pubblicato sulla GU.C.E. del 28/12/2006,
relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE, e successive modifiche ed
integrazioni pari attualmente al corrispettivo di € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari,
a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuti.
Il periodo di tre esercizi finanziari si riferisce all’esercizio finanziario corrente ed ai due esercizi
finanziari precedenti.
L’aiuto va considerato erogato nel momento in cui sorge per il beneficiano il diritto a ricevere
l’aiuto stesso.
Per le aziende appartenenti al settore del trasporto su strada l’importo “de minimis” è ridotto a
€ 100.000,00. Le imprese del settore agricolo dedite alla produzione primaria di prodotto
agricoli sono soggette ad un regime speciale, secondo quanto disposto dal Regolamento (CE)
n. 1860/2004, come modificato da suddetto Regolamento (CE) n. 1998/2006.
Art. 7 -Costi ammissibili
Sono ammissibili all’agevolazione, nel caso di conseguimento di posizione utile nella
graduatoria definitiva di merito, i costi sostenuti dall’impresa per l’assunzione di personale
effettuata a partire dalla data di presentazione della domanda di concessione del contributo.
Qualora l'assunzione dei lavoratori avvenga in forma part-time, o la trasformazione da parttime a full-time il contributo verrà erogato in modo proporzionale alle ore settimanali di lavoro
concordate.
Art. 8 - Strumenti ed intensità dell’aiuto
Il finanziamento è concesso, per gli uomini, nella misura fissa di € 800,00 mensili per 3 anni
per ogni unità lavorativa assunta con rapporto di lavoro come riportato all’art. 4.
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Nel caso di assunzione di una donna di qualsiasi età il finanziamento è concesso nella misura
fissa di € 850,00 mensili per 3 anni per ogni unità lavorativa con rapporto di lavoro come
riportato all’art. 4.
Ogni soggetto può presentare al massimo una domanda di contributo:
per due persone per le attività produttive che non hanno beneficiato del contributo con i
precedenti bandi comunali approvati con determina dirigenziale n. 258 del 28/07/2008 e con
determina dirigenziale n. 103 del 03/02/2012;
per una sola persona, diversa da quella già oggetto di precedenti aiuti comunali nella stessa
azienda, per le attività produttive che hanno già beneficiato del contributo con i precedenti
bandi comunali approvati con le determine dirigenziali di cui in precedenza che non hanno
proceduto, nei dodici mesi precedenti alla pubblicazione del presente bando, al licenziamento
della persona assunta se non per dimissioni volontarie, di pensionamento o di licenziamento
per giusta causa o giustificato motivo.
Per un massimo sino a 10 persone (e comunque sino al raggiungimento del limite del de
minimis) nel caso di aziende che assumono soltanto diplomati e/o laureati.
Il finanziamento è concesso, sotto forma di contributo in conto esercizio ed ha la durata di 36
mesi a partire dal momento dell’assunzione.
Nel caso di azienda che abbia presentato domanda ed assunto con entrambi i precedenti bandi
non possono partecipare al presente bando.
Art. 9 – Condizioni
Il contributo previsto nei precedenti articoli è erogato a condizione che:
a)
L’impresa si impegna a produrre copia del contratto di assunzione o di trasformazione entro
30 giorni dalla notifica della determinazione di concessione del contributo mediante
attivazione del contratto di lavoro così come previsto all’art. 4.
b) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti con
contratto a tempo determinato e/o indeterminato pieno e/o parziale, l’incremento può
determinarsi anche nell’aumento orario da part-time a full-time;
c)
il livello occupazionale raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel
corso del periodo agevolato se non per licenziamento per giusta causa, per dimissioni
volontarie e/o per scadenza di contratti determinati nell’unità operativa nella quale è stata
assunta l’unita oggetto di contributo;
d) chi ha beneficiato del contributo per l’assunzione di una unità lavorativa con il precedente
bando di cui alla determina dirigenziale n.103 del 03/02/2012 non proceda al suo
licenziamento ad esclusione del caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo
e/o per dimissioni del lavoratore. In caso di dimissioni il richiedente potrà accedere al
contributo o continuare ad essere destinatario di risorse per il periodo rimanente per un
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altro dipendente soltanto nell’ipotesi di sostituzione anche dell’unità di personale (assunto
con le agevolazioni del precedente bando) dimessasi con un contratto almeno uguale a
quello in essere precedentemente.
