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Canone Rai: il decreto Mise
03 agosto 2016
Di seguito le novità introdotte dal decreto del ministero dello Sviluppo economico
n. 94 del 13 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4-6-2016 (da non
confondere con quello dell’Agenzia delle entrate sulla famosa autocertificazione).
1) Pagamento entro il 31 ottobre 2016 per chi non è titolare di utenza elettrica o
per le isole.
Risolto, finalmente, il mistero di come devono pagare il canone le famiglie in cui nessun
componente è titolare di utenza elettrica. Un caso denunciato proprio dall’Unione
Nazionale Consumatori a fine gennaio, quando nello scadenzario dell’Agenzia delle entrate
apparve come data di pagamento il 1° febbraio 2016 (il 31/1 era domenica), scadenza poi
ritirata a seguito della nostra segnalazione. Nessuna sanzione, quindi, per chi non aveva
pagato entro il 1° febbraio 2016, come da noi richiesto.
Una circostanza molto frequente nelle case multifamiliari dove c’è un solo contatore e
abitano più famiglie (genitori e figli sposati oppure fratelli vari), ma che riguarda anche chi
risiede in una casa in affitto senza aver intestata la bolletta elettrica, i bidelli che vivono
nelle scuole, i portieri che risiedono nella casa data a disposizione dal condominio titolare
dell’utenza elettrica o chi abita in quelle isole che non sono interconnesse alla rete di
trasmissione nazionale: Ustica, Tremiti, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa,
Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi,
Filucudi, Capraia, Ventotene.
Ebbene, per quest’anno, ovviamente se hanno la tv, dovranno pagare entro il 31 ottobre
2016, in unica soluzione, ossia con un versamento unico di 100 euro.
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.53/E del 7 luglio 2016, ha istituito i codici che
dovranno essere utilizzati per il pagamento, che dovrà avvenire con il modello F24: TVRI
per chi deve rinnovare l’abbonamento e TVNA per i nuovi abbonamenti. I codici saranno
operativi solo dal 1° settembre 2016. Il pagamento, quindi, dovrà avvenire tra il 1°
settembre 2016 ed il 31 ottobre 2016.
Per il canone relativo al 2017, invece, non è specificata la scadenza, anche se si presume
torni il vecchio 31 gennaio.
2) Tra moglie e marito chi paga? La moglie. Risolto il problema della moglie e del
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marito. Ossia, se la moglie paga la bolletta della luce ed il marito pagava l’abbonamento
alla tv, chi deve pagare il canone Rai? La risposta è: la moglie. Ossia i vecchi abbonati
saranno sostituiti dal componente della famiglia che paga la luce. Nel decreto, infatti, è
previsto che, nei casi in cui il contratto della luce è intestato ad un soggetto della famiglia
anagrafica diverso dall’intestatario del canone, l’Agenzia delle entrate procede alla voltura
d’ufficio del canone di abbonamento televisivo al titolare del contratto di energia.
3) Nuove utenze. In caso di attivazione di una nuova utenza elettrica successivamente
all’emissione della fattura con scadenza nel mese di ottobre, ossia a novembre o dicembre,
“il canone dovuto viene addebitato, in un’unica soluzione, nella prima rata dell’anno
successivo“.
4) I soldi vanno prioritariamente per la luce. Una buona notizia. In caso di pagamento
parziale della fattura elettrica, se non c’è l’indicazione da parte dell’utente
dell’imputazione delle somme pagate, l’imputazione avviene prioritariamente alla fornitura
elettrica. Ossia, se non dite cosa state pagando, i soldi vanno per il pagamento della luce,
evitando, così, problemi come il distacco della fornitura. Il pagamento parziale della
fattura è effettuato secondo le modalità già ordinariamente definite dalle imprese
elettriche per i pagamenti parziali, indicando l’imputazione nella causale di versamento.
5) Solleciti di pagamento. “In caso di mancato pagamento totale o parziale della fattura
per la parte relativa ai consumi elettrici, l’impresa elettrica provvede ad inviare solleciti al
cliente con le modalità ordinariamente utilizzate, anche per la parte relativa al canone”.
Per quanto attiene alla quota di canone, le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti,
sarà comunque l’Agenzia delle entrate ad applicarli. Se, entro l’anno solare, ossia entro
365 giorni, il cliente non ha provveduto al pagamento del canone, le azioni di recupero,
con le relative sanzioni ed interessi, sono effettuate dall’Agenzia delle entrate.
6) No al distacco della luce. Una buona notizia. In nessun caso il mancato pagamento
del canone comporta il distacco della fornitura di energia elettrica.
7) Niente sanzioni se il ritardo non dipende da noi. Nei casi in cui il tardivo
versamento del canone “non dipenda da cause imputabili all’utente non si procede
all’applicazione di sanzioni e interessi a suo carico”. Non si sa attualmente quando le
cause sono da imputare all’utente.
8) Rimborsi. Il rimborso del canone addebitato al cliente dall’impresa elettrica ma non
dovuto, avverrà, una volta che l’Agenzia delle entrate avrà verificato i presupposti della
richiesta, mediante accredito della somma sulla prima fattura utile, oppure con altre
modalità, purché sia assicurata all’utente l’effettiva corresponsione della somma entro 45
giorni (dalla ricezione da parte delle imprese elettriche dei dati trasmessi dall’Agenzia
delle entrate).
Una vittoria dell’UNC. Avevamo chiesto noi, infatti, il rimborso nella prima bolletta utile,
dato che nella prima stesura del decreto erano previsti addirittura 6 mesi dalla richiesta
del cliente. Manca, purtroppo, la tempistica entro la quale l’Agenzia dovrà verificare la
spettanza, ossia pronunciarsi.
Le modalità per la richiesta del rimborso sono state definite dall’Agenzia delle entrate con
il Provvedimento del 2-08-2016 (Prot. n. 125604/2016).
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TUTTO SUL CANONE RAI – Per capire le regole generali sulla compilazione della
dichiarazione, leggi Tutto sul canone Rai.
ESEMPI DI COMPILAZIONE – Per vedere gli esempi pratici di come va compilata la
dichiarazione sostitutiva relativa al canone (l’autocertificazione) chiariti dall’Agenzia delle
entrate, leggi Canone Rai: esempi di compilazione.
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