Regole interne per la negoziazione delle Azioni della Banca

Download Report

Transcript Regole interne per la negoziazione delle Azioni della Banca

 

                                                       

 

Regole interne per la negoziazione delle Azioni Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a..

   

Approvato con delibera consiliare del 19 dicembre 2014 Aggiornato con delibera consiliare del 28 luglio 2016

                        Regole interne per la negoziazione delle Azioni Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A.       INDICE      

P

REMESSA .........................................................................................................................................................3

 

Q

UALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DETERMINAZIONE DEL PREZZO DELLE

A

ZIONI

BAPR.

................................................................................................................................................................3

S ERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI

..................................................................................................3

M ODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DELLE A ZIONI BAPR

.....................................3

O

PERAZIONI DI

N

EGOZIAZIONE DI

A

ZIONI

BAPR

.......................................................................3

P RESENTAZIONE DELL ' ORDINE

................................................................................................................3

M ODIFICA E REVOCA DEGLI ORDINI CONFERITI

..............................................................................5

E SECUZIONE DELL ' ORDINE

........................................................................................................................5

C ONFERMA AL CLIENTE DELL ' ESECUZIONE DELL ' ORDINE

.............................................................5

M

ONITORAGGIO

,

REVISIONE ED EFFICACIA DELLE

R

EGOLE

I

NTERNE ...................................6

A

LLEGATO

A - "P

RICING

P

OLICY

"

…… ……………………………………………………………………………7

G

LOSSARIO

:

.....................................................................................................................................................8

Pagina 2

  Regole interne per la negoziazione delle Azioni Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A.        

P

REMESSA Le presenti Regole interne – elaborate ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettere a) e c) del "Regolamento della Banca d'Italia e della Consob ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del Testo Unico della Finanza" del 29 ottobre 2007 – disciplinano l'attività di negoziazione sul mercato secondario da parte di Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a. ("Banca") delle azioni di propria emissione ("Azioni" o "Azioni BAPR").   Sono escluse dalla disciplina delle presenti Regole le ipotesi di liquidazione della quota del socio previste dallo Statuto Sociale.        

Q UALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DETERMINAZIONE DEL PREZZO DELLE A ZIONI

BAPR   Servizi di investimento prestati

 

La Banca – analogamente a quanto previsto con riguardo all'emissione in fase di sottoscrizione e alla vendita sul mercato secondario – tratta l'attività di acquisto delle proprie Azioni nell'ambito del perimetro dei "servizi e delle attività di investimento". In particolare, la Banca presta i servizi di consulenza in materia di investimenti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. f) del TUF, di negoziazione in conto proprio, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. a) del TUF, nonché il connesso servizio di esecuzione degli ordini di cui all'art. 1, comma 5, lett. b) del TUF.  

 

            In relazione alle menzionate attività, la Banca osserva, dunque, le norme di comportamento dettate dagli artt. 21 e 23 del TUF e dalle relative disposizioni di attuazione di cui alla Delibera Consob 30 ottobre 2007 n. 16190 ("Regolamento Intermediari").       Modalità di determinazione del prezzo delle Azioni BAPR

 

La Banca si è dotata di una “Pricing Policy” per le Azioni BAPR – allegata al presente documento sub lettera A) per farne parte integrante e sostanziale. Nel rispetto delle previsioni recate dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 "Il dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi", la Banca garantisce la trasparenza e la correttezza delle modalità di determinazione del prezzo di esecuzione degli ordini di vendita ("Prezzo di Esecuzione").

O PERAZIONI DI NEGOZIAZIONE DI A ZIONI

BAPR Presentazione dell'ordine In caso di ordini di compravendita di Azioni BAPR da parte di clienti, gli operatori autorizzati della Filiale sottopongono al cliente il modulo di compravendita ("Modulo di vendita"), all'interno del quale vengono necessariamente riportati la data e l'orario di

Pagina 3

        Regole interne per la negoziazione delle Azioni Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A. presentazione dell'ordine, i dati del cliente, l'identificativo del rapporto di deposito a custodia e amministrazione titoli intestato al cliente ("Dossier Titoli"), la quantità e il codice interno di Azioni BAPR di cui è richiesta la compravendita. Gli ordini di compravendita vengono accettati dalla Banca in tutti i giorni lavorativi, per tali intendendo i giorni in cui le dipendenze della Banca rimangono aperte al pubblico ("Giorno Lavorativo

1

"), ad eccezione del primo e dell'ultimo Giorno Lavorativo di ciascun mese. La Banca accetta gli ordini a partire dalle ore 8:30 del secondo Giorno Lavorativo e fino alle ore 16:15 del penultimo Giorno Lavorativo di ciascun mese. NORMA TRANSITORIA: al fine di rendere più agevole la raccolta degli ordini in

occasione della Revisione delle Regole interne deliberata dal CdA del 28 luglio 2016, limitatamente al solo mese di agosto 2016, gli ordini di compravendita verranno accettati anche nel primo giorno lavorativo del mese, ovvero il 1° agosto 2016.

