Decreto correttivo al Jobs

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12 ottobre 2016
Decreto correttivo al Jobs
Act (2 parte)
In questo numero:
a
Le modifiche al decreto legislativo 150/2015
Concludiamo le note sullo schema di decreto correttivo dei decreti,
cd Jobs Act, con le modifiche al decreto 150/2015 che era riferito
alle “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive..”
Dell’articolo 19, che definisce lo stato di disoccupazione, viene
modificato il solo comma 1. Viene sostituita la parola lavoratori con
la parola soggetti, quindi “sono considerati disoccupati i soggetti
privi di impiego che dichiarano, in forma telematica….,la propria
immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla
partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate
con il centro per l'impiego”.
Rileviamo che nel nuovo testo modificato del D.Lgs 150/2015,
ancora non si fa alcun riferimento alla possibilità di conservare lo
status di disoccupazione anche a fronte di redditi da lavoro
dipendente, fino a 8mila euro o da lavoro autonomo fino a 4.800
euro (problema già rilevato nella NL 92 del 28 ottobre 2015).
L’unica attività lavorativa, compatibile con lo stato di
disoccupazione potrebbe così rimanere il solo lavoro accessorio,
voucher, fino a 3mila euro per anno (messaggio Inps 494/2016).
I restanti commi dell’art.19, dal 2 al 7, rimangono inalterati, quindi
viene confermata la sospensione dello status di disoccupazione nel
caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi, e
pure la decadenza dallo stato di disoccupazione nel caso di rifiuto
dell’offerta congrua di lavoro, anche se ad oggi, in mancanza di
decreti attuatvi, cosa sia un’offerta congrua ancora non è dato
sapere.
Decreto correttivo Job
Act (2a parte)
pag.1
Trasporto pubblico:
fondo di solidarietà
sostegno al reddito
pag.2
Immigrazione
pag.2-3
Modificato il D.Lgs 150/2015: e ancora non si fa alcun riferimento
alla possibilità di conservare lo status di disoccupazione anche a
fronte di redditi da lavoro dipendente, fino a 8mila euro.
Trasporto
pubblico
Fondo solidarietà sostegno reddito
Con circolare 186/2017 INPS illustra la
disciplina del Fondo di solidarietà per il
sostegno del reddito del personale delle
aziende di trasposto pubblico, istituito
presso l’INPS con D.I. n. 86985 del 9 gennaio
2015.
Il Fondo ha lo scopo di assicurare tutele a
sostegno del reddito sia in costanza di
rapporto di lavoro, a seguito di sospensione
o riduzione dell’attività lavorativa, sia in
caso di cessazione dello stesso, ai lavoratori
di aziende non rientranti nell’ambito di
applicazione della cassa integrazione
guadagni ordinaria e straordinaria.
Con l’accordo siglato in data 10 dicembre
2015, le parti sociali hanno convenuto di
estendere quanto previsto dal decreto n.
86985/2015 anche alle aziende, sia
pubbliche che private, che occupano
mediamente più di cinque dipendenti e
che svolgono servizi di trasporto pubblico
autofiloferrotranviari e di navigazione sulle
acque interne e lagunari, con esclusione
delle aziende ricomprese nel campo di
applicazione di analoghi fondi di settore già
costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari
di alta velocità.
il Fondo provvede:

ad erogare assegni ordinari a favore dei
lavoratori interessati da riduzione
dell'orario di lavoro o da sospensione
temporanea dell'attività lavorativa per
le causali previste dalla normativa in
materia di cassa integrazione guadagni
ordinaria ovvero dovuti a
riorganizzazione aziendale, anche in
concorso con gli appositi strumenti di