e)
le società di persone o di capitali siano attive presso la competente CCIAA e che possano
dimostrare l’effettivo svolgimento, nel corso del triennio, dell’attività dichiarata;
f)
siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;
g) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalla L.
626/94 e successive modificazioni ed integrazione;
h) il richiedente sia in regola con i versamenti contributivi di legge ed assicurativi (DURC) e
con tutti i tributi comunali;
i)
che il lavoratore assunto sia in un’impresa con sede nel Comune di Calvello sia in
un’impresa con sede nella Provincia di Potenza oltre ad essere o a trasferire la residenza
nel Comune di Calvello deve dimostrare la dimora abituale nel territorio comunale (ad
esempio residenza in abitazione di proprietà o con contratto di locazione regolarmente
registrato, intestazione e dimostrazione del consumo medio annuale delle utenze,
comodato d’uso gratuito dell’abitazione in cui risiede possibile solo con persone che hanno
un rapporto di parentela non oltre il 3° grado il linea retta e 2° per affinità ecc..) per
l’intero periodo dell’agevolazione, in tale caso qualora venisse accertata, dagli organi di
vigilanza del comune, la violazione sia della residenza che della dimora abituale l’impresa
deve restituire il contributo sino ad allora percepito maggiorato degli interessi legali. La
verifica sarà effettuata dagli organi di vigilanza del comune ed in base ad un regolamento
che verrà attuato per definire la dimora abituale.
Art. 10 - Obblighi dei beneficiari e norme sanzionatorie.
Il provvedimento di licenziamento intervenuto, per ragioni diverse dalla giusta causa,
giustificato motivo oggettivo o dimissioni del lavoratore, nei 36 mesi successivi alla
costituzione del rapporto di lavoro subordinato, nei confronti del lavoratore per il cui
inserimento il Comune abbia corrisposto i contributi di cui al presente Regolamento, comporta
la revoca dei contributi concessi al datore di lavoro in relazione a tale rapporto.
La revoca comporta l'obbligo della restituzione di quanto percepito ed il pagamento degli
interessi legali dal momento dell'erogazione del contributo.
Se, il rapporto di lavoro cessa, a causa di licenziamento per giusta causa, giustificato motivo
soggettivo o per dimissioni del lavoratore, entro i 12 mesi dalla costituzione del rapporto di
lavoro, è disposta la revoca parziale del contributo in proporzione al periodo di assunzione. In
questo specifico caso, all’impresa è data possibilità di riformulare domanda all’ente locale, per
l’assunzione di altra unità lavoro, avente le stesse caratteristiche soggettive del lavoratore da
sostituire, onde provvedere all’avvicendamento dell’unità lavorativa licenziata o dimessasi. Tale
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circostanza è consentita, per l’intero triennio, anche per l’assunzione a tempo parziale per il
periodo necessario alla sostituzione di lavoratrici in astensione obbligatoria per maternità a
condizione che la somma dei mesi non superi i 36 mesi agevolabili. In caso di maternità
l’impresa che non sostituisce la lavoratrice non riceve il contributo per il periodo di astensione
e lo stesso riprende, fino al raggiungimento dei 36 mesi, dopo il periodo di astensione
lavorativa obbligatoria.
