Tribunale l`Aquila, ord., 4 luglio 2016

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Transcript Tribunale l`Aquila, ord., 4 luglio 2016

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Tribunale L'Aquila, civile
Sentenza 4 luglio 2016
Integrale
Art. 16 bis, D.L. n. 179 del 2012 - Parti costituite - Deposito atti in via telematica Reclamo - Natura - =- Violazione >3
TRIBUNALE DI L'AQUILA
riunito in camera di consiglio, composto dai Sigg.ri Magistrati:
- Dott. CIRO RIVIEZZO Presidente
- Dott.ssa MARIA CARMELA MAGARO' Giudice rel.
- Dott.ssa CAMILLI ANTONELLA Giudice
LETTO il reclamo avverso l'ordinanza (...) 6.4.16 con il quale veniva richiesta la riforma della stessa;
LETTA la comparsa di costituzione e di risposta con la quale Lo.Fr. chiedeva il rigetto del suddetto reclamo: SCIOGLIENDO la riserva assunta
all'udienza del 22.6.16;
OSSERVA
Catasto al fol. (...) del quale risultava proprietaria dall'anno 1949. In particolare, deducevano che in data 7.10.14 (...) costatavano, nel terreno da
loro posseduto, la presenza di due escavatrici che avevano effettuato uno scavo trasversale e parallelo al confine nord, lungo circa 24 mi e largo
circa 2 ml, al fine di posizionarvi delle tubature. A tal fine, per introdursi nel terreno, recintato e chiuso, sul lato sud da un cancello, era stata
rimossa parte della rete metallica di recinzione, divelti alcuni paletti di sostegno della stessa e tagliati alcuni arbusti. In seguito emergeva che i
lavori erano stati commissionati dal Sig. (...) a sua volta autorizzato dal Sig. (...) proprietario di un terreno limitrofo a quello delle ricorrenti, ed
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Affermava, inoltre, che il muro in cemento armato costruito negli anni 1999/2000 separava la particella n. (...) dalla corte della Cooperativa (...) e
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In corso di giudizio veniva espletata CTU tecnica.
Con ordinanza del 6.4.16 veniva respinto il ricorso per mancanza di concreta violazione del possesso delle ricorrenti.
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endoprocessuale doveva essere depositato in forma telematica, nel merito chiedeva il rigetto del reclamo cori conferma dell'ordinanza.
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trattandosi di depositi effettuati in violazione della normativa di legge.
>#$Xessere definito come una
nuova decisione sulla domanda cautelare o sommaria effettuata da un diverso giudice non sovraordinato a carattere devolutivo-sostitutivo e che
esso, pertanto costituisce la prosecuzione dell'originario procedimento e non una fase successiva e distinta dello stesso. Ne discende che, in
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Peraltro nella fattispecie non potranno trovare applicazione neanche le previsioni di cui agli art. 121 e 156 c.p.c. che si riferiscono agli atti
Al riguardo, non appare rilevante la formazione di un altro fascicolo d'ufficio con attribuzione di un diverso numero di ruolo, in quanto finalizzato a
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ragioni tributarie non idonee ad incidere sulla natura giuridica del procedimento.
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sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
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- Compensa le spese fra le parti.
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Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2016.
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