16 — IL DIRETTORE GENERALE Visto il Regolamento

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10-10-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
DECRETO 20 settembre 2016.
Art. 6.
Controlli.
Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto
dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dai regolamenti comunitari vigenti. L’organismo di controllo prescelto è l’Istituto
regionale del vino e dell’olio con sede in via Libertà 66 (90143) Palermo. Tel. +39 0916278111 – e-mail: [email protected].
it; [email protected]
Art. 7.
Caratteristiche al consumo
1) All’atto del confezionamento l’indicazione geografica protetta
«Sicilia», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
a. Valutazione chimico-fisica
Acidità (espressa in acido oleico): max 0,5%;
Numero di perossidi: ≤ 12 mEq02/kg;
Polifenoli totali: ≥ 100 mg/kg
b. Valutazione organolettica (Metodo COI)
Intervallo di mediana
minimo
massimo
≥2
≤8
Fruttato di oliva verde
≥2
≤8
Erba e/o pomodoro e/o carciofo
>0
≤8
Amaro
>0
≤7
Piccante
>0
≤8
Fruttato di oliva maturo
2) Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi
alla normativa vigente.
Art. 8.
Designazione e presentazione
1) All’indicazione geografica protetta «Sicilia», è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto»,
«selezionato», «superiore». Sono ammessi i riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l’operato dei singoli produttori, quali:
«monovarietale» seguito dal nome della cultivar utilizzata, «raccolto a
mano», eccetera.
2) È consentito l’uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno il consumatore.
3) L’uso di nomi di aziende, tenute e fattorie è consentito solo se il
prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti
facenti parte dell’azienda. Il riferimento al confezionamento nell’azienda olivicola o nell’associazione di aziende olivicole o nell’impresa situata nell’area di produzione è consentito solo se il confezionamento è
avvenuto nell’azienda medesima.
4) Le operazioni di confezionamento dell’Indicazione geografica
protetta «Sicilia», devono avvenire nel territorio amministrativo della
regione Sicilia.
5) L’uso di altre indicazioni geografiche è vietato.
6) L’indicazione geografica protetta «Sicilia», deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili in modo da poter essere distinto
dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.
7) La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura
previste dalla vigente legislazione.
8) L’indicazione geografica protetta «Sicilia», deve essere immessa
al consumo in recipienti idonei di capacità non superiore a litri 5.
9) È obbligatorio indicare in etichetta la campagna olearia in cui
l’olio è ottenuto (esempio 2012/13).
10) È obbligatorio inserire in etichetta e/o nell’eventuale retroetichetta il simbolo europeo della indicazione geografica protetta, in
quadricromia o in bianco e nero.
16A07206
Serie generale - n. 237
Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio
per la tutela della IGP Clementine di Calabria.
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL’IPPICA
Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli ed alimentari;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;
Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999,
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le
funzioni per l’esercizio delle quali i consorzi di tutela
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette
(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e
individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie
generale – n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell’art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è
stato adottato il regolamento concernente la ripartizione
dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle
DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
- n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera d),
sono state impartite le direttive per la collaborazione dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispettorato
centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell’attività di vigilanza;
Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione
del 24 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 322 del 25 novembre 1997
con il quale è stata registrata la indicazione geografica
protetta «Clementine di Calabria»;
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10-10-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Visto il decreto ministeriale del 9 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 147 del 27 giugno 2006 con il quale è stato
attribuito al Consorzio per la Tutela della IGP «Clementine
di Calabria» il riconoscimento e l’incarico a svolgere le
funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Clementine di Calabria»;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 169 del 22 luglio 2010, con il quale è stato
confermato per un triennio al Consorzio per la tutela della
IGP Clementine di Calabria l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Clementine di Calabria»;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 171 del 23 luglio 2013, con il quale è stato
confermato per un triennio al Consorzio per la tutela della
IGP Clementine di Calabria l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Clementine di Calabria»;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 200 del 27 agosto 2016, con il quale è stato
confermato per un triennio al Consorzio per la tutela della
IGP Clementine di Calabria l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Clementine di Calabria»;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio
2010 recante disposizioni generali in materia di verifica
delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela
ai sensi dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre
1999, n. 526;
Visto che il Consorzio per la tutela della IGP Clementine di Calabria, su indicazioni del Ministero, ha adeguato
il proprio statuto alle sopravvenute esigenze in materia di
consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dal decreto
dipartimentale del 12 maggio 2010, n. 7422 e lo ha trasmesso per l’approvazione in data 13 luglio 2016;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione dello statuto nella nuova versione registrata a Rossano
(CS) il 19 novembre 2014 al n. 2019 S1T, recante il numero di repertorio 65571 ed il numero di raccolta 9576,
con atto a firma del notaio Giovanni Fino;
Decreta:
Articolo unico
Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del
Consorzio per la tutela della IGP Clementine di Calabria,
registrato a Rossano (CS) il 19 novembre 2016 al n. 2019
S1T, recante il numero di repertorio 65571 ed il numero di raccolta 9576, con atto a firma del notaio Giovanni
Fino.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2016
Il direttore generale: ABATE
16A07207
Serie generale - n. 237
DECRETO 20 settembre 2016.
Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio
produttori e tutela della DOP Fontina.
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL’IPPICA
Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli ed alimentari;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;
Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999,
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le
funzioni per l’esercizio delle quali i consorzi di tutela
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette
(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e
individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell’art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è
stato adottato il regolamento concernente la ripartizione
dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle
DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
- n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera d)
sono state impartite le direttive per la collaborazione dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispettorato
centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell’attività di vigilanza;
Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione
del 12 giugno 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Comunità Europea L. 148 del 21 giugno 1996, con
il quale è stata registrata le denominazione di origine protetta «Fontina»;
Visto il decreto del 26 aprile 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2002, con il quale è stato attribuito al Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina
il riconoscimento e l’incarico a svolgere le funzioni di
cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, per la DOP «Fontina»;
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