I contributi Comunali non possono essere concessi e, se concessi, sono revocati, qualora da
accertamenti effettuati dalle autorità ispettive emerga il mancato rispetto delle condizioni
stabilite sia dal presente bando che da accordi interconfederali, dai contratti collettivi nazionali
di settore, dai contratti collettivi di lavoro territoriali di categoria e dagli accordi stipulati a
livello aziendale
Art. 11 - Erogazione del contributo
Il contributo deve essere erogato alle seguenti condizioni:
1. Un acconto alla fine di ogni sei mesi lavorativi pari ad €uro 4.800,00 per una unità
lavorativa maschile e pari ad €uro 5.100,00 per una unità lavorativa femminile con
la presentazione dei seguenti documenti:
a. Copia conforme del Libro Matricola;
b. Copia conforme della DNA all’INAIL;
c. Copia conforme del Modello Unificato presentato al CPI di Laurenzana;
d. Copia conforme dei cedolini paga, firmati dal lavoratore e relative copie di
bonifici bancari/postale o copie degli assegni con la dicitura non trasferibili
relativi all’avvenuto pagamento delle mensilità, in quest’ultimo caso dovrà
essere
allegato
anche
copia
dell’estratto
conto
dal
quale
si
evince
la
negoziazione dell’assegno;
e. Notizie indispensabili per la richiesta del DURC da parte dell’ente;
f.
Autocertificazione di continuità aziendale e di iscrizione alla CCIAA o albo
professionale, oltre ad eventuali altre comunicazioni di variazioni intervenute, nel
periodo di riferimento, dei dati aziendali più importanti (ad es. cambio sede,
variazione attività, aggiornamento valutazione dei rischi, pagamento dei tributi
locali e quant’altro richiesto per la validità di partecipazione al bando);
g. Dichiarazione del lavoratore di avvenuto pagamento degli stipendi/salari, con
copia del documento di identità.
Le imprese beneficiarie che non mantengano l’impegno dell’assunzione per gli
ulteriori 30 mesi richiesti, dovranno restituire la somma percepita a titolo di acconto.
2. Il saldo a conclusione dei trentasei mesi di rapporto di lavoro dietro richiesta
corredata dalla relativa documentazione di cui al punto 1. con l’aggiunta
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dell’originale del certificato della CCIAA con la dicitura antimafia o dell’iscrizione
all’albo professionale.
Art.12 -Presentazione della domanda
La domanda di contributo deve essere redatta in carta libera secondo il modulo (all. n. 1)
disponibile presso lo Sportello Unico o presso il sito web www.comunecalvello.com.
Le istanze dovranno essere inviate, pena l'esclusione, entro e non oltre il 28 febbraio 2013
ore 12,00 a mezzo posta raccomandata o a mano, e nel caso di raccomandata, nel fare fede il
timbro postale, comunque, dovranno pervenire non oltre 10 giorni dalla data di scadenza del
bando, in plico chiuso sul quale dovrà essere apposta, oltre la indicazione del mittente, la
dicitura Sostegno alla imprenditoria esistente per l’assunzione di unità lavorative “3”.
A tal fine fa fede il timbro dell’ufficio Postale accettante.
Il modulo della domanda, unitamente alla copia fotostatica di documento di riconoscimento in
corso di validità, deve essere sottoscritto dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante
della società.
La domanda deve essere compilata in ogni suo punto, come da modello allegato.
Eventuali richieste di proroga saranno accettate soltanto se l’azienda dimostra che per motivi
dipendenti dal prolungamento della selezione del personale ha necessità di ulteriore tempo per
la scelta dei dipendenti da indicare nel modello di domanda, da richiedere al comune almeno
15 giorni prima della scadenza.
Art. 13 -Informazioni a corredo della domanda
A pena di esclusione nella domanda devono essere contenute le seguenti informazioni per
coloro che sono iscritti obbligatoriamente alla CCIAA:
a. Denominazione,
sede
legale,
settore
di
attività,
organico
attuale
dell’Azienda
richiedente;
b. Numero e data di iscrizione all’Agenzia delle Entrate;
c. Numero e data di iscrizione al registro delle Imprese della CCIAA;
d. Mansioni e livello retributivo previsto da contratto di lavoro secondo il vigente CCNL di
settore;
Si deve obbligatoriamente allegare il certificato della CCIAA con vigenza e antimafia o
relativa autocertificazione;
Mentre nella domanda presentata da parte dei liberi professionisti, devono essere le seguenti
informazioni
e. Denominazione,
sede
legale,
settore
di
attività,
organico
attuale
dello
studio
professionale;
f.