sostegno previsti dalla legislazione
vigente;
ad erogare prestazioni integrative
dell’indennità di disoccupazione NASpI ;
all’erogazione di assegni straordinari per
il sostegno al reddito nell’ambito di
programmi di incentivo all’esodo.
Contribuzione correlata
per tutto il periodo d’erogazione degli
assegni ordinari, il Fondo versa la
contribuzione correlata utile per il
conseguimento del diritto a pensione,
compresa quella anticipata, e per la
determinazione della sua misura.
Durante il periodo di percezione
dell’assegno ordinario, non è dovuto
l’assegno al nucleo familiare.
Rinnovo del
permesso
per attesa occupazione
Circolare del Ministero dell'Interno
del 3.10.2016
Con la circolare del 3 ottobre 2016 il
Ministero dell'Interno chiarisce che il
permesso per attesa occupazione ha una
validità minima di un anno e che tale titolo
può essere rinnovato per lo stesso motivo
anche nelle annualità successive.
Al fine di poter consentire un ulteriore
rinnovo del permesso di soggiorno per
attesa occupazione, il Ministero nel
richiamare quanto stabilito dagli articoli 5
comma 5 (sopraggiunti nuovi elementi che
consentano il rilascio del permesso),
comma 5 bis (valutazione della pericolosità
per l’ordine pubblico e la sicurezza dello
Stato), comma 6 (presenza di seri motivi di
carattere umanitario)
segue a pag 3
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INCA INFormazione – N.135
e dall'art. 28 (diritto a mantenere l’unità
familiare) del TUI, dà indicazione alle Questure
di effettuare una valutazione complessiva
della situazione del singolo caso, tenendo
conto della relativa inclusione sociale, anche
se sono venuti meno i requisiti del rilascio del
citato titolo di soggiorno.
La circolare ministeriale precisa inoltre, che ai
fini del rinnovo del permesso di soggiorno per
attesa occupazione, le Questure potranno
tenere conto anche del reddito annuo
complessivo dei familiari conviventi con il
richiedente.
Infine, richiamando la sentenza del Consiglio
di Stato n. 2730/16, il Ministero precisa che le
Questure non si limiteranno a valutare il
reddito “storico” del richiedente ma dovranno
compiere una previsione di reddito in funzione
della natura del contratto di lavoro instaurato
a ridosso del momento in cui la domanda di
rinnovo viene esaminata, valutando se si tratti
di un contratto full-time o part-time o di un
contratto di lavoro a tempo determinato o
indeterminato.
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/10/circolare-interno-03-10-2016attesa-occupazione.pdf
Conversione del
permesso
per motivi stagionali
Sentenza del Consiglio di Stato
Con la sentenza n° 3884 del 15.09.2016, il
Consiglio di Stato ha affermato la possibilità di
convertire il permesso di soggiorno stagionale
in permesso di soggiorno per lavoro anche se
già scaduto al momento della presentazione
della richiesta di conversione. Nel
pronunciamento si afferma che la legge non
prevede esplicitamente la perentorietà dei
termini e che l'art. 5 comma 5 del TUI impone
di tenere in considerazione in favore del
rilascio del permesso di soggiorno, gli elementi
sopravvenuti e insieme vieta di considerare
preclusive le irregolarità amministrative
sanabili. Queste considerazioni implicano che
non vi siano termini decadenziali
esclusivamente sul dato cronologico.
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/10/Consiglio_di_Stato_n._3884_del_20
164.pdf
Notizie Immigrazione
Cittadinanza: Circolare del
Ministero dell'Interno del
19.11.2015
Il Ministero dell'Interno fornisce alcuni
chiarimenti in merito alla nuova procedura
di presentazione della domanda di
cittadinanza italiana.
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/10/circolare-interno-19-11-2015cittadinanza.pdf
Assegno di natalità:
Accolti altri due ricorsi avverso il
rigetto della domanda
L'ordinanza del Tribunale di Modena:
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/10/Tribunale-di-Modena-30settembre-2016.pdf
L'ordinanza del Tribunale di Pavia:
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/10/Tribunale-di-Pavia-4ottobre-2016.pdf
La cittadinanza italiana per chi
nasce in Italia
Una scheda pratica dell'Asgi
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/10/ASGI-schedacittadinanza-straniero-nato-in-Italia-ex-art.-4comma-2.pdf
Lavoratori marittimi stranieri
Nasce il portale delle agenzie
marittime
Novità per i lavoratori marittimi stranieri che
sbarcano nei porti italiani:
http://www.poliziadistato.it/articolo/225762867de2bd
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