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Consiglio dell'Unione europea Bruxelles, 27 settembre 2016 (OR. en) 12652/16 AGRI 506 AGRIORG 77 DELACT 201 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Data: 26 settembre 2016 Destinatario: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea n. doc. Comm.: C(2016) 5889 final Oggetto: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 26.9.2016 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 5889 final. All.: C(2016) 5889 final 12652/16 am DGB 1 A IT COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 26.9.2016 C(2016) 5889 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 26.9.2016 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti IT IT RELAZIONE 1. CONTESTO DELL’ATTO DELEGATO Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (Regolamento OCM) conferisce alla Commissione facoltà di adottare atti delegati. Scopo del presente atto delegato è modificare il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione. In particolare, esso intende mantenere il limite per il tenore di etil esteri degli acidi grassi per l’olio d’oliva vergine al suo livello attuale, modificare il limite per gli acidi eptadecanoico, eptadecenoico ed eicosenoico per tutte le categorie di oli d’oliva e di oli di sansa d’oliva e del coefficiente di estinzione specifico alla lunghezza d’onda 270 nm (k270) per gli oli d’oliva e gli oli d’oliva raffinati in modo che essi siano conformi ai più recenti standard applicabili agli oli d’oliva ed agli oli di sansa d’oliva modificati e pubblicati dal Consiglio oleicolo internazionale (COI). Al tempo stesso, il presente atto delegato vuole modificare la presentazione dell’allegato sulle caratteristiche degli oli d’oliva. Il presente atto delegato modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti. L’adozione del presente atto delegato non comporta incidenze finanziarie. 2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L’ADOZIONE DELL’ATTO Le consultazioni, cui hanno partecipato esperti di tutti i 28 Stati membri, sono state effettuate nell’ambito del gruppo di esperti sugli atti delegati nel quadro dell’OCM unica durante le riunioni del 14 aprile e 15 settembre 2016, quando è stata presentata e approvata una bozza di testo. La bozza del presente atto è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio al momento della convocazione del gruppo di esperti. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELL’ATTO DELEGATO L’atto consta di due articoli che modificano l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti allo scopo di mantenere immutato il limite per un parametro e di modificare il limite per quattro parametri. IT 2 IT REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 26.9.2016 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio 1, in particolare l’articolo 75, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione 2 definisce le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva e stabilisce i metodi di valutazione di tali caratteristiche. Tali metodi e i valori limite relativi alle caratteristiche degli oli vengono aggiornati periodicamente in base al parere degli esperti nel settore chimico e conformemente all’attività svolta in sede di Consiglio oleicolo internazionale (COI). (2) Allo scopo di garantire l’applicazione a livello dell’Unione delle più recenti norme internazionali stabilite dal COI, occorre adeguare i valori limite per gli etil esteri degli acidi grassi, per gli acidi eptadecanoico, eptadecenoico ed eicosenoico e il coefficiente di estinzione specifico alla lunghezza d’onda 270 nm, stabilito nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91. Al tempo stesso, per assicurare la coerenza con la presentazione dei parametri di purezza e qualità dello standard COI, tale presentazione deve rispecchiarsi nell’allegato. (3) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2568/91, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento. 1 2 IT OJ L 347, 20.12.2013, p. 671. Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell’11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonchè ai metodi ad essi attinenti (GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1). 3 IT Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26.9.2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER IT 4 IT