Numero e data di iscrizione all’Agenzia delle Entrate;
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g. Mansioni e livello retributivo previsto da contratto di lavoro secondo il vigente CCNL di
settore.
Si deve obbligatoriamente allegare il certificato di iscrizione all’Albo o Ordine Professionale
o autocertificazione;
Al momento della richiesta del pagamento delle relative rate occorre inviare al Comune le
indicazioni necessarie per la richiesta del DURC oltre al registro unico delle presenze dal
quale si evince l’organico e le eventuali variazioni intervenute nel periodo considerato
Art. 14 -Ammissibilità delle iniziative
L’istruttoria
delle
domande
di
ammissione
all’agevolazione
sarà
esperita
un’apposita
commissione nominata dalla giunta comunale, composta anche da professionalità esterne.
L’approvazione della graduatoria così come risultante dall’esito della istruttoria verrà approvata
con provvedimento del Responsabile del Settore I.
Il Servizio incaricato della istruttoria provvede a verificare:
a. la completezza della documentazione;
b. la sussistenza delle condizioni di accesso all’agevolazione;
c. l’attribuzione del punteggio;
d. la formulazione della graduatoria di merito.
L’inosservanza dei termini e delle modalità di produzione della domanda determina automatica
restituzione al mittente.
Art. 15 -Valutazione e selezione delle domande
L’istruttoria e la valutazione delle domande necessaria per la formazione della graduatoria di
merito, avverrà sulla base dei seguenti punteggi:
a. assunzione di lavoratore di età inferiore a 35 anni
punti 20;
b. assunzione di lavoratore di età superore a 35 anni e un giorno
punti 10;
c. assunzione di unità lavorativa di sesso femminile
punti 20;
d. assunzione di unità lavorativa di età superiore a 50 anni disoccupato o di lavoratori che
a seguito di crisi aziendale siano stati destinatari di provvedimenti di cassa integrazione
o mobilità
punti 25;
e. assunzione di lavoratori che hanno la residenza da almeno 12 mesi dalla pubblicazione
del bando nel comune di Calvello
f.
Punti 25;
assunzione di lavoratori che trasferiscano la residenza e la dimora nel comune di
Calvello che precedentemente hanno trasferito la stessa residenza per motivi di lavoro o
di studio in altre località.
Punti 15;
g. assunzione di lavoratori che trasferiscano la residenza e la dimora nel comune di
Calvello da altri comuni
h. assunzioni di laureati, anche solo con la triennale (per ogni assunto)
Punti
5;
Punti 15;
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i.
assunzioni di diplomati (per ogni assunto)
Punti 10;
j.
aziende che assumono in una sede legale e/o operativa con ubicazione nel territorio del
comune di Calvello (per ogni assunto) o che dichiarino che trasferiscono la sede al
momento delle assunzioni
k. assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato (per ogni unità)
Punti 10;
Punti 10.
I punteggi sono cumulabili per ogni singola persona assunta (ad esempio donna, con età non
superiore a 35 anni, diplomata, con contratto a tempo indeterminato e assunta in un’azienda
con sede a Calvello raggiunge un punteggio totale di 70).
La graduatoria sarà formulata per ogni azienda attraverso la sommatoria dei punteggi
raggiunti in base alle caratteristiche soggettive delle singole persone da assumere oltre che dal
luogo di lavoro delle stesse persone e dalla tipologia del contratto di lavoro individuale (ad
esempio una sola assunzione di cui al comma precedente punti 70, due assunzioni con le
stesse caratteristiche punti 140; un’azienda con sede lavorativa al di fuori dal territorio
comunale che assume persone con le stesse caratteristiche dell’esempio precedente raggiunge
per una persona un punteggio pari a 60 e per due persone pari a 120)
A parità di punteggio precede la domanda con numero di protocollo inferiore.
