modifica dell`articolo 48 del codice deontologico sulla riservatezza

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Transcript modifica dell`articolo 48 del codice deontologico sulla riservatezza

(Proposta di mozione dell’Ordine di Milano)
2.
MODIFICA DELL’ARTICOLO 48 DEL CODICE DEONTOLOGICO
SULLA RISERVATEZZA DELLA CORRISPONDENZA
Il XXXIII Congresso nazionale forense, riunito a Rimini dal 6 all’8 ottobre 2016,
rilevato che:
- l’art. 48 del Codice deontologico forense disciplina, al c. 1, il divieto di produrre la corrispondenza
scambiata con il collega qualora sia espressamente qualificata come riservata, ovvero contenga
proposte transattive (c.d. riservatezza d’ufficio);
- la medesima norma, al c. 4, dispone altresì che l’abuso della clausola di riservatezza costituisce
autonomo illecito disciplinare;
ritenuto che:
- la volontà espressa dalle parti con l’apposizione della clausola di “riservatezza” deve essere
prevalente a tutela dell’affidabilità e della lealtà nei rapporti interprofessionali;
- nell’attuale sistema processuale le parti sono sempre più spesso invitate dal giudice a prendere
posizione sulle proposte transattive formulate dallo stesso o a formulare esse stesse proposte, per
consentire al giudice, già alla prima udienza ovvero sino a quando sia esaurita l’istruttoria, di
valutare il fondamento delle contrapposte ragioni sulla base di una specifica «proposta transattiva o
conciliativa» (art. 185-bis c.p.c.);
- vi può essere l’interesse della parte a documentare di aver voluto avviare un percorso conciliativo
e transattivo o di aver risposto alla proposta della controparte, per evitare le conseguenze riconnesse
alla mancata comunicazione di una proposta transattiva (artt. 91 e 96 c.p.c.);
tutto ciò premesso ed esposto,
ove non sia ritenuto di modificare il testo del c. 1 dell’art. 48 del Cod. deont. con la soppressione
integrale delle parole «nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte»,
propone
di modificare il disposto dell’art. 48 del Cod. deont. mediante l’aggiunta al c. 2 della lettera c): «c) sia
scambiata con il collega, nel caso in cui le parti debbano esprimersi su una proposta transattiva
formulata dal giudice o siano state invitate da quest’ultimo a formulare esse stesse una proposta
transattiva»;
manda
al Consiglio nazionale forense di dare attuazione alle modifiche proposte.
(22 settembre 2016)
Il Presidente
I Delegati