In prossimità della data di pagamento del dividendo, della chiusura del semestre o dell’anno e di eventuali operazioni straordinarie, la raccolta degli ordini e l’esecuzione dell’asta mensile con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere sospese (c.d. blocking period). La Banca accetta ordini di vendita da parte del singolo cliente (indipendentemente dal numero di rapporti attivi), nel limite massimo di 200 Azioni. Gli ordini di compravendita devono avere scadenza pari all’ultimo giorno lavorativo del terzo mese successivo al mese di conferimento dell’ordine 2 . In nessun caso la validità di ciascun ordine potrà superare l’ultimo Giorno Lavorativo del mese di marzo successivo all’inserimento. NORMA TRANSITORIA: al fine di rendere più agevole la raccolta degli ordini in

occasione della Revisione delle Regole interne deliberata dal CdA del 28 luglio 2016, limitatamente al solo mese di agosto 2016, verranno accettati gli ordini di compravendita recanti data scadenza pari all’ultimo giorno lavorativo del mese di agosto 2016.

Durante il periodo di validità degli ordini impartiti la somma delle Azioni poste in vendita non potrà superare il n. di 200. Nel caso di ordini parzialmente eseguiti concorrerà al calcolo della soglia il numero di Azioni originariamente poste in vendita (indipendentemente dalla parte eseguita). Gli ordini il cui inserimento provochi il superamento della soglia di 200 Azioni verranno rifiutati. Trascorsa la data ultima di validità gli ordini decadono.   La Banca – al momento del conferimento dell'ordine – provvede ad informare il cliente circa:      le modalità di negoziazione;    il prezzo a cui la Banca è disposta ad accettare ordini di vendita delle Azioni;

                                                            

1   Non   si   considerano   Giorni   Lavorativi   i   sabati   in   cui   rimarranno   aperte   le   dipendenze   collocate   in   località   turistiche.

    2   Validità   massima:   4   mesi   (inclusi   gli   eventuali   periodi   di   blocco   delle   negoziazioni:  

blocking   period

).

 

Pagina 4

   Regole interne per la negoziazione delle Azioni Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A. l'eventuale presenza del blocking period con indicazione del termine di riavvio delle ordinarie negoziazioni.   A tal fine la Banca richiama l'attenzione del cliente sui contenuti delle principali disposizioni dell'execution policy relative alla negoziazione delle Azioni BAPR.    

   

Modifica e revoca degli ordini conferiti Gli ordini di compravendita non sono modificabili ma unicamente revocabili ad opera del cliente ordinante. Durante il periodo di validità degli ordini, questi non sono revocabili unicamente nel Giorno di Esecuzione dell’asta mensile. Il cliente che intende revocare l'ordine deve farne richiesta agli operatori autorizzati della Filiale a cui sia stato presentato l'ordine di vendita e deve compilare e sottoscrivere l'apposito Modulo. Gli operatori provvederanno a revocare l’ordine in procedura.      

Esecuzione dell'ordine

 

La Banca dà esecuzione all'ordine di compravendita in conformità a quanto previsto nella "Execution Policy" adottata ai sensi degli artt. 45 e seguenti del Regolamento Intermediari e delle disposizioni di cui ai successivi paragrafi. La Banca non assume alcun impegno a riacquistare le Azioni BAPR. L'esecuzione degli ordini di compravendita delle Azioni ha luogo in ogni ultimo Giorno Lavorativo di ciascun mese ("Data di Esecuzione") con la sola eccezione dei mesi di blocking period in cui non si svolgerà l’asta mensile. Il regolamento delle operazioni eseguite è effettuato il secondo giorno successivo alla Data di Esecuzione ("Data di Regolamento"). Per il calcolo della Data di Regolamento è adottato il "Calendario Target".   In ciascuna Data di Esecuzione la Banca esegue gli ordini di vendita ricevuti nel limite quantitativo dato dalla somma degli ordini di acquisto conferiti dalla clientela nel mese di riferimento e, ad integrazione, di un decimo della capienza residua del "Fondo Acquisto Azioni Proprie" ("Limite di Capienza"). Dal Limite di Capienza vanno detratte le Azioni acquistate o rimborsate nel mese di riferimento dalla Banca per le ipotesi di rimborso della quota del socio nei casi di scioglimento del rapporto sociale – morte, recesso, esclusione – previsti dallo Statuto.   La Banca esegue in ogni Data di Esecuzione gli ordini di vendita ricevuti ed in corso di validità, utilizzando un criterio di priorità cronologica, avuto riguardo alla data e all’ora di conferimento dell'ordine.      