Art.16 - Revoca del contributo
E’ prevista la revoca del provvedimento di concessione del contributo nel caso di violazione
delle precedenti disposizioni.
Il Comune di Calvello, per il tramite di incaricati, verifica il permanere dei requisiti mediante
controlli durante il periodo di durata del contratto di lavoro.
I beneficiari sono tenuti a consentire i controlli da parte del Comune fornendo anche le
informazioni e la documentazione richieste pena la revoca del contributo.
Art. 17 - Cumulabilità delle agevolazioni
I contributi previsti dal presente Regolamento sono cumulabili con altri benefici eventualmente
concessi da leggi nazionali o regionali o altri interventi comunali, così come indicato all’art.6.
Art.18 - Informazioni sul procedimento
L’avvio del procedimento istruttorio per la valutazione e la selezione delle domande deve
esaurirsi entro il termine di giorni 45 dalla scadenza del termine per la produzione delle
domande. La graduatoria di merito viene adottata con determina del Responsabile del Settore
I entro i successivi quindici giorni e pubblicata all’Albo Pretorio per la durata di giorni dieci
consecutivi durante i quali possono essere prodotti eventuali ricorsi.
La graduatoria definitiva resta aperta per l' eventuale scorrimento fino al limite delle risorse
finanziarie disponibili seguendo rigorosamente l'ordine della stessa, qualora vengano rese
disponibili ulteriori risorse o per effetto di economie di spese su altre azioni e/o bandi e
comunque non oltre la pubblicazione di altro analogo bando.
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Il beneficiario ha l'obbligo di avviare, se non già avviato dopo la presentazione della domanda,
l'assunzione dell'unità lavorativa entro 60 giorni dalla notifica della determinazione di
concessione del contributo mediante attivazione del contratto di lavoro subordinato. Il termine
suddetto è da ritenersi perentorio significando che nel caso dì violazione si procede a revoca
del provvedimento di concessione del contributo.
Il beneficiario deve trasmettere entro i successivi 90 giorni dalla notifica della determinazione
di concessione del contributo copia del/i contratto/i di lavoro al Comune di Calvello quale
accettazione del contributo.
Il beneficiario deve trasmettere entro i successivi 30 giorni dalla notifica della determinazione
di concessione del contributo copia del/i contratto/i di lavoro al Comune di Calvello quale
accettazione del contributo qualora alla data di notifica del provvedimento abbia proceduto già
alla relativa assunzione.
La trasmissione della documentazione per il pagamento degli acconti e del saldo deve avvenire
entro 30 giorni dalla conclusione dei periodi.
La verifica tecnico-amministrativa da parte della persona incaricata dall’amministrazione
avviene nei successivi 30 giorni.
La liquidazione del contributo viene effettuata entro 15 giorni dalla verifica tecnicoamministrativa se chiusa in forma positiva.
Tali termini, ad esclusione della presentazione dei contratti, non sono perentori.
Art. 19 – Responsabile del Procedimento
Ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, la responsabilità del
procedimento è affidata nella persona del Dott. Giovanni Conte, quale Responsabile del
Servizio I.
Art. 20 - Tutela della privacy
I dati e le informazioni che entreranno in possesso del Comune di Calvello in ragione del
presente Avviso Pubblico saranno trattati nel rispetto del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modifiche ed integrazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”. Il trattamento dei dati, che avverrà con modalità manuale e informatizzata, sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Art. 21 - Informazione
Per le informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Unico del Comune di Calvello dalle ore
9.00 alle ore 12.00 nei giorni da lunedì al venerdì o ai seguenti recapiti telefonici del Comune
di Calvello allo 0971/920032 – 921924 o sul sito www.comunecalvello.com
Il responsabile del procedimento
f.to Dott. Giovanni CONTE
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Piazza Falcone – 85010 Calvello (Pz) – Tel 0971 921911 – Fax 0971 921921 – Partita IVA 00214990764
www.comune.calvello.pz.it
E-Mail : [email protected]