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Attività Produttive
Attività di vendita › Commercio di cose usate o di cose antiche e/o aventi
valore artistico
Descrizione
Per cose usate o cose antiche e/o aventi valore artistico si intendono beni di interesse storico,
archeologico, artistico, mobili e oggetti d'arte, oggetti di pregio o preziosi, autoveicoli d'epoca.
Codice Ateco 2007:
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte
47.79.2 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti d’antiquariato
47.79.3 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
Requisiti
Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti morali:
assenza di cause ostative elencate nell’art. 71 del D.LGS. 59/2010
assenza cause ostative elencate nell’art. 67 del D.LGS. 159/2011
assenza di cause ostative di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.
Presupposti e ulteriori requisiti specifici:
iscrizione alla CCIAA Registro Imprese (per vendita cose usate di pregio)
tenuta del registro delle operazioni giornaliere
registro di carico e scarico beni antichi e usati riportante le indicazioni di legge
autorizzazione rilasciata dalla Questura per vendita di oggetti preziosi
essere titolari di una delle seguenti attività (è possibile presentare contestualmente alla
comunicazione per la vendita di cose antiche/usate la scia per l'esercizio del commercio
sotto elencato):
a) commercio su aree pubbliche;
b) commercio all'ingrosso;
c) commercio al dettaglio in sede fissa (esercizio di vicinato - media struttura grande struttura);
d) forme speciali di vendita (commercio elettronico, vendita per
corrispondenza,ecc);
e) commercio per la vendita presso il domicilio del consumatore.
Adempimenti
L'esercizio dell'attività di cose antiche o usate è subordinato alla presentazione della
segnalazione certificata di inizio attività di vendita di cose antiche o usate e al possesso
del registro di carico e scarico beni antichi e usati vidimato da un pubblico ufficiale, o
notaio, o funzionario pubblico del Comune.
L'art 2 del D.P.R. 311/2001 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti" ha introdotto
modifiche ed integrazioni all'art.247 del R.D. 635/1940, e stabilisce che per il commercio di cose
usate prive di valore o valore esiguo non sussiste l'obbligo della dichiarazione (art. 126 del
TULPS) e della tenuta del registro delle operazioni giornaliere (art. 128 del TULPS).
Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento e delle modifiche dell'attività
esistente dell’ attività di vendita, è necessario presentare:
SCIA vendita cose antiche o usate;
documento di identità del/dei dichiarante/i;
in caso di vendita di preziosi: copia autorizzazione rilasciata dalla Questura competente;
registro di carico e scarico beni antichi e usati (da vidimare presso l'ufficio SUAP/
Commercio);
per i cittadini extracomunitari: copia permesso di soggiorno.
Per comunicare variazioni dell’attività (subingresso - sospensione/ripresa - cambiamento
ragione sociale), è necessario presentare:
SCIA vendita cose antiche o usate;
in caso di cessione dell'attività: copia atto notarile;
in caso di vendita di preziosi: copia autorizzazione rilasciata dalla Questura competente;
registro di carico e scarico beni antichi e usati (da vidimare presso l'ufficio SUAP/
Commercio) in caso di subentro;
per i cittadini extracomunitari: copia permesso di soggiorno;
Per comunicare variazioni dell’attività (cessazione), è necessario presentare:
SCIA vendita cose antiche o usate;
copia documento di identità del/dei dichiarante/i;
per i cittadini extracomunitari: copia permesso di soggiorno.
La SCIA ha durata permanente. In caso di trasferimento della titolarità dell’azione, della sede
dell’esercizio commerciale e della variazione della ragione sociale è necessario presentare
nuova Scia.
OBBLIGHI
La vendita di oggetti preziosi è subordinata ad autorizzazione rilasciata dalla Questura.
Per oggetti preziosi si intendono gli oggetti costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi (quali
oro, argento, platino), nonché le pietre preziose (quali diamanti, rubini, smeraldi, zaffiri), i coralli
e le perle, anche se venduti sciolti.
Normativa
Non presente
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