 

Conferma al cliente dell'esecuzione dell'ordine La Banca – anche ai fini dell'art. 53 del Regolamento Intermediari – per ogni operazione eseguita fornisce prontamente al cliente, su supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.

Pagina 5

        Regole interne per la negoziazione delle Azioni Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A. Nel caso in cui il cliente sia stato classificato come cliente al dettaglio, la Banca invia al medesimo un avviso che conferma l'avvenuta esecuzione dell'ordine entro il primo Giorno Lavorativo successivo all'esecuzione.   La Banca, in occasione dell'invio del rendiconto previsto dall'art. 56 del Regolamento Intermediari, fornisce informazioni al cliente in ordine al numero delle Azioni BAPR presenti nel Dossier Titoli.    

MONITORAGGIO, REVISIONE ED EFFICACIA DELLE REGOLE INTERNE

Le presenti Regole sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca con delibera del 19-12-2014 e successivamente modificate con delibera del 28 luglio 2016.       Eventuali modifiche dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca.   Le presenti Regole sono sottoposte a verifica con cadenza almeno annuale dalla Funzione di Compliance della Banca, che riferisce al Consiglio di Amministrazione. La Banca, inoltre, adotta procedure di controllo interno atte a garantire il rispetto delle presenti Regole così come definite nel presente documento. In maggiore dettaglio, i controlli di prima linea sono assegnati al Settore Finanza, il quale verifica che le presenti Regole siano normativamente ed esecutivamente applicate; in particolare:     monitora gli scambi svolgendo le aste nelle giornate lavorative previste; verifica che gli scambi siano effettuati nella giornata lavorativa sancita nelle Regole; controlla il corretto regolamento degli scambi aggiornando le posizioni della clientela; in caso di anomalie accertate, si attiva per la loro sistemazione dandone tempestiva comunicazione alla Funzione di Compliance e di Internal Auditing. La Banca, inoltre, adotta procedure di controllo interno atte a garantire, più in generale, il presidio di eventuali rischi legali o reputazionali che possano derivarne, assicurando, al contempo, il pieno rispetto degli obblighi previsti dalla normativa di vigilanza in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti e gestione dei conflitti d'interesse (art 6, comma 2 e comma 2bis del TUF). I presidi di controllo interno, atti a verificare il rispetto delle regole di funzionamento del modello operativo sopra enucleato, sono definiti nella normativa interna della Banca tempo per tempo vigente.

Pagina 6

    Regole interne per la negoziazione delle Azioni Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A.       ALLEGATO A “PRICING POLICY”         Il Prezzo unitario mensile di Esecuzione è pari al prezzo unitario di emissione delle Azioni BAPR.   Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale, il prezzo unitario di emissione di Azioni della Banca viene fissato annualmente dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. Esso è composto dal valore nominale e dal sovrapprezzo annuale di emissione.  

Pagina 7

                              Regole interne per la negoziazione delle Azioni Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A.                  

G LOSSARIO

: Mercato primario Mercato in cui ha luogo l’offerta di titoli di prima emissione. Mercato secondario Mercato in cui ha luogo lo scambio di titoli già in circolazione. Blocking period Periodo di sospensione delle negoziazioni sul mercato secondario. Execution Policy

Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini della clientela predisposta da un intermediario finanziario. Essa deve precisare, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, le informazioni circa le varie sedi (execution venues) nelle quali l’intermediario

esegue gli ordini e i fattori che influenzano la scelta di tali venues. Data di Regolamento

Data in cui una transazione o un contratto devono essere regolati attraverso lo scambio

reciproco dei titoli e del loro controvalore monetario. Calendario Target Elenco delle giornate in cui il sistema TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross-settlement Express Transfer) usato per i pagamenti interbancari risulta operativo. Cliente al dettaglio

Cliente, individuato in via residuale, non classificato come cliente professionale e/o

controparte qualificata       TUF (Testo Unico della Finanza)

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato col d. legisl. 58/1998 e sue successive modificazioni, che costituisce la principale fonte

normativa del diritto dei mercati finanziari nell’ordinamento italiano. Negoziazione in conto proprio Servizio di investimento che consta dell’attività di acquisto e vendita di strumenti

finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti. Pagina 8