Transcript C(2016)

Consiglio
dell'Unione europea
Bruxelles, 27 settembre 2016
(OR. en)
12652/16
AGRI 506
AGRIORG 77
DELACT 201
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine:
Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale
della Commissione europea
Data:
26 settembre 2016
Destinatario:
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio
dell'Unione europea
n. doc. Comm.:
C(2016) 5889 final
Oggetto:
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
26.9.2016 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle
caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi
ad essi attinenti
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 5889 final.
All.: C(2016) 5889 final
12652/16
am
DGB 1 A
IT
COMMISSIONE
EUROPEA
Bruxelles, 26.9.2016
C(2016) 5889 final
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 26.9.2016
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli
d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti
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RELAZIONE
1.
CONTESTO DELL’ATTO DELEGATO
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (Regolamento OCM) conferisce alla
Commissione facoltà di adottare atti delegati.
Scopo del presente atto delegato è modificare il regolamento (CEE) n. 2568/91 della
Commissione. In particolare, esso intende mantenere il limite per il tenore di etil esteri degli
acidi grassi per l’olio d’oliva vergine al suo livello attuale, modificare il limite per gli acidi
eptadecanoico, eptadecenoico ed eicosenoico per tutte le categorie di oli d’oliva e di oli di
sansa d’oliva e del coefficiente di estinzione specifico alla lunghezza d’onda 270 nm (k270)
per gli oli d’oliva e gli oli d’oliva raffinati in modo che essi siano conformi ai più recenti
standard applicabili agli oli d’oliva ed agli oli di sansa d’oliva modificati e pubblicati dal
Consiglio oleicolo internazionale (COI).
Al tempo stesso, il presente atto delegato vuole modificare la presentazione dell’allegato sulle
caratteristiche degli oli d’oliva.
Il presente atto delegato modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione,
relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad
essi attinenti.
L’adozione del presente atto delegato non comporta incidenze finanziarie.
2.
CONSULTAZIONI PRECEDENTI L’ADOZIONE DELL’ATTO
Le consultazioni, cui hanno partecipato esperti di tutti i 28 Stati membri, sono state effettuate
nell’ambito del gruppo di esperti sugli atti delegati nel quadro dell’OCM unica durante le
riunioni del 14 aprile e 15 settembre 2016, quando è stata presentata e approvata una bozza di
testo. La bozza del presente atto è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio al
momento della convocazione del gruppo di esperti.
3.
ELEMENTI GIURIDICI DELL’ATTO DELEGATO
L’atto consta di due articoli che modificano l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91
della Commissione relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva
nonché ai metodi ad essi attinenti allo scopo di mantenere immutato il limite per un parametro
e di modificare il limite per quattro parametri.
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 26.9.2016
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli
d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che
abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio 1, in particolare l’articolo 75, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione 2 definisce le caratteristiche
fisico-chimiche e organolettiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva e
stabilisce i metodi di valutazione di tali caratteristiche. Tali metodi e i valori limite
relativi alle caratteristiche degli oli vengono aggiornati periodicamente in base al
parere degli esperti nel settore chimico e conformemente all’attività svolta in sede di
Consiglio oleicolo internazionale (COI).
(2)
Allo scopo di garantire l’applicazione a livello dell’Unione delle più recenti norme
internazionali stabilite dal COI, occorre adeguare i valori limite per gli etil esteri degli
acidi grassi, per gli acidi eptadecanoico, eptadecenoico ed eicosenoico e il coefficiente
di estinzione specifico alla lunghezza d’onda 270 nm, stabilito nell’allegato I del
regolamento (CEE) n. 2568/91. Al tempo stesso, per assicurare la coerenza con la
presentazione dei parametri di purezza e qualità dello standard COI, tale presentazione
deve rispecchiarsi nell’allegato.
(3)
È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2568/91,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del
presente regolamento.
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OJ L 347, 20.12.2013, p. 671.
Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell’11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche
degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonchè ai metodi ad essi attinenti (GU L 248 del 5.9.1991,
pag. 1).
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26.9.2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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