(Proposta di mozione dell`Ordine di Milano) 9. MODIFICA DELL`ART

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(Proposta di mozione dell’Ordine di Milano)
9.
MODIFICA DELL’ART. 2233 C.C. PER IL DIRITTO ALL’EQUO COMPENSO
Il XXXIII Congresso nazionale forense, riunito a Rimini dal 6 all’8 ottobre 2016,
premesso che:
- la Costituzione Italiana riconosce nel lavoro un fondamento della Repubblica e un diritto
essenziale della persona;
rilevato che:
- nella nozione di “lavoro” deve senz’altro includersi, accanto al lavoro subordinato anche il lavoro
autonomo di cui i professionisti sono espressione;
- è necessario un quadro normativo che tuteli la dignità dell’avvocato, affinché la professione
forense possa adempiere alla sua funzione sociale di garante dell’uguaglianza sostanziale delle parti
nelle relazioni sociali;
- tale dignità passa anche attraverso la misura del compenso che deve essere adeguato
all’importanza dell’opera e al decoro della professione;
ritenuto che:
- lo stato di depauperamento dei livelli reddituali dei professionisti-avvocati appare imputabile
anche a scelte che, nel nome della libera concorrenza, hanno inciso nel settore delle prestazioni
professionali esponendo l’attività forense ad improprie logiche di mercato; il tutto a discapito di una
difesa libera e indipendente, da attuarsi anche attraverso la tutela di prestazioni professionali i cui
compensi non siano soggetti - in assoluto - alla logica del massimo ribasso;
tutto ciò premesso ed esposto,
l’Avvocatura
denuncia
che a seguito dell’abolizione dei minimi tariffari si riscontra un ripetuto vulnus alla dignità del
professionista, obbligato alla stipula di convenzioni svilenti e indecorose;
invita
gli organi forensi a sollecitare la modifica dell’art. 2233 c.c., con:
a) l’inserimento al c. 2, dopo le parole «decoro della professione», delle seguenti parole «e non può
essere sproporzionata all’opera prestata»;
b) l’aggiunta, sempre al c. 2, in fine, dei seguenti periodi: «Criteri di valutazione della sproporzione
del compenso sono costituiti dai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate
nel sistema ordinistico. È comunque nulla qualsiasi pattuizione che stabilisca per il professionista
un compenso inferiore a quanto liquidato dall’organo giurisdizionale, con diritto del cliente di
trattenere la parte liquidata eccedente, ovvero preclude di pretendere acconti nel corso della
prestazione o che gli imponga l’anticipazione di spese per conto del cliente».
(22 settembre 2016)
Il Presidente
I Delegati