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Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 5.10.2016
La Nuova Procedura Civile, 5, 2016
Editrice
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di causa nel processo civile di primo grado iscritto al n° 10338/2015 R.A.C.C., iniziato
con atto di citazione notificato in data 18/11/2015
All’udienza del giorno 04/10/2016 ad ore 9.26 avanti al sottoscritto G.I. dott. G. Bertola
- …omissis…
Preliminarmente il Giudice dà atto che, letti gli atti introduttivi dimessi dalle parti, considerata
la materia oggetto del presente procedimento, letto l’art. 185 bis c.p.c. così come introdotto
dall’art. 77 del D.L. 69/2013 e convertito con modificazioni con la L. 98/2013, ritenuto che, allo
stato, tale proposta conciliativa o transattiva non sia formulabile da un lato perché il thema
decidendum non si è ancora consolidato, a fronte della modificabilità e precisabilità della
domanda con la prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., dall’altro perché il thema probandum
non si è ancora integralmente spiegato, essendo a ciò deputata la seconda memoria di cui
all’art. 183 c. 6 c.p.c..
Tutto ciò considerato si riserva di formulare un proposta conciliativa o transattiva nel corso del
procedimento laddove ne emerga la possibilità o l’utilità e nella misura in cui la stessa si
caratterizzi per essere qualcosa di diverso da una mera anticipazionedi giudizio che, se non
espressamente vietato da alcuna norma, non appare corretto nei confronti delle parti e
comunque non opportuno.
I procuratori delle parti contestano specificamente e reciprocamente tutto quanto ex adverso
dedotto, sicché nulla di quanto non espressamente contestato possa darsi per ammesso,
insistono nelle rispettive conclusioni e si riservano di meglio argomentare nelle rispettive
memorie istruttorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. di cui contestualmente chiedono la concessione.
L’avv. E. deposita verbale di mediazione negativo.
Il Giudice, letto l’art. 183 bis c.p.c., rilevato che la semplicità dell’oggetto del
procedimento ed il grado di ipotetica non complessità che si prospetta per la fase
istruttoria anche in ragione delle difese dimesse in atti, che sembrano consentire di
istruire la causa mediante un’istruzione sommaria ex art. 702 bis;
Invita
le parti a contraddire sul punto.
L’avv. E. insiste per la concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c..
L’avv. O. insiste per la concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c..
Il Giudice, ritenuto che il grado di complessità istruttorio del presente procedimento sia
compatibile con il rito sommario ex art. 702 bis c.p.c.;
letti gli artt. 183 bis e 702 ter c.p.c.
Dispone
la conversione del rito ed invita i procuratori delle parti ad indicare le loro istanze istruttorie.
L’avv. E. insiste nella richiesta di CTU già dimessa in atti.
L’’avv. O. si oppone.
Il Giudice si riserva.
Verbale chiuso ad ore 09:29
IL GIUDICE ISTRUTTORE
- Dott. Giorgio